Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 aprile 2023| n. 10257.
Azione di restituzione di immobile fondata su un comodato e domanda di usucapione decennale in appello
Laddove venga proposta in primo grado azione di restituzione di immobile fondata su un comodato precario, non costituisce domanda nuova quella di usucapione decennale formulata in appello dall’attore soccombente, essendo quest’ultima formulata in forza dello stesso titolo trascritto univocamente invocato nella domanda di restituzione spiegata in primo grado.
Ordinanza|18 aprile 2023| n. 10257. Azione di restituzione di immobile fondata su un comodato e domanda di usucapione decennale in appello
Data udienza 20 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave Appello – Domanda nuova – Nozione – Preclusione in appello – Introduzione della domanda di usucapione decennale in appello a – Immutazione del petitum – Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32267-2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 506-2018 depositata il 15/03/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.
Azione di restituzione di immobile fondata su un comodato e domanda di usucapione decennale in appello
FATTI DI CAUSA
Nella controversia intrapresa da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) per il rilascio di un fondo, di cui l’attore assumeva di avere acquistato la proprieta’ con atto del 13 maggio 2000, il Tribunale di Chieti rigettava la domanda dell’attore, mentre accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto, il quale aveva chiesto il riconoscimento dell’acquisto della proprieta’ per usucapione in forza di possesso protratto per oltre vent’anni.
La Corte d’appello dell’Aquila, adita da (OMISSIS), confermava la decisione con sentenza n. 506 depositata il 15 marzo 2018. Essa osservava che l’attore aveva preteso il rilascio non in forza del diritto di proprieta’ con azione reale, ma aveva proposto un’azione personale, fondata sul fatto che il convenuto aveva la disponibilita’ della cosa in forza di un comodato precario, del quale, pero’, il (OMISSIS), gravato dal relativo onere, non aveva fornito la prova. Il convenuto, invece, aveva fornito la prova del possesso protratto per il tempo occorrente per l’acquisto a titolo originario del diritto, essendo fallita la prova delle deduzioni con le quali l’attore aveva contestato i presupposti dell’usucapione (il (OMISSIS) era mero comodatario in forza di contratto intercorso con il precedente proprietario; in ogni caso il possesso era stato comunque interrotto dal 1998 al 2000, allorche’ il (OMISSIS) aveva restituito il bene al proprietario (OMISSIS), il quale, appunto, l’aveva trasferito con l’atto del 13 maggio 2000 all’attore). Era infine inammissibile la domanda dell’originario attore, di usucapione abbreviata ai sensi dell’articolo 1159 c.c., in quanto proposta solo nel grado.
Per la cassazione della decisione il (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 1159 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 La sentenza e’ censurata per avere ritenuto inammissibile la domanda di usucapione abbreviata, in quanto proposta per la prima volta in appello. Si fa notare che il diritto di proprieta’ del fondo fu fatto valere con l’originario atto introduttivo e che la domanda di usucapione abbreviata fu ritualmente proposta con la memoria di replica nel giudizio di primo grado e poi reiterata in appello.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1165, 2944 e 2967 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si rimprovera alla Corte d’appello di non avere tenuto nel debito conto che il (OMISSIS) aveva rilasciato il terreno in favore del proprio dante causa, riconoscendolo quindi come proprietario e attuando cosi’ un comportamento interruttivo della prescrizione acquisitiva. Il possesso del (OMISSIS), inoltre, in quanto connotato da violenza e clandestinita’, non era utile per l’usucapione.
Il terzo motivo denuncia violazione dell’articolo 1159 c.c. e degli articoli 100 e 112 c.p.c.: una volta consentito al convenuto di far valere il diritto di proprieta’, identica facolta’ doveva essere accordata all’attore, la cui domanda di usucapione era pertanto ammissibile, perche’ diversamente egli non avrebbe modo di far valere il diritto di proprieta’ acquistato con l’atto del 2000.
Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 447-bis, comma 1, dell’articolo 426 c.p.c., e del d. lgs. n. 150 del 2011, articoli 4, comma 3, e dell’articolo 5.
Il ricorrente si duole perche’ la Corte d’appello ha deciso con il rito del lavoro, mentre avrebbe dovuto operare con il rito ordinario, stante la natura agricola e non urbana del terreno.
Il quinto motivo denuncia la violazione di una pluralita’ di norme processuali e la conseguente nullita’ della sentenza. Si riprendono ancora una volta le considerazioni proposte con i motivi precedenti, alle quali si aggiunge la denunzia di supposte violazioni incorse nell’istruzione della causa.
2. In via prioritaria deve essere esaminato il quarto motivo, che e’ infondato: l’omesso mutamento del rito non puo’ essere ritenuto rilevante laddove l’errore non abbia causato un concreto pregiudizio alle parti riguardo al regime delle prove ed all’esercizio del diritto di difesa (Cass. n. 1222/2006; n. 22075/2014; n. 8422/2018): condizioni che, nella specie, non sono ravvisabili alla luce delle deduzioni operate a questo riguardo dal ricorrente.
3. Il primo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati. Si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi, dedotti innanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si e’ svolto in quella sede il contraddittorio (Cass. n. 13982-2005). E’ stato chiarito che qualora in primo grado sia stato chiesto il rilascio di un immobile, occupato dal convenuto, gratuitamente e precariamente, senza alcun titolo, ed il giudice adito abbia rigettato la domanda per difetto di prova del dedotto comodato, legittimamente in appello l’attore a sostegno dell’immutato petitum (rilascio dell’immobile) puo’ porre la diversa causa petendi costituita dal suo diritto di proprieta’ sull’immobile (azione di rivendicazione), non introducendosi in siffatto modo nel processo un nuovo tema d’indagine e di decisione, ossia non introducendosi in siffatto modo una domanda nuova in appello (Cass. n. 3215-1969).
Alla luce di tali principi, l’inammissibilita’ riscontrata dalla sentenza impugnata non puo’ allora essere condivisa. La Corte d’appello ha ritenuto che l’introduzione della domanda di usucapione decennale in appello avesse comportato una immutazione del petitum, mentre questo era invece rimasto invariato. D’altra parte, e’ del tutto evidente che l’invocazione dell’usucapione decennale, in quanto fondata sul titolo trascritto, costituiva pur sempre un modo di far valere il diritto di proprieta’ acquistato in forza di quello stesso titolo, nella specie gia’ univocamente enunciato con l’atto introduttivo del giudizio. La relativa domanda era pertanto ammissibile e la Corte di merito avrebbe dovuto decidere su di essa.
Sono assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio innanzi alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, perche’ provveda a riconsiderare le risultanze istruttorie, tenuto conto della diversa causa petendi costituita dal diritto di proprieta’ dell’attore. Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, il primo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il quarto; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimita’, innanzi alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione.
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