Azione generale di rescissione per lesione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 marzo 2024| n. 6311.

Azione generale di rescissione per lesione

In tema di azione generale di rescissione per lesione, lo stato di bisogno, pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica o nella contingente carenza di liquidità, non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre, nel senso che le momentanee criticità economiche devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni; pertanto, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente su tutti gli elementi, non potendo evincere, in via automatica, la sussistenza del predetto nesso di causalità psicologica dalla mera constatazione di una oggettiva condizione economica negativa del contraente svantaggiato, poiché deve considerare la decisività sul piano volitivo di questa situazione in relazione al comportamento della controparte contrarre.

 

Ordinanza|| n. 6311. Azione generale di rescissione per lesione

Data udienza 22 febbraio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto – Invalidità del contratto – Rescissione del contratto – Azione generale di rescissione per lesione – Lesione “ultra dimidium” – Stato di bisogno – Nozione

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 33350/2018) proposto da:

(…) Srl (C.F.: Omissis), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, (…), presso lo studio dell’Avv. Il. Pa., che la rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Fu. Fe., giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Gu.Lu. (C.F.: Omissis) e Gu.Fr. (C.F.: Omissis), quali eredi di Gu.Gi., elettivamente domiciliati in Roma, (…), presso lo studio dell’Avv. Vi. Cu., che li rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Lu. Be., giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 2203/2017, pubblicata il 10 ottobre 2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.

Azione generale di rescissione per lesione

FATTI DI CAUSA

1.- Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2004, Gu.Gi. conveniva, davanti al Tribunale di Firenze, la (…) Srl, per sentire pronunciare la rescissione per lesione ultra dimidium della cessione immobiliare di cui alla scrittura privata conclusa tra le parti il 26 marzo 2004 ovvero, in ipotesi, per sentire dichiarare nulla, annullabile o revocabile la scrittura per illiceità della causa e, comunque, perché in contrasto con la legge n. 108/1996, condannando la società convenuta al risarcimento di tutti i danni, quantificati in corso di causa o in via equitativa e, in mancanza, da liquidarsi in separato giudizio.

In particolare, l’attore esponeva: che la (…), ai fini di ottenere l’assegnazione di una parte dei beni oggetto della procedura esecutiva, aveva assunto l’impegno di acquistare i crediti azionati in quella procedura, con la previsione che il Gu.Gi. avrebbe restituito a (…) la maggior somma versata rispetto all’importo di Euro 650.873,00, rinunciando alle somme eventualmente residuate dopo la soddisfazione dei creditori; che inoltre la (…) avrebbe dovuto versare Euro 110.000,00, quale caparra confirmatoria in favore del Guarducci, ed Euro 300.000,00 per la realizzazione, ad opera del medesimo Gu.Gi., di nuove scuderie, in luogo delle scuderie esistenti sui beni che sarebbero stati assegnati alla (…); che, a fronte dei crediti acquistati per un importo che poi sarebbe risultato pari ad Euro 2.348.343,06, la (…) aveva ottenuto l’assegnazione dei beni al prezzo di Euro 2.220.000,00, mentre nel frattempo l’impegno economico per la realizzazione delle scuderie era lievitato ad Euro 1.010.750,00, in quanto il Gu.Gi. aveva costruito un complesso immobiliare di maggiore consistenza; che, in ragione del mancato verificarsi della condizione apposta alla scrittura privata integrativa del 13 aprile 2005, non avendo il Gu.Gi. provveduto a liberare i beni che erano oggetto di tale scrittura dalle iscrizioni ipotecarie nel termine del 31 dicembre 2006, ed in base al contratto del 26 marzo 2004, la (…) avrebbe avuto diritto ad ottenere da Gu.Gi. la restituzione della somma di Euro 1.181.245,35, a fronte di quanto anticipato per l’acquisto dei crediti in eccedenza rispetto all’importo stabilito di Euro 654.873,00, e della somma di Euro 710.750,00, a fronte di quanto finanziato per la realizzazione delle nuove scuderie in eccedenza della somma di Euro 300.000,00 nonché a fronte di quanto corrisposto in conto prezzo di acquisto in forza della scrittura del 13 aprile 2005, ossia dell’importo complessivo di Euro 1.891.995,35, oltre interessi.

Azione generale di rescissione per lesione

Si costituiva in giudizio la (…) Srl, la quale contestava le pretese avversarie, eccependo la prescrizione dell’azione di rescissione e comunque la sua infondatezza; in subordine, chiedeva la riconduzione ad equità della convenzione, determinando in Euro 45.127,00 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia l’incremento dell’importo da versare a tale scopo.

Nel corso del giudizio era disposto l’interrogatorio libero delle parti.

Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 355/2014, depositata il 6 febbraio 2014, pronunciava la rescissione per lesione dell’accordo contrattuale del 26 marzo 2004 e condannava in forma generica la (…) a risarcire i danni, in favore di Gu.Gi., con liquidazione da disporsi in separata sede.

2.- Proponeva appello avverso la sentenza di primo grado la (…) Srl, la quale lamentava: 1) l’erroneo rigetto dell’eccezione di prescrizione, in quanto, ai fini di escludere il reato di usura, non era stato dato rilievo alla circostanza che la proposta contrattuale provenisse dal Gu.Gi.; 2) l’erronea affermazione della sussistenza della lesione ultra dimidium; 3) l’erronea affermazione della sussistenza dello stato di bisogno del Gu.Gi.; 4) l’esclusione ingiustificata della natura aleatoria della convenzione, con la conseguente infondatezza della rescissione per lesione; 5) l’erronea disamina dell’istanza di riconduzione ad equità del contratto, per la quale si reiterava la relativa richiesta a fronte del pagamento della somma di Euro 45.127,00 o della diversa somma ritenuta rilevante; 6) l’erronea disposizione della condanna risarcitoria in forma generica, da liquidare in separata sede, essendo stata chiesta la condanna specifica.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione Gu.Gi., il quale concludeva per il rigetto del gravame.

Nel corso del giudizio d’appello si costituivano Gu.Lu. e Gu.Fr., quali eredi di Gu.Gi.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva per quanto di ragione l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di risarcimento dei danni e confermava la declaratoria di rescissione per lesione del contratto concluso il 26 marzo 2004.

A sostegno dell’adottata pronuncia, la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 644, primo e terzo comma, c.p. prescindeva dal profilo soggettivo dell’iniziativa intrapresa; b) che era irretrattabile, in difetto di specifiche censure sul punto, la statuizione della sentenza appellata secondo cui il giudicato penale relativo al procedimento avviato contro il legale rappresentante della (…) non avrebbe potuto rivestire alcuna efficacia nel procedimento civile; c) che, peraltro, quanto all’efficacia del giudicato penale circa l’accertamento dei fatti materiali, avrebbe avuto rilievo l’art. 654 c.p.p. e non già l’art. 652 c.p.p.; d) che, con il contratto del 26 marzo 2004, la (…) si era obbligata a corrispondere la somma di Euro 774.873,00 ed avrebbe, per tale pagamento, conseguito (gravando sul Gu.Gi. le spese eccedenti l’addendo di Euro 654.873,00) un bene obiettivamente stimabile in Euro 2.283.250,00, dovendosi escludere che la prestazione gravante sulla società avesse una portata più ampia; e) che, infatti, quest’ultima non aveva neanche dedotto di essere stata ex ante consapevole di un’obiettiva impossibilità di rientrare sia in ordine alle spese, sia in ordine agli acquisti dei crediti superiori alla soglia indicata, sia in ordine ai finanziamenti, al netto della somma concessa di Euro 300.000,00; f) che lo stato di bisogno ricorreva anche in una situazione di difficoltà economica o di carenza di liquidità, essendo sufficiente una deficienza di mezzi pecuniari che avesse costituito il concreto impulso alla conclusione del contratto svantaggioso; g) che l’alea non connotava il contratto concluso tra le parti, essendo questo caratterizzato dalla sola incertezza ex ante dell’an e del quantum dell’importo gravante sul Gu.Gi., quale rimborso del prezzo di acquisto dei crediti per la parte eccedente Euro 654.873,00, sicché si trattava di mera determinabilità futura di tali obbligazioni, a fronte dell’acquisto di crediti per un importo di Euro 2.348.343,00 su beni del valore di Euro 2.283.250,00; h) che la lesione ultra dimidium – e, quindi, la modificazione sufficiente per ricondurre il contratto ad equità – risultava dalla comparazione tra la somma di Euro 774.873,00 (o al più di Euro 794.873,00) e l’importo di Euro 2.283.250,00; i) che, dunque, la somma necessaria per ricondurre ad equità il contratto superava di gran lunga l’importo offerto (“tutt’al più”) dalla (…).

Azione generale di rescissione per lesione

3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, la (…) Srl

Hanno resistito, con controricorso, Gu.Lu. e Gu.Fr.

4.- La ricorrente ha presentato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In primis, deve essere dichiarata l’inammissibilità ex art. 372 c.p.c. dei documenti nuovi prodotti dalla ricorrente unitamente alla memoria illustrativa.

Infatti, i fatti addotti e in tesi dimostrati con tali documenti non assurgono al rango di giudicato rilevante nel presente giudizio: la sentenza penale n. 9746/2020 di questa Corte del 5 febbraio 2020, pubblicata l’11 marzo 2020, di annullamento senza rinvio per difetto di motivazione della condanna, si è limitata a rilevare la prescrizione, nelle more, del reato di usura; la sentenza civile n. 1253/2023, pubblicata il 14 giugno 2023, della Corte d’appello di Firenze, all’esito del rinvio disposto dal giudice penale ai fini di provvedere sul risarcimento dei danni, per un verso, non è passata in cosa giudicata (atteso che alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c. del 6 gennaio 2024 non risulta che sia seguita alcuna dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità per decorso del termine utile ad opporsi) e, per altro verso, non ha comunque un’incidenza diretta nel presente giudizio, stante l’eterogeneità dei petita.

1.1.- Deve essere altresì dichiarata l’inammissibilità della procura conferita il 17 novembre 2022 per scrittura privata non autenticata dal controricorrente Gu.Lu. in favore dell’Avv. Gi. Fi., in violazione della prescrizione di cui all’art. 83 c.p.c., tanto più che, per i procedimenti instaurati prima del 4 luglio 2009, tra cui ricade quello di specie, non sarebbe stata ammissibile neanche la procura allegata ad un’ipotetica comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore, ma sarebbe stato richiesto, ai sensi dell’art. 83, terzo comma, c.p.c., il rilascio della procura per atto pubblico o scrittura privata autenticata (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2914 del 31/01/2023; Sez. U, Sentenza n. 16962 del 27/06/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4337 del 23/02/2010; Sez. 3, Sentenza n. 13086 del 05/06/2007).

2.- Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1449, 2947 c.c. e 644 c.p., per avere la Corte di merito disatteso l’eccezione di prescrizione dell’azione di rescissione per lesione proposta dal Guarducci con atto di citazione notificato il 5 febbraio 2009, benché fossero decorsi quasi 5 anni dalla conclusione del contratto del 26 marzo 2004.

Al riguardo, l’istante obietta che aveva eccepito la prescrizione annuale dell’azione, in ragione dell’astratta integrazione del reato di usura, che si sarebbe incentrata sull’obiettività del conseguimento della promessa del conseguimento di vantaggi usurari in danno di chi si fosse trovato in condizioni di difficoltà economica e finanziaria, prescindendo quindi dal profilo soggettivo dell’assunzione della relativa iniziativa.

Senonché pacificamente la (…) non avrebbe inciso sulla determinazione della volontà contrattuale della controparte, essendo stata addirittura quest’ultima ad assumere l’iniziativa, a proporre e a strutturare autonomamente e liberamente l’intera operazione negoziale, dopo aver fatto altrettanto in precedenza con ben tre diverse società, sicché sarebbe stata esclusa la riconduzione della fattispecie al reato di usura, il quale avrebbe implicato la necessità di una esplicita iniziativa dell’agente nella stipulazione del contratto, che si fosse risolta in una diretta o indiretta aggressione al patrimonio realizzato attraverso modalità fraudolente, minacce, comportamenti intimidatori, violenti ed estorsivi.

2.1.- Il motivo è infondato.

Infatti, ai fini dell’integrazione del delitto di usura, è sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche stabilite dalle parti, risultando irrilevante sia che l’agente abbia posto in essere una condotta induttiva per farsi dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari, sia che la persona offesa abbia preso l’iniziativa per avviare la negoziazione usuraria (Cass. pen. Sez. 2, Sentenza n. 10523 del 14/12/2022, depositata il 13/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 38551 del 26/04/2019, depositata il 18/09/2019; Sez. 4, Sentenza n. 2988 del 22/11/2007, depositata il 21/01/2008).

Sul piano civilistico si è conformemente ritenuto che, ai fini della rescissione per lesione, non è richiesta la prova di una specifica attività posta in essere dal contraente avvantaggiato allo scopo di promuovere o sollecitare la conclusione del contratto, occorrendo unicamente che, dall’istruzione della causa, emerga una situazione tale da consentire di ritenere, attraverso una motivata valutazione complessiva, che la conoscenza dello stato di bisogno della controparte abbia costituito la spinta psicologica a contrarre (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5133 del 06/03/2007).

Cosicché ricorrevano i presupposti affinché l’azione di rescissione fosse soggetta al termine di prescrizione previsto per il correlato potenziale reato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1449, primo comma, secondo periodo, e 2947, terzo comma, c.c.

3.- Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1448 c.c., per avere la Corte territoriale ravvisato la lesione ultra dimidium nella circostanza che, a fronte di un pagamento di Euro 774.873,00, la (…) avrebbe conseguito un bene assegnatole per un valore di Euro 2.220.000,00.

Secondo l’istante, nel valutare l’equilibrio tra le prestazioni non si sarebbe dovuto avere riguardo al rapporto matematico tra denaro promesso e valore del bene, ma alla causa concreta del contratto, ossia – per (…) – all’obiettivo dell’assegnazione della proprietà del complesso immobiliare e – per Gu.Gi. – al valore che i suoi beni avrebbero avuto al termine dei lavori di ristrutturazione, grazie alla costruzione di nuove scuderie, alle imponenti opere complementari per l’attività di allevamento dei cavalli e alla deruralizzazione di altri volumi, per un totale di ben mc. 2.742,79, con la conseguenza che l’ipotizzata sproporzione tra le prestazioni sarebbe risultata, ictu oculi, del tutto impredicabile.

3.1.- Il motivo è infondato.

Ed invero, il vizio genetico che legittima la rescissione per lesione è posto a tutela dell’equilibrio tra le prestazioni, rispetto al quale rileva il valore delle stesse al momento della stipula contrattuale quale risultante da tutte le pattuizioni che concernono il prezzo e, quindi, anche di quelle (pur se solo accessorie) che determinano una maggiore fruttuosità del bene che ne costituisce l’oggetto (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20449 del 17/07/2023; Sez. 3, Sentenza n. 16042 del 02/08/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3176 del 09/02/2011; Sez. 1, Sentenza n. 753 del 27/03/1963).

Azione generale di rescissione per lesione

A tali criteri il giudice di merito si è attenuto nella dinamica comparazione del valore tra le prestazioni sinallagmatiche oggetto del contratto di scambio.

All’uopo, la sentenza impugnata ha, infatti, argomentato che, con il contratto del 26 marzo 2004, la (…) si era obbligata a corrispondere la somma di Euro 774.873,00 ed avrebbe, per tale pagamento, conseguito (gravando sul Guarducci le spese eccedenti l’addendo di Euro 654.873,00) un bene obiettivamente stimabile in Euro 2.283.250,00, dovendosi escludere che la prestazione gravante sulla società avesse una portata pi ampia.

Peraltro, la verifica sulla ricorrenza o meno di una sproporzione ultra dimidium implica una indagine di fatto, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da congrua motivazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26970 del 07/12/2005; Sez. 2, Sentenza n. 5535 del 22/10/1981; Sez. 2, Sentenza n. 1947 del 26/04/1978).

Pertanto, il trasferimento della proprietà di un bene, il cui valore sia di gran lunga superiore all’ammontare del debito che con quel trasferimento venga pagato, integra quel vantaggio usurario che vale a configurare il debito di usura previsto dall’art. 644 c.p., che può essere posto a fondamento della rescissione del contratto per lesione ultra dimidium (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 642 del 26/01/1980).

4.- Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1448 c.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto che lo stato di bisogno non fosse escluso dalla consistenza patrimoniale dell’attore che aveva agito in rescissione, come sarebbe stato dimostrato dal bando di vendita del 14 agosto 1998, avente ad oggetto solo i beni che non fossero stati poi aggiudicati, trasferiti e consegnati alla (…).

Quindi, ad avviso della ricorrente, non si sarebbe tenuto conto dei beni che sarebbero stati liberati dal pignoramento con provvedimento del giudice dell’esecuzione del 3 ottobre 2006 e di vari altri beni di proprietà del Guarducci di rilevante valore.

4.1.- Il motivo è inammissibile.

Si premette che lo stato di bisogno, pur potendo consistere anche in una situazione di difficoltà economica o nella contingente carenza di liquidità, non può prescindere da un nesso di strumentalità tale da incidere sulla libera determinazione a contrarre, nel senso che le momentanee criticità economiche devono costituire il motivo per cui è stata accettata la sproporzione tra le prestazioni; pertanto, il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente su tutti gli elementi, non potendo evincere, in via automatica, la sussistenza del predetto nesso di causalità psicologica dalla mera constatazione di una oggettiva condizione economica negativa del contraente svantaggiato, poiché deve considerare la decisività sul piano volitivo di questa situazione in relazione al comportamento della controparte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15338 del 12/06/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1651 del 28/01/2015; Sez. 1, Sentenza n. 3646 del 13/02/2009; Sez. 2, Sentenza n. 5133 del 06/03/2007; Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 22/05/1990).

Ora, il giudice di merito ha ponderato la ricorrenza dello stato di bisogno in una situazione di difficoltà economica o di carenza di liquidità, avendo reputato sufficiente una deficienza di mezzi pecuniari idonea a costituire il concreto impulso alla conclusione del contratto svantaggioso.

Azione generale di rescissione per lesione

A fronte di questa ricostruzione, è stata accertata la situazione di difficoltà economica incidente sulla libera determinazione a contrarre e costituente, quindi, il motivo dell’accettazione della sproporzione tra le prestazioni da parte del contraente danneggiato.

È stata altresì considerata l’influenza della semplice difficoltà economica o della contingente carenza di liquidità ai fini di integrare lo stato di bisogno, alla stregua del rapporto di causa ed effetto con la determinazione a contrarre.

Ne discende che la censura mira in realtà ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito quanto all’effettiva integrazione del presupposto dello stato di bisogno, inammissibile in questa sede (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

5.- Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsa applicazione dell’art. 1448 c.c., per avere la Corte del gravame negato che l’alea avrebbe connotato la complessa operazione contrattuale oggetto della scrittura privata del 26 marzo 2004, in cui vi sarebbe stata la sola previsione di una futura determinabilità di parte delle obbligazioni gravanti sul Gu.Gi.

Osserva l’istante che, nella definizione della natura aleatoria del contratto, avrebbe dovuto tenersi conto anche della prospettiva funzionale dell’atto negoziale e non solo di quella strutturale, sicché nella fattispecie sarebbe stato impossibile determinare, al momento del perfezionamento del contratto, il rapporto tra il vantaggio che sarebbe derivato dall’operazione e l’entità dell’impegno economico assunto, anch’esso del tutto incerto per il Gu.Gi., dipendendo dall’esito delle trattative che (…) avrebbe dovuto affrontare per l’acquisto dei crediti e dalle condizioni economiche alle quali le trattative si sarebbero concluse.

5.1.- Il motivo è infondato.

E tanto perché l’incertezza circa l’entità del vantaggio e, correlativamente, della perdita di ciascun contraente all’atto della stipulazione del contratto, nella quale si concretizza l’alea, cioè il rischio del contratto aleatorio, deve essere obiettiva e dipendere dal verificarsi o meno di un evento futuro dedotto quale fonte dell’alea (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10 del 04/01/1993; Sez. 2, Sentenza n. 6452 del 07/06/1991; Sez. 1, Sentenza n. 3694 del 31/05/1986; Sez. 2, Sentenza n. 2286 del 09/04/1980; Sez. 2, Sentenza n. 4626 del 08/08/1979; Sez. 3, Sentenza n. 1003 del 10/04/1970).

Pertanto, un contratto tipicamente commutativo, quale la compravendita, non può qualificarsi aleatorio per volontà delle parti, per il solo fatto della mancata determinazione e precisazione del prezzo al momento della conclusione, che persia pienamente determinabile in base agli elementi di riferimento indicati nel contratto medesimo.

L’alea avrebbe infatti dovuto investire e caratterizzare il negozio nella sua interezza e fin dalla sua formazione, tanto da incidere, per la natura stessa del negozio o per le specifiche pattuizioni stabilite dai contraenti medesimi, radicalmente sulla incertezza, per una o per tutte le parti, del vantaggio economico in relazione al rischio, al quale le parti stesse si erano esposte.

Azione generale di rescissione per lesione

Invece, non ricorre il contratto aleatorio nel caso in cui ciascuna delle parti, all’atto del perfezionamento del negozio, abbia avuto la possibilità di valutare il proprio rispettivo sacrificio e vantaggio.

Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha osservato che le condizioni dell’operazione erano state predefinite, mentre risultava rimessa alla determinazione futura la sola entità delle somme che il Gu.Gi. avrebbe dovuto rimborsare per il pagamento dei creditori oltre la soglia concordata, a fronte di una situazione debitoria complessiva indicata in Euro 2.348.343,00.

6.- Con il quinto motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1450 c.c., per avere la Corte d’appello disatteso la domanda subordinata di riconduzione ad equità del contratto, sulla scorta della insufficienza della somma offerta, senza considerare che nella comparsa di costituzione del giudizio di prime cure era stato chiaramente indicato che la somma per la riconduzione ad equità poteva essere quella diversa di giustizia, rimessa alla determinazione del giudice (richiesta reiterata in appello).

Sicché si sarebbe fatto erroneamente riferimento al passaggio dell’atto di appello nel quale si era argomentato che la somma ulteriore eventualmente dovuta per ripristinare l’equità dell’accordo non sarebbe ammontata ad Euro 500.000,00, come indicato dal giudice di primo grado, ma “tutt’al più” ad Euro 76.752,00, ragionandosi come se questo passaggio implicasse un massimo e non superabile impegno complessivo.

Quindi, l’esclusione della individuazione di una somma più consistente, con la ritenuta affermazione della vincolatività della somma indicata – e con il conseguente rigetto della richiesta – avrebbe integrato un errore rimediabile in sede di legittimità.

6.1.- Il motivo è infondato.

Si evidenzia che, affinché il convenuto possa impedire la pronunzia di rescissione per lesione ultra dimidium, attraverso l’offerta di riduzione ad equità del contratto, occorre che detta offerta sia tale da ricomprendere la differenza tra la somma corrisposta ed il valore del bene al momento della costituzione del rapporto, e non soltanto idonea ad eliminare la sproporzione tra le due prestazioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24247 del 29/11/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5458 del 22/11/1978).

Azione generale di rescissione per lesione

Senonché siffatta richiesta subordinata di riconduzione ad equità del contratto rescindibile è stata disattesa alla stregua dell’insufficienza della somma offerta di Euro 45.127,00 o “tutt’al più” di Euro 76.752,00, benché l’istanza originariamente proposta in primo grado – e reiterata in appello – demandasse altresì, in via gradata, al giudice di determinare la diversa somma ritenuta di giustizia al fine della riconduzione ad equità del contratto.

Orbene, l’offerta di modificare il contratto rescindibile, in modo da ricondurlo ad equità, qualora sia formulata nel corso del giudizio, può anche limitarsi a chiedere la determinazione al giudice, in base ad elementi oggettivi da accertarsi in giudizio (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10976 del 19/05/2014; Sez. 2, Sentenza n. 5922 del 25/05/1991; Sez. 3, Sentenza n. 1067 del 24/03/1976; Sez. 3, Sentenza n. 2748 del 18/09/1972). E in tal caso il giudice che ritenga inadeguata la minore somma offerta può integrarla.

Solo laddove la domanda contenga l’esatta indicazione delle modificazioni offerte, senza demandare al giudice alcuna integrativa valutazione sulla determinazione del quantum, questi non ha il potere di integrarla o di modificarla; ma deve accoglierla, se ritiene sufficienti le proposte modificazioni a ricondurre ad equità il contratto, o rigettarla, in caso contrario.

Nella fattispecie, nondimeno, la circostanza che la (…) abbia precisato, all’esito dell’indicazione, a cura del giudice di prime cure, della somma ulteriore eventualmente dovuta per ripristinare l’equità dell’accordo, pari ad Euro 500.000,00, che – in esito alla valutazione di possibile insufficienza della somma offerta di Euro 45.127,00 – sarebbe stata disponibile a versare, allo scopo di ricondurre il contratto rescindibile ad equità, “tutt’al più” l’importo di Euro 76.752,00, rende plausibile la prospettazione della sentenza impugnata, secondo cui l’originaria richiesta gradata che rimetteva al giudice la determinazione di una diversa somma ritenuta di giustizia fosse stata superata.

La rimessione di quanto dovuto alle determinazioni di giustizia, allo scopo di ottenere la declaratoria auspicata, cessa, infatti, allorché la domanda sia successivamente confinata entro una precisa quantificazione.

Azione generale di rescissione per lesione

7.- In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché Gu.Lu. è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze del 6 settembre 2023, all’esito dell’istanza n. 2333/2023 presentata il 2 agosto 2023, la liquidazione in suo favore deve avvenire attraverso pagamento a beneficio dello Stato, ai sensi dell’art. 133 del (…) 30 maggio 2002, n. 115.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del (…) 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, da devolvere per metà allo Stato, in relazione all’ammissione di Gu.Lu. al patrocinio a spese dello Stato, e per metà a Gu.Fr.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del (…) n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 22 febbraio 2024.

Depositata in Cancelleria l’8 marzo 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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Corte di Cassazione, civile,

Massima:

Ordinanza|Sentenza

Data udienza  2023

Integrale

Tag/parola chiave:

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