Avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 dicembre 2020| n. 34852.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., anche avverso i provvedimenti di archiviazione adottati dal giudice di pace è esperibile reclamo al tribunale in composizione monocratica. (Nella specie il decreto di archiviazione è stato ritenuto nullo per aver il giudice di pace omesso di pronunziarsi sull’ammissibilità o inammissibilità dell’opposizione presentata dalla persona offesa).

Sentenza|7 dicembre 2020| n. 34852

Data udienza 12 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Giudice di Pace – Indagini preliminari – Chiusura – Decreto di archiviazione – Omesso avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta – Conseguenze – Art. 2 D.Lgs 274 del 2000 – Art. 409, comma 6 cpp

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – rel. Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/11/2019 del TRIBUNALE di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EDUARDO DE GREGORIO;
lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bari in composizione monocratica, investito, ex articolo 410 bis c.p.p. comma 3, del reclamo presentato dalla difesa della persona offesa avverso il decreto di archiviazione emesso dal giudice di pace, ha annullato il provvedimento restituendo gli atti al giudice che lo ha emesso.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il PM territoriale, che ha lamentato la violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articoli 2 e 17, poiche’ la prima disposizione contiene un rinvio all’applicazione delle norme del codice di rito per tutto cio’ che non e’ previsto dal presente decreto, essendo chiaro, quindi, che solo nei casi in cui non vi sia una esplicita previsione e disciplina all’interno della normativa sul giudice di pace e’ legittimo ricorrere analogicamente alle norme contenute nel codice di procedura ordinario mentre il procedimento di applicazione analogica sarebbe escluso in presenza di una specifica regolamentazione del singolo istituto processuale. Ha sostenuto il ricorrente che l’articolo 17 del suindicato decreto prevede una apposita disciplina per l’ipotesi di archiviazione dei procedimenti innanzi al giudice di pace, che e’ da considerarsi speciale e, quindi, prevalente rispetto a quelle dettate nel codice di rito. La regolamentazione dell’archiviazione non prevede, infatti, in caso di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa, a differenza di quanto previsto dall’articolo 410 c.p.p., la celebrazione di udienza camerale, poiche’ il giudice di pace provvede con decreto in caso di accoglimento della richiesta di archiviazione oppure con ordinanza nel caso in cui disponga le ulteriori indagini e restituisca gli atti al PM. La disciplina derogatoria rispetto a quella prevista per i procedimenti ordinari sarebbe in linea con le esigenze di celerita’ proprie dei procedimenti innanzi al giudice di pace, e non sarebbe toccata dalle modifiche legislative introdotte con L. n. 103 del 2017. Ne consegue che il decreto di archiviazione emesso dal giudice di pace e’ soggetto solo a ricorso per cassazione e non al reclamo innanzi al Tribunale ed il Giudice di Bari avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il reclamo.
Ha depositato requisitoria scritta il PG, con la quale ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione del PM e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del PM e’ infondato.
1. Deve premettersi che il provvedimento di annullamento del decreto di archiviazione ora oggetto di impugnazione del PM e’ stato adottato in quanto il giudice di pace ha omesso di pronunziarsi sull’ammissibilita’ o inammissibilita’ dell’opposizione presentata dalla persona offesa. In proposito occorre ricordare che l’interpretazione di legittimita’ formatasi sull’articolo 409 c.p.p., comma 6 ha ritenuto nullo, per violazione delle regole poste a garanzia del principio del contraddittorio, il decreto di archiviazione che abbia omesso di valutare le ragioni esposte dalla persona offesa nell’atto di opposizione, conseguendone la possibilita’ di far valere la violazione con il ricorso per cassazione. Cosi’ Sez. 3, Sentenza n. 19132 del 27/03/2014 Cc. (dep. 09/05/2014) Rv. 260109. In senso conforme: Sez. 7, Ordinanza n. 28532 del 18/05/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270469, secondo la quale il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione emesso all’esito dell’udienza camerale, e’ consentito nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio formale.
In riferimento specifico al procedimento davanti al giudice di pace – qui in rilievo – la giurisprudenza di questa Corte, in coerenza con l’orientamento ora richiamato, ha ritenuto violato il principio del contraddittorio per mancato avviso alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata della richiesta di archiviazione del PM. Cosi’: Sez 5, sent 30327/2004 Rv 229124;in senso conforme Sez. 5, Sentenza n. 9295 del 02/12/2014 Cc. (dep. 03/03/2015) Rv. 264214, secondo la quale anche nel procedimento dinanzi al giudice di pace, l’omesso avviso della richiesta d’archiviazione del P.M. alla parte offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullita’ ex articolo 127 c.p.p., comma 5 del successivo decreto del giudice, che puo’ essere fatta valere con ricorso per cassazione.
E’, dunque, pacifico che avverso il decreto di archiviazione pronunziato dal giudice di pace in violazione del principio del contraddittorio cartolare fosse dato rimedio alla persona offesa con la proposizione del ricorso per cassazione,previsto ex articolo 409/6 c.p.p., per i procedimenti ordinari e ritenuto, per diritto vivente prodotto dall’elaborazione di questa Corte, costantemente applicabile al rito innanzi al giudice di pace, in base al richiamo operato dall’articolo 2 divo 274/2000. A seguito delle modifiche alle disposizioni processuali introdotte dalla L. n. 103 del 2017 il nuovo articolo 410 bis c.p.p. individua – per quanto qui di rilievo – tra gli altri casi di nullita’ del decreto di archiviazione, l’ipotesi in cui il giudice abbia disposto l’archiviazione senza pronunziarsi sull’opposizione alla relativa richiesta presentata nell’interesse della persona offesa.
Invero, la citata novella legislativa ha abrogato il comma 6 dell’articolo 409 c.p.p. e, con l’articolo 410 bis comma 1 c.p.p., ha sancito per esplicito dettato di legge le ipotesi di nullita’ del decreto di archiviazione gia’ individuate dalla riflessione ermeneutica di questa Corte, stabilendo – articolo 410 bis c.p.p., comma 3 – che nei casi di nullita’ dai commi 1 e 2 l’interessato entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento puo’ proporre reclamo innanzi al Tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate…
Alla luce della breve ricognizione normativa e giurisprudenziale innanzi sintetizzata e’, dunque, errata la tesi del PM ricorrente, secondo la quale la disciplina inerente la procedura di archiviazione davanti al giudice di pace non sarebbe stata toccata dalla riforma di Agosto 2017, poiche’ l’abrogazione dell’articolo 409 c.p.p., comma 6 interpretato – come si e’ visto – nel senso dell’applicabilita’ anche ai procedimenti in parola, precluderebbe ogni possibilita’ di impugnazione alla persona offesa presente nel giudizio davanti al giudice di pace, se alla stessa non fosse data facolta’ di adire il Tribunale monocratico con la nuova procedura di reclamo prevista dall’articolo 410 bis c.p.p., comma 3.
Le caratteristiche di celerita’ tipiche del procedimento disciplinato dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000 ed evocate dal ricorrente non possono certamente far arretrare il rispetto del principio del contraddittorio sul quale e’ imperniata anche la disciplina dell’archiviazione nei casi previsti dalle norme di riferimento, tantomeno possono essere considerate preminenti sulla necessita’ di tutela della persona offesa in caso di violazione delle regole poste a garanzia del suddetto principio e del conseguente diritto di impugnazione, che le e’ adesso riconosciuto con la forma del reclamo al Tribunale.
D’altra parte appare pacifica l’applicazione dell’articolo 410 bis c.p.p. al procedimento innanzi al giudice di pace, in virtu’ del richiamo operato dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 2 alle norme del codice di rito ordinario per tutto cio’ che non e’ previsto nel presente decreto, non essendo previsto nella disciplina normativa di cui si discute, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 409 c.p.p., comma 6, per come interpretato dall’elaborazione giurisprudenziale di legittimita’, alcun mezzo di impugnazione avverso il decreto di archiviazione nei casi di nullita’ dipendenti dalla violazione delle regole sul contraddittorio, anche in forma cartolare, ed a tutela delle prerogative processuali riconosciute alla persona offesa ed ora indicate nell’articolo 410 bis c.p.p., comma 1.
Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso del PM deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso del Pubblico Ministero.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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