Cancellazione della società dal registro delle imprese e l’estinzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 febbraio 2022| n. 5232.

Cancellazione della società dal registro delle imprese e l’estinzione.

La cancellazione della società dal registro delle imprese e la conseguente estinzione, privano la società della capacità di stare in giudizio, con la conseguenza che nel caso in cui la società stessa sia parte in un procedimento civile, tale situazione comporta un evento interruttivo sopraggiunto e dal momento in cui il difensore della società lo chiara in udienza ovvero provvede a notificarlo alle controparti, il procedimento deve intendersi interrotto. Tale circostanza vale anche in caso di procedimento pendente in appello, nel caso in cui, una volta avuta notizia dell’avvenuta cancellazione della società, la Corte d’Appello non deve pronunciarsi con improcedibilità dell’atto, ex art. 348 c.p.c. bensì deve dichiarare l’interruzione del processo.

Ordinanza|17 febbraio 2022| n. 5232. Cancellazione della società dal registro delle imprese e l’estinzione

Data udienza 1 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Interruzione del processo – Pronuncia d’improcedibilità dell’appello resa dal giudice distrettuale – Cassazione con rinvio – Cancellazione di una società dal registro delle imprese – Momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata – Privazione della società stessa della capacità di stare in giudizio – Evento interruttivo del processo pendente regolato dagli articoli 299 e ss. c.p.c. – Eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci successori della società ai sensi dell’articolo 110 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34487-2019 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso il sig. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A.M., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6064/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata in data 11/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 01/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Latina ingiunse alla (OMISSIS) s.a.m. il pagamento, in favore della (OMISSIS) s.r.l., della somma di Euro 41.022,05.
Contro il decreto propose opposizione la societa’ ingiunta e nel giudizio si costitui’ la (OMISSIS) s.r.l., chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale accolse in parte l’opposizione, revoco’ il decreto ingiuntivo e condanno’ la (OMISSIS) s.a.m. al pagamento della minore somma di Euro 28.896,05, con il carico della meta’ delle spese di lite.
2. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello la (OMISSIS) s.r.l. la quale nelle more del giudizio ha conferito la sua azienda alla s.r.l. (OMISSIS).
La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 ottobre 2019, ha dichiarato l’appello improcedibile ai sensi dell’articolo 348 c.p.c., sul rilievo che l’appellante non era comparso ne’ alla prima udienza ne’ a quella successivamente fissata, benche’ avesse ricevuto rituale comunicazione del rinvio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propone ricorso la (OMISSIS) s.r.l. con atto affidato ad un solo motivo. Resiste la (OMISSIS) s.a.m. con controricorso.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e la societa’ ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 298 c.p.c., dell’articolo 300 c.p.c., comma 2, e dell’articolo 304 c.p.c., sul rilievo che l’appello non avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile.
Osserva la parte ricorrente che dalla documentazione prodotta nel giudizio di appello risulterebbe che in data (OMISSIS) la societa’ (OMISSIS) e’ stata cancellata dal registro delle imprese; che il successivo 24 settembre tale evento interruttivo e’ stato notificato ai difensori di controparte e comunicato anche alla Corte d’appello di Roma. Ne consegue che dalla data della notifica il processo di appello doveva considerarsi ormai interrotto, considerando che la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese determina un evento interruttivo. La sentenza d’appello dovrebbe percio’ essere considerata nulla.
1.1. Il ricorso e’ fondato.
Come correttamente e’ stato osservato dalla parte ricorrente, la cancellazione di una societa’ dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della societa’ cancellata, priva la societa’ stessa della capacita’ di stare in giudizio, determinando percio’ un evento interruttivo del processo pendente regolato dall’articolo 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della societa’, ai sensi dell’articolo 110 c.p.c. (Sezioni Unite, sentenza 12 marzo 2013, n. 6070).
Risulta dagli atti di causa – ai quali questa Corte ha accesso in considerazione del vizio di natura processuale denunciato nel ricorso -che i fatti si sono svolti come indicato nel ricorso (e come, tra l’altro, riconosciuto anche nel controricorso): la societa’ (OMISSIS) fu cancellata il (OMISSIS) con contestuale conferimento dell’azienda alla s.r.l. (OMISSIS) e tale evento fu notificato a mezzo PEC alla controparte in data (OMISSIS) e in pari data comunicato anche alla Corte d’appello. E siccome l’udienza successiva era fissata per il 26 settembre 2019, la notifica e’ da considerare tempestiva.
Rileva il Collegio, quindi, che, poiche’ a norma dell’articolo 300 c.p.c., commi 1 e 2, il sopraggiungere dell’evento interruttivo determina l’interruzione del processo dal momento in cui il difensore lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti, il processo era da considerare automaticamente interrotto dalla data della notificazione suindicata. Ne consegue che la Corte d’appello, alla quale la notizia era stata pure tempestivamente comunicata, non avrebbe potuto dichiarare l’improcedibilita’ dell’appello a norma dell’articolo 348 c.p.c., bensi’ avrebbe dovuto dichiarare l’interruzione del processo, salvo poi verificare chi fosse in concreto legittimato a riassumerlo.
2. Il ricorso, pertanto, e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata.
Il giudizio e’ rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, la quale provvedera’ a dichiarare l’interruzione del processo e, in caso di riassunzione, giudichera’ il merito dell’appello erroneamente dichiarato improcedibile.
Al giudice di rinvio e’ demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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