Qualora il bando concorsuale preveda che i singoli titoli posseduti dai candidati debbano essere espressamente indicati all’interno di un apposito modulo

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 26 ottobre 2018, n. 6093.

La massima estrapolata:

Qualora il bando concorsuale preveda che i singoli titoli posseduti dai candidati debbano essere espressamente indicati all’interno di un apposito modulo predisposto dall’Amministrazione Pubblica, non possono essere valutati, ai fini dell’attribuzione del punteggio, titoli che siano indicati solo nel curriculum.

Sentenza 26 ottobre 2018, n. 6093

Data udienza 20 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8920 del 2015, proposto da:
Fi. Ma. Cr., rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Gr., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Prima, n. 926 del 21 maggio 2015.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l’avvocato Ba., su delega di Gr., e l’avvocato dello Stato Na.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La dottoressa Fi. Ma. Cr. ha partecipato all’avviso – indetto dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato Regionale per la Calabria – per la selezione di esperti in psicologia e criminologia da inserire nell’elenco ex art. 132 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 cui attingere per il conferimento di incarichi, in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, da espletarsi presso gli Istituti Penitenziari e gli Uffici Locali di Esecuzione Penale Esterna della Regione Calabria, relativamente ai distretti della Corte di Appello di Catanzaro e della Corte di Appello di Reggio Calabria.
L’interessata ha conseguito un totale di 11 punti, di cui 10 punti per il colloquio orale ed 1 punto per titoli, collocandosi al 5° posto in graduatoria nell’elenco esperti psicologi per il distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria.
Ha proposto ricorso innanzi al T.a.r. per la Calabria sostenendo che, ai sensi del punto 4 del bando, il punteggio per i titoli avrebbe dovuto essere attribuito in ragione del curriculum culturale, dal quale si evincerebbero gli ulteriori titoli richiesti al fine della formazione della graduatoria, ossia la specializzazione quadriennale in psicoterapia presso una scuola di specializzazione riconosciuta ed uno stage presso una pubblica amministrazione.
Il T.a.r. per la Calabria, Sezione staccata di Catanzaro, Prima Sezione, con sentenza n. 926 del 2015, ha respinto il ricorso della dottoressa Cr., sicché l’interessata ha proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa:
Violazione di legge, eccesso di potere, contraddittorietà della motivazione.
Non si comprenderebbe cosa abbia voluto esprimere il T.a.r. parlando di curriculum non in senso documentale.
La comunicazione ai candidati dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli prima dell’espletamento delle prove concorsuali, richiesta dall’art. 12, comma 2, d.P.R. n. 487 del 1994, costituirebbe la concreta estrinsecazione del principio della trasparenza dell’azione amministrativa e ciò al fine di evitare che la valutazione dei titoli possa essere modificata in itinere a seguito dei risultati delle prove orali, così da influenzare l’esito finale delle prove.
Non sarebbe presente la dicitura secondo la quale i titoli avrebbero dovuti essere certificati nella domanda pena la non valutazione degli stessi; né, nella domanda, sarebbe stato previsto lo spazio adeguato al dettaglio dei titolo.
La condanna alle spese sarebbe stata eccessiva.
L’Avvocatura generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 20 settembre 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
3. L’art. 3 dell’avviso di selezione de quo prevede i requisiti di ammissione per gli aspiranti psicologi, mentre il successivo art. 4, rubricato “titoli valutabili e relativi punteggi”, stabilisce che il punteggio è attribuito in ragione del curriculum culturale in base a determinati titoli, espressamente indicati, diversi da quelli prescritti (dall’art. 3) ai fini dell’ammissione alla selezione.
L’art. 6, secondo periodo, dello stesso avviso dispone che nella domanda di partecipazione alla selezione ciascun aspirante “dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 45 e 46 D.P.R. 28/12/2000, nr 445, in maniera dettagliata, i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il recapito telefonico, il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica (indirizzo e-mail), il possesso dei requisiti ai fini della selezione, compilando esclusivamente l’allegato modulo, pena l’inammissibilità della domanda, debitamente firmata e corredata dal curriculum vitae e da copia della documentazione di cui al punto 7 dell’articolo 4 in formato digitale”.
3.1 Il punto centrale della controversia è costituito dal mancato riconoscimento alla dottoressa Cr. del punteggio relativo alla specializzazione quadriennale in psicoterapia conseguita presso una scuola di specializzazione riconosciuta (2 punti) ed ad uno stage presso una pubblica amministrazione (1,5 punti) in quanto indicati nel curriculum, ma non nella domanda di partecipazione. L’attribuzione di tali punteggi le avrebbe consentito il collocamento al primo posto della graduatoria relativa al distretto di Corte di Appello di Reggio Calabria.
Le censure proposte dall’appellante non possono essere condivise in quanto il richiamato art. 6, secondo periodo, dell’avviso di selezione dispone chiaramente che debba essere corredato il modulo allegato, ai sensi degli artt. 45 e 46 d.P.R. n. 445 del 2000, con produzione del curriculum a corredo.
Nel modulo di domanda presentato dalla dottoressa Cr. vi è la sezione in cui la sottoscritta “dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’art. 4 dell’Avviso di selezione” e vi è la specificazione di tali titoli, tra i quali, alla lett. b) “Stage attinente al profilo svolto presso…. dal… al….” ed alla lett. f) “Diploma di specializzazione conseguito presso le Scuole di specializzazione individuate con D.P.C.M., di concerto con il M.I.U.R.”, tanto che l’interessata ha compilato la lett. c) “Master di primo livello presso Psicologia giuridica in data 2005/2007”.
Di talché nessun dubbio può sorgere sul fatto che, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, i titoli avrebbero dovuti essere indicati nell’apposito spazio contenuto nel modulo di domanda, così come la dottoressa Cr. ha correttamente effettuato per il master di primo livello.
Diversamente, l’aspirante non ha compilato né apposto alcun segno in prossimità delle lett. b) ed f).
D’altra parte, in modo non equivoco, la lex specialis ha disposto che le dichiarazioni contenute nella domanda avrebbero dovuto essere rese ai sensi degli artt. 45 e 46 d.P.R. n. 445 del 2000.
3.2. La violazione dell’art. 12, comma 12, del d.P.R. n 487 del 1994 non sussiste.
La disposizione – contenuta nell’ambito del regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi – prevede che “nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali”.
La fattispecie astratta, però, non è applicabile alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e ciò per due ragioni: una di carattere più formale, l’altra di carattere strettamente sostanziale.
In primo luogo, come evidenziato nella sentenza appellata, nel caso di specie non si verte in un concorso a pubblico impiego, per cui, la vicenda contenziosa fuoriesce dal perimetro applicativo della norma, ma, soprattutto, non sussiste alcuna discrezionalità nell’attribuzione dei punteggi per titoli in quanto gli stessi sono fissati in modo non equivoco, a monte, dalla lex specialis della selezione, sicché la ratio della norma, individuabile, come evidenziato anche dall’appellante, nell’evitare che la valutazione dei titoli possa essere effettuata o modificata a seguito dei risultati delle prove orali, non trova nella specie alcun margine di applicazione in quanto l’attribuzione dei punteggi, quale dato oggettivo, può essere considerato un mero accertamento tecnico e non costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, che richiede un apprezzamento caratterizzato da opinabilità .
4. Va da sé, infine, che, avendo il giudice di primo grado liquidato le spese in base al principio di soccombenza, nessun rilievo può essere effettuato in proposito.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico dell’appellante ed a favore dell’amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’amministrazione appellata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi – Presidente
Fabio Taormina – Consigliere
Luca Lamberti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere, Estensore