Caduta di un pedone su un tombino

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|26 ottobre 2022| n. 31702.

Caduta di un pedone su un tombino

In tema di cose in custodia se l’anomalia della cosa non è rilevante e conseguentemente il rischio non è percepibile la condotta anche colposa del danneggiato non rileva dal punto di vista eziologico ai fini della sussistenza della responsabilità; di contro, rileva ai fini della sussistenza della responsabilità del custode se l’anomalia della cosa in custodia e ben visibile e nonostante ciò il danneggiato abbia tenuto una condotta colposa.

Sentenza|26 ottobre 2022| n. 31702. Caduta di un pedone su un tombino

Data udienza 20 ottobre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Strade – Caduta di un pedone su un tombino – Tombino non visibile neanche adoperando la massima diligenza – Risarcimento – Sussiste – Art. 2051 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 31397/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Comune di (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 753/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2022 dal consigliere ENRICO SCODITTI

Caduta di un pedone su un tombino

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Lamezia Terme il Comune di (OMISSIS) chiedendo il risarcimento del danno cagionato dalla caduta per essere inciampata in un tombino dissestato e ribassato rispetto alla sede stradale, non visibile e non segnalato.
2. Il Tribunale adito accolse parzialmente la domanda, riconoscendo il concorso di colpa della danneggiata nella misura del 30% e condannando il Comune al pagamento della somma di Euro 2.207,56.
3. Avverso detta sentenza propose appello il Comune. Si costitui’ la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello e proponendo appello incidentale.
4. Con sentenza di data 17 aprile 2018 la Corte d’appello di Catanzaro accolse l’appello principale, rigettando la domanda. Osservo’ la corte territoriale, premesso che l’appello rispettava le prescrizioni di cui all’articolo 342 c.p.c., che integrava il caso fortuito di cui all’articolo 2051 c.c. la condotta negligente del danneggiato, desumibile per presunzione dalla agevole visibilita’ della situazione di fatto con l’ordinaria diligenza. Aggiunse che, sulla base della testimonianza e delle fotografie, era emerso che la caduta si era verificata su “un tombino posto ad un livello inferiore rispetto alla sede stradale limitatamente ad un solo lato”, ossia piu’ basso da un lato di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, e che pertanto ricorreva un lieve avvallamento del manto stradale tale da non consentire una rilevante anomalia della res essendo comunque ben visibile. Osservo’ ancora che il difetto di ordinaria diligenza da parte della danneggiata, desumibile dall’agevole avvistabilita’ dello stato dei luoghi, in area ben nota alla medesima danneggiata, aveva determinato l’assenza di nesso di causalita’ fra l’esistenza del dislivello di pochi centimetri – da un solo lato del tombino – e la caduta, dovendosi qualificare come fortuito il comportamento tenuto dalla danneggiata in prossimita’ di un tombino che di per se’ doveva costituire per l’utente della strada motivo di maggiore attenzione.
5. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di cinque motivi.
6. Si da’ preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del Decreto Legge N. 137 DEL 28 ottobre 2020, articolo 23, comma 8-bis, convertito dalla L. n. 176 del 18 dicembre 2020, in combinato disposto con Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, l’articolo 16, comma 1, (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022).
7. Il Procuratore generale ha presentato le conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. E’ stata depositata memoria di
parte.

Caduta di un pedone su un tombino

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione o falsa
applicazione dell’articolo 2051 cod. civ., ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che non si comprende come possa essere stato ben visibile l’avvallamento, se lieve e non costituente una rilevante anomalia, e che il carattere modesto del dislivello del tombino ha comportato una minore percepibilita’ dello stesso e l’impossibilita’ di prevederlo con l’adozione delle normali cautele, per cui la condotta della danneggiata non puo’ avere interrotto il nesso causale fra il fatto e l’evento dannoso e non poteva integrare il caso fortuito.
2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la parte ricorrente che il giudice ha omesso di esaminare il fatto – risultante dalla testimonianza di (OMISSIS) all’udienza del 15 marzo 2013 – che la strada in questione era rimasta chiusa nei giorni precedenti al traffico veicolare e pedonale perche’ interessata da lavori di scavo per la collocazione di tubi per la distribuzione del metano. Aggiunge che trattasi di fatto decisivo perche’ relativo ad uno stato dei luoghi che non poteva essere noto alla danneggiata per essere stato modificato rispetto allo status quo ante.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione dell’articolo 1227 c.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello non ha valutato il profilo della imprevedibilita’ del comportamento della danneggiata, che e’ il requisito ulteriore, rispetto alla negligenza, necessario per integrare il caso fortuito, essendosi limitato ad apprezzare la condotta sotto il profilo della diligenza ordinaria, ma non anche sotto quello dell’imprevedibilita’ per il custode, nonostante che il Comune non avesse provato la ricorrenza di quest’ultima. Aggiunge che non puo’ ritenersi la condotta del danneggiato causa esclusiva dell’evento dannoso a fronte di una situazione di macroscopica insidiosita’ della cosa per essere il tombino piu’ basso da un lato rispetto alla sede stradale di circa 4-5 centimetri.
4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’articolo 342 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che l’atto di appello, come evincibile dalla semplice lettura dello stesso, non era conforme ai requisiti prescritti dall’articolo 342.
5. Con il quinto motivo si denuncia nullita’ della sentenza, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la sentenza e’ stata pronunciata da un collegio giudicante di cui era parte un giudice onorario ausiliario sulla base di una norma contraria all’articolo 106, comma 2, Cost.
6. Muovendo dal quarto motivo, avente efficacia pregiudiziale, trattasi di motivo inammissibile. La deduzione mediante ricorso per cassazione della questione dell’inammissibilita’ dell’appello, a norma dell’articolo 342 c.p.c., integrante “error in procedendo”, che legittima l’esercizio, ad opera del giudice di legittimita’, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre ce l’ammissibilita’ del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificita’ di cui all’articolo 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformita’ alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticita’ e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attivita’ del giudice di legittimita’ e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza” (Cass. 4 febbraio 2002, n. 3612). Il motivo di censura non assolve l’onere processuale indicato essendo limitato alla generica denuncia della violazione dell’articolo 342.
7. Parimenti efficacia pregiudiziale ha il quinto motivo: si tratta di motivo infondato. Corte Cost. 17 marzo 2021, n. 41 se da una parte
sono stati dichiarati incostituzionali il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 articoli 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 e 72, conv., con modificazioni, in L. 9 agosto 2013 n. 98, dall’altra l’illegittimita’ e’ stata dichiarata nella parte in cui tali disposizioni non prevedono che l’attribuzione dello status di componenti dei collegi delle sezioni della corte d’appello ai giudici ausiliari si applichi fino a quando non sara’ completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’articolo 32 d.lg. 13 luglio 2017 n. 116 (31 ottobre 2025). In tale periodo di tempo resta cosi’ legittima la costituzione del collegio della Corte d’appello con la partecipazione di un giudice ausiliario.

Caduta di un pedone su un tombino

8. Il primo motivo e’ fondato.
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, quanto piu’ la situazione di possibile danno e’ suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto piu’ incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, connotandosi per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (fra le tante da ultimo Cass. 17 novembre 2021, n. 34886; 3 aprile 2019, n. 9315).
La motivazione relativa al giudizio di fatto del giudice del merito, sulla cui base valutare se e’ conforme al richiamato principio di diritto la statuizione impugnata, e’ affetta da un’intima contraddizione che non rende percepibile la ratio decidendi. Il giudice di appello ha infatti affermato che la caduta si era verificata su “un tombino posto ad un livello inferiore rispetto alla sede stradale limitatamente ad un solo lato”, ossia piu’ basso da un lato di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, e che pertanto ricorreva un lieve avvallamento del manto stradale tale da non consentire una rilevante anomalia della res, concludendo tuttavia nel senso che l’anomalia, integrante il rischio percepibile, fosse ben visibile. Da una parte si riconosce la ricorrenza di un lieve avvallamento rappresentato da un abbassamento, da un solo lato, di circa 4-5 centimetri rispetto allasede stradale, tale da non costituire una rilevante anomalia della res, dall’altra si dice che l’anomalia sarebbe ben visibile. In tale modo la motivazione costituisce la risultante di affermazioni inconciliabili: se l’anomalia non e’ rilevante, il rischio non e’ percepibile e allora la condotta colposa della danneggiata non dovrebbe rilevare sul piano eziologico; se l’anomalia e’ ben visibile, vuol dire che e’ rilevante, e dunque il rischio e’ percepibile, da cui la rilevanza causale della condotta colposa della danneggiata.
Alla luce di tale intima contraddizione la motivazione e’ da reputare apparente e dunque al di sotto del minimo costituzionale. In tali termini puo’ essere riqualificato il primo motivo, nel quale in effetti si denuncia che non si comprende come possa essere stato ben visibile l’avvallamento, se lieve e non costituente una rilevante anomalia.
9. Il secondo motivo e’ fondato. Risulta effettivamente omesso da parte del giudice del merito l’esame della circostanza indicata nel motivo. Alla luce del riconoscimento in motivazione che si trattava di area ben nota alla danneggiata, la circostanza di cui al denunciato vizio motivazionale va ritenuta decisiva e deve pertanto essere esaminata dal giudice del merito.
10. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del terzo motivo.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo motivo e rigettando per il resto il ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

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