Cambio serrature azienda e impedimento accesso

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 gennaio 2022| n. 1053.

Cambio serrature azienda e impedimento accesso.

Integra il delitto di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalità di esplicazione del diritto della persona offesa. (Fattispecie relativa alla sostituzione, da parte degli imputati, contro la volontà del proprietario e dell’affittuario, della serratura di una delle due porte di accesso alle scuderie di un’azienda agricola).

Sentenza|13 gennaio 2022| n. 1053. Cambio serrature azienda e impedimento accesso

Data udienza 6 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Reato di violenza privata – Condotta – Cambio serrature azienda e impedimento accesso – Irrilevanza di un secondo accesso – Rilevanza anche del solo disagio nell’esplicazione di un diritto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. MICCOLI Grazia – rel. Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Grazia Rosa Anna Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DI LEO GIOVANNI, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi;
udito l’avv. (OMISSIS), in difesa della parte civile (OMISSIS), che ha depositato note conclusive e nota spese;
udito l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), difensore dei ricorrenti, la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.

Cambio serrature azienda e impedimento accesso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 novembre 2019 la Corte di appello di Lecce ha – per quanto qui ancora rileva – confermato la pronunzia di primo grado, con la quale (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati ritenuti colpevoli, in concorso tra loro, del reato di violenza privata “consistita nel cambiare le serrature di accesso alle scuderie dell’azienda agricola di (OMISSIS), condotta in locazione da (OMISSIS)”, impedendo cosi’ l’accesso al proprietario ed all’affittuaria (capo 2).
E’ stata altresi’ confermata l’affermazione di responsabilita’ del solo (OMISSIS) per il delitto di tentata violenza privata, per aver compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a far recedere (OMISSIS) dal contratto di affitto della sua azienda, stipulato con la (OMISSIS) in data 1 febbraio 2010, mediante minaccia di far saltare in aria la stessa azienda, senza realizzare il proprio intento per cause indipendenti dalla propria volonta’ (capo 3).
Gli imputati erano stati condannati, in solido tra loro, anche al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili, con una provvisionale nella misura di Euro 5000,00 ciascuno.
2. Con un unico atto di ricorso, sottoscritto dal difensore di fiducia avvocato (OMISSIS), impugnano la suindicata sentenza i tre imputati, articolando i sei motivi qui di seguito sintetizzati.
2.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione di legge in relazione al reato di violenza privata.
Dopo aver premesso che nell’atto d’appello era stata dedotta l’inesistenza di ogni prova in merito alla sussistenza del delitto di violenza privata di cui al capo 2), sussistendo tutt’al piu’ un comportamento malizioso, che puo’ essere fonte di responsabilita’ civile o legittimare l’esercizio di azioni a tutela del possesso, i ricorrenti evidenziano che la Corte territoriale, disattendendo le censure difensive, aveva omesso di considerare che gli imputati non avevano mai impedito l’accesso alle scuderie al proprietario e all’affittuario del fondo. Invero le scuderie erano dotate di due accessi (cosi’ come confermato dalla stessa persona offesa (OMISSIS) e da altri testi), per cui, anche a voler presumere che una serratura era stata cambiata, il proprietario e l’affittuaria avrebbero potuto comunque entrare nelle scuderie.
2.2. Con il secondo motivo si denunziano vizi motivazionali in relazione alla responsabilita’ penale di (OMISSIS) e (OMISSIS), ai quali il reato di violenza privata era stato ascritto in concorso con il fratello (OMISSIS).
Era emerso che l’affittuaria dell’azienda non aveva avuto mai contatti con (OMISSIS) e (OMISSIS); e nello stesso senso si era espresso il proprietario dell’azienda.
La Corte territoriale aveva disatteso le censure difensive sul punto ritenendo che il cambio della serratura dei due accessi al capannone fosse ascrivibile anche ai congiunti di (OMISSIS) per il solo fatto che essi erano proprietari dei cavalli ivi detenuti, per cui cio’ avrebbe dimostrato il previo accordo tra i tre imputati, tanto che essi avevano continuato a mantenere in quel sito i propri animali anche dopo essere stati informati della chiusura del c.d. codice di stalla.
Assumono i ricorrenti che le valutazioni della Corte territoriale hanno carattere indiziario e non sarebbero conformi alle regole dettate in via generale dall’articolo 192 c.p.p..
L’essere proprietari dei cavalli non e’ dato di sicura interpretazione univoca in ordine al concorso nel reato di violenza privata, cosi’ come non e’ univoco e di sicura alternativa spiegazione in ordine alla conoscenza della chiusura del c.d. codice di stalla, in quanto non vi e’ prova di tutto cio’. Immotivata e’ rimasta altresi’ la sentenza in ordine alla censura dei mancati contatti dei coimputati con l’affittuaria dell’azienda e con lo stesso proprietario.
2.3. Con il terzo motivo, proposto nell’interesse del solo (OMISSIS), si denunzia violazione di legge e si lamentano correlati vizi motivazionali in ordine alla configurabilita’ del reato di tentata violenza come ascritto nel capo 3; la semplice prospettazione di adire le vie legali non e’ idonea a determinare la soglia del tentativo e soprattutto non e’ di interpretazione univoca in merito alla contestazione in imputazione.
Peraltro, non era stata mai posta in essere alcuna minaccia nei confronti del (OMISSIS), cosi’ come desumibile dalla deposizione di quest’ultimo.
Quindi secondo il deducente deve escludersi la sussistenza del reato contestato, poiche’ la condotta dell’imputato era motivata dal rispetto delle regole di normale convivenza tra locatore e conduttore, atteso che la (OMISSIS) aveva provveduto alla sospensione dell’energia elettrica e della fornitura di acqua.
Il comportamento del (OMISSIS) non puo’ considerarsi come finalizzato a far recedere dal contratto di affitto della sua azienda il (OMISSIS), proprio perche’ le parole proferite dall’imputato sono da ritenersi riferite all’affittuaria e non al proprietario.
2.4. Con il quarto motivo i ricorrenti assumono che il termine prescrizionale sarebbe decorso prima della deliberazione della sentenza di appello, in quanto vi sarebbe incertezza sulla data di commissione delle condotte oggetto dei capi di imputazione, sicche’ l’unico riferimento certo sarebbe la data del 1 febbraio 2010, quando era stato stipulato il contratto di affitto tra il proprietario e la (OMISSIS).
La Corte territoriale ha invece individuato il momento della commissione dei reati nel periodo intercorrente tra il mese di (OMISSIS), senza pero’ giustificare in alcun modo tale assunto.
2.5. Il quinto motivo denunzia vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio.
2.6. Il sesto motivo e’ riferito ai vizi motivazionali in ordine alle statuizioni civili. Con l’atto d’appello era stata dedotta l’insussistenza del danno in favore delle costituite parti civili. La Corte territoriale non ha motivato sul punto.

 

Cambio serrature azienda e impedimento accesso

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. I primi tre motivi di ricorso sono versati in fatto e basati su una ricostruzione degli accadimenti differente da quella operata dai giudici di merito.
2.1. Il primo motivo e’ anche manifestamente infondato.
Invero, del tutto irrilevante e’ la circostanza che le scuderie fossero dotate di due accessi, per cui, anche con la sostituzione della serratura di uno dei due suddetti accessi il proprietario e l’affittuaria avrebbero potuto comunque entrare nelle scuderie.
Di certo, l’aver non consentito ai soggetti che ne avevano diritto di accedere senza limitazioni agli ambienti delle scuderie ha impedito la libera determinazione degli stessi soggetti.
Infatti, integra comunque il reato di violenza privata la condotta preordinata a rendere anche solo disagevole una lecita modalita’ di esplicazione del diritto della persona offesa.
Orbene, e’ pacifico nella specie che all’epoca dei fatti vi fosse un contratto di affitto delle scuderie stipulato tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS), sicche’ l’aver sostituito la serratura di uno degli accessi contro la volonta’ di questi ultimi, impedendo cosi’ il pieno esercizio dei diritti rispettivamente di proprietario e affittuaria, integra gli estremi della violenza privata, considerato che, ai fini della configurabilita’ del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della liberta’ di determinazione e di azione (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 1913 del 16/10/2017, Rv. 272322; Sez. 5, Sentenza n. 4284 del 29/09/2015, Rv. 266020; Sez. 5, Sentenza n. 11907 del 22/01/2010, Rv. 246551).
2.2. Il secondo motivo e’ inammissibile anche perche’ finalizzato a una rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimita’.
Una lettura congiunta delle sentenze di primo grado e di appello consente di ritenere come vi sia congrua e logica motivazione sulle emergenze processuali che provano il pieno coinvolgimento della condotta di violenza privata anche dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS).
I giudici di merito hanno fondato la condanna a titolo di concorso di (OMISSIS) e (OMISSIS) non sulla base della semplice qualita’ di proprietari dei cavalli, quanto piuttosto sull’adesione, e la conseguente collaborazione, prestata al fratello (OMISSIS).
2.3. L’inammissibilita’ del terzo motivo e’ correlata anche alla genericita’ delle deduzioni difensive, giacche’ esse finiscono per non confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
E’ smentito dalle dichiarazioni del teste (OMISSIS), ritenute attendibili dai giudici di merito, l’assunto secondo il quale (OMISSIS) si sarebbe limitato a prospettare di adire le vie legali, giacche’ e’ emerso che l’imputato, al fine di convincere il (OMISSIS) a risolvere il contratto con la (OMISSIS), minaccio’ di “distruggere la masseria se non fosse stata soddisfatta la sua richiesta” (si vedano pag. 3 della sentenza di appello e pag. 13 della sentenza di primo grado).
3. Manifestamente infondato e’ il quarto motivo.
Non vi e’ affatto incertezza sull’epoca di commissione dei reati, giacche’ i giudici di merito, facendo riferimento alle emergenze processuali, collocano i fatti tra i mesi di febbraio e marzo 2012 (pag. 2 della sentenza di appello e pag. 4 della sentenza di primo grado), sicche’, calcolati giorni 121 di sospensione ex articolo 159 c.p., il termine prescrizionale deve ritenersi decorso dopo la sentenza di appello.
4. Congrua e non manifestamente illogica motivazione si rinviene nella sentenza di appello in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
D’altronde, costituisce orientamento consolidato quello per cui, nella concessione di tali attenuanti, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.
La Corte, sul punto, ha dato conto dell’insussistenza di elementi positivi da valorizzare ai fini della concessione delle attenuanti (pag. 3 della sentenza di appello e pag. 13 della sentenza di primo grado); ne’ i ricorrenti indicano quali specifici fattori le sentenze di merito avrebbero omesso di valutare.
5. Quanto, infine, alle statuizioni civili, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, la Corte territoriale ha motivato richiamando per relationem quanto gia’ statuito dal giudice di primo grado, risolvendosi le censure difensive contenute sia nel ricorso che nell’atto di appello nella deduzione di una generica insufficienza di prova dell’entita’ del danno.
6. Alla declaratoria di inammissibilita’ consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. I ricorrenti vanno altresi’ condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile (OMISSIS), liquidate nella misura qui di seguito indicata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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