Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 agosto 2022| n. 25604.

C.T.U. e l’acquisizione di tutti i documenti necessari

In materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti – non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la statuizione di merito riguardante l’inammissibilità della richiesta del c.t.u. di acquisire il cd della risonanza magnetica nucleare e il relativo referto medico – documenti dai quali risultavano i danni oggetto della domanda di risarcimento – in quanto diretti a provare fatti principali dedotti a fondamento della pretesa risarcitoria).

Ordinanza|31 agosto 2022| n. 25604. C.T.U. e l’acquisizione di tutti i documenti necessari

Data udienza 21 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Mezzi di prova – Consulenza tecnica di ufficio – Consulente nominato dal giudice – Acquisizione di tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli – Limiti delle indagini commessegli e osservanza del contraddittorio delle parti – Condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni – Onere delle parti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9173/2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ (OMISSIS) SPA (gia’ SOCIETA’ (OMISSIS) SOC. COOP. A R.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2878/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

C.T.U. e l’acquisizione di tutti i documenti necessari

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) convenne in giudizio la Societa’ (OMISSIS) soc. coop. a r.l. (poi Societa’ (OMISSIS) S.p.a.) chiedendo il risarcimento dei danni subiti nel sinistro avvenuto in data (OMISSIS), allorche’, mentre percorreva a piedi una via nel Comune di (OMISSIS), era stato investito dal veicolo di proprieta’ e condotto da (OMISSIS). L’attore quantifico’ la sua domanda in Euro 36.646,50, oltre interessi e rivalutazione, cosi’ gia’ detratto l’acconto di Euro 16.000,00 in precedenza versato dalla societa’ convenuta e trattenuto a titolo di acconto.
Si costitui’ la societa’ assicuratrice chiedendo il rigetto della domanda.
Venne ordinata, Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ex articolo 144, comma 3, l’integrazione del contraddittorio nei confronti del (OMISSIS), che non si costitui’ e venne dichiarato contumace.
All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 550 del 2019, il Tribunale di Busto Arsizio, preso atto che la controversia riguardava solo il quantum, non essendo stata contestata la responsabilita’ del (OMISSIS), quantifico’ il danno subito dall’attore in Euro 14.152,55 e, tenuto conto che la societa’ convenuta aveva corrisposto al (OMISSIS), prima dell’instaurazione del giudizio, l’importo di Euro 16.000,00, dichiaro’ (OMISSIS) responsabile del danno patito dall’attore nell’incidente stradale in parola, rigetto’ la residua domanda e condanno’ detta parte alle spese di lite.
Avverso tale sentenza propose gravame il (OMISSIS), eccependo l’errata ricostruzione degli elementi di fatto compiuta in primo grado e l’errata valutazione della relazione peritale e della documentazione medica prodotta in atti.
La compagnia assicuratrice, costituendosi anche in secondo grado, chiese il rigetto dell’impugnazione.
Il (OMISSIS) non si costitui’ neppure in sede di appello e ne fu dichiarata la contumacia.
La Corte di appello di Milano, con sentenza n. 2878 del 2020, rigetto’ l’impugnazione, confermando di conseguenza la sentenza impugnata, e condanno’ la parte appellante al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese di quel grado di giudizio.
Avverso la decisione della Corte territoriale (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso la Societa’ (OMISSIS) S.p.a..
(OMISSIS) non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

C.T.U. e l’acquisizione di tutti i documenti necessari

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va anzitutto evidenziato che il ricorso non risulta notificato, ancorche’ lo stesso sia indicato nell’intestazione del ricorso, a (OMISSIS) che, come gia’ posto in rilievo, non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Osserva al riguardo il Collegio che il rispetto, tuttavia, del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli articoli 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attivita’ processuali e formalita’ superflue perche’ non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parita’, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale e’ destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso prima facie infondato o inammissibile (come nella specie, v. quanto appresso precisato), appare superflua, pur potendone, in tesi, sussistere i presupposti, la fissazione del termine per l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), atteso che la concessione di tale termine si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettivita’ dei diritti processuali delle parti (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2723; Cass., sez. un., 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., ord., 13 ottobre 2011, n. 21141; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass., ord., 21/05/2018, n. 12515; Cass., ord., 6/10/2021, n. 27176; in tema di ricorso per revocazione ex articolo 391-bis c.p.c., v. Cass., ord., 30/01/2013, n. 2174, non massimata).
2. Con il primo ed unico motivo, il (OMISSIS) denuncia la “falsa applicazione degli articoli 194 e 195 c.p.c. – articoli 87 e 90 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360, n. 3, e nullita’ della CTU in relazione n. 4 c.p.c.”. Al riguardo il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto che correttamente il Tribunale avesse dichiarato inammissibile la richiesta formulata dal C.Testo Unico e volta ad acquisire il CD della RMN, con il relativo referto medico, sebbene esso fosse indicato nel “racconto anamnestico presente in cartella clinica prodotta in atti”, e rigettato, altresi’, l’istanza dell’attore tesa alla revoca dell’ordinanza con cui era stata dichiarata detta inammissibilita’. Ad avviso del (OMISSIS), la Corte di rnerito, nel confermare che il CD in questione rientrava tra i documenti che l’attore avrebbe dovuto depositare nel rispetto dei termini di legge, avrebbe “illegittimamente impedito la formazione di una CTU avente una effettiva valenza probatoria in giudizio, inficiandola di nullita’”.
2.1. Il motivo e’ infondato.
La Corte di merito, dopo aver precisato che il CD in parola non risultava essere stato depositato dall’attore ne’ con l’atto introduttivo ne’ con le memorie ex articolo 183 c.p.c., comma 6, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, che aveva ritenuto tardiva la richiesta del C.Testo Unico (poi reiterata sostanzialmente dall’attore) di produzione di tale CD nel corso delle operazioni peritali, trattandosi, peraltro, di documentazione pacificamente nella disponibilita’ dello stesso attore.
In particolare la Corte di merito ha evidenziando che sui poteri del C.Testo Unico si registravano ben tre orientamenti della giurisprudenza di legittimita’ e ha espressamente affermato che la documentazione (CD) di cui l’ausiliare del giudice e poi la stessa parte attrice avevano chiesto l’autorizzazione all’acquisizione ineriva “senza dubbio ad un fatto costitutivo della domanda avanzata dal (OMISSIS)” e che il C.Testo Unico aveva comunque accertato che la lamentata lesione del legamento crociato al ginocchio sinistro risultava, comunque/successiva e indipendente rispetto al sinistro per cui e’ causa (v. sentenza impugnata p. 8 e 9).
2.2. Va osservato che sul contrasto giurisprudenziale richiamato nella sentenza impugnata e correttamente ripreso nel ricorso, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite, le quali, con sentenza n. 3086 dell’1/02/2022, hanno affermato che, in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, possa acquisire, anche prescindendo dall’attivita’ di allegazione delle parti – non applicandosi alle attivita’ del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli.
Tuttavia, hanno precisato le Sezioni Unite, tale potere e’ subordinato alla condizione che tali documenti non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che e’ onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio.
Risulta evidente che l’acquisizione della RNM del ginocchio del (OMISSIS) fosse diretta a provare la sussistenza, oltre che del danno alla mano, anche del diverso danno al ginocchio dello stesso e, soprattutto, a dimostrare la sussistenza di un eventuale nesso causale tra l’evento lesivo e la lamentata rottura del legamento crociato anteriore (come peraltro evidenziato dallo stesso C.Testo Unico nella sua richiesta) e che, quindi, tale CD fosse diretto a provare i fatti principalm dedotti a fondamento della domanda.
Ne consegue che i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione delle norme che disciplinano l’attivita’ di consulenza tecnica d’ufficio e, in sostanza, dei principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte e sopra richiamati.

C.T.U. e l’acquisizione di tutti i documenti necessari

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4. Tenuto conto che solo di recente le Sezioni Unite si sono pronunciate sulla questione all’esame, ben possono essere compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.
5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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