Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2023| n. 6426.
Azione di garanzia per vizi della cosa venduta ed un anno dalla consegna
In tema di compravendita, l’art. 1495, comma 3, cod. civ., ove dispone che l’azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive “in ogni caso” in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e segg. cod. civ.; ne consegue che la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell’art. 2944 cod. civ., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia gravata, in quanto il giudice d’appello, in riforma della decisione di prime cure emessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva ritenuto interrotto il termine di prescrizione dal momento del riconoscimento espresso dei vizi della cosa venduta da parte del venditore)
Ordinanza|3 marzo 2023| n. 6426. Azione di garanzia per vizi della cosa venduta ed un anno dalla consegna
Data udienza 25 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Vendita – Azione di garanzia per vizi della cosa venduta ex art. 1495 cc – Prescrive in un anno dalla consegna – Decorrenza del termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio – Prescrizione annuale – Interruzione, a norma dell’art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5210-2022 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FERDINANDO SERAPIGLIA;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3943-2021 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 29/11/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Azione di garanzia per vizi della cosa venduta ed un anno dalla consegna
PREMESSO CHE
(OMISSIS) s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 3943-2021 con cui e’ stato accolto il gravame di (OMISSIS) s.r.l. ed e’ stata dichiarata prescritta l’azione di garanzia di cui all’articolo 1495 c.c., con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente e condanna della medesima a pagare Euro 2.500. La ricorrente, alla quale era stato ingiunto il pagamento di Euro 2.500 per il saldo di una fornitura di accumulati elettrici, aveva opposto il decreto, facendo valere, in via riconvenzionale, un controcredito relativo a vizi di una diversa fornitura, chiedendo di compensare i crediti; il Giudice di pace di (OMISSIS) aveva accolto sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale e l’opposta (OMISSIS) era stata condannata a pagare Euro 742.
L’intimata (OMISSIS) s.r.l. non ha proposto difese.
CONSIDERATO CHE
I. Il ricorso e’ articolato in due motivi.
1. Con il primo motivo si contesta l’avvenuta dichiarazione di prescrizione dell’azione di cui all’articolo 1495 c.c., operata dal Tribunale in riforma della decisione del Giudice di pace emessa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, lamentando la violazione degli articoli 1492, 1495 e 2944 c.c., non avendo il giudice del gravame ritenuto interrotto il termine di prescrizione dal momento del riconoscimento espresso dei vizi della cosa venduta da parte del venditore.
2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli articoli 1495, 1242 e 1243 c.c. per non avere il Tribunale operato la compensazione giudiziale del debito dedotto in giudizio con il debito derivante dalla sussistenza dei vizi di una delle cose vendute.
Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente fondato. Come ha precisato questa Corte, l’articolo 1495, comma 3 c.c., ove dispone che l’azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna, “intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli articoli 2943 e segg. c.c.; ne consegue che la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell’articolo 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia” (cosi’ Cass. 16766/2019), riconoscimento, nel caso di specie, confermato dallo stesso Tribunale (cfr. p. 6 della sentenza impugnata).
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo.
II. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di legittimita’, al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona di diverso magistrato.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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