Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 30 settembre 2020, n. 20872.
La massima estrapolata:
È illegittima la multa per violazione dei limiti di velocità rilevata mediante autovelox, qualora il decreto prefettizio che ne autorizza l’installazione non specifichi l’inizio e la fine del tratto di viabilità riconducibile alla classificazione di “strada urbana di scorrimento”. Soltanto su questa tipologia di strade – o su porzioni di strade con queste caratteristiche -, infatti, si possono installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente.
Sentenza 30 settembre 2020, n. 20872
Data udienza 25 febbraio 2020
Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Violazione dei limiti di velocità – Autovelox – Multa – Illegittimità – Decreto prefettizio – Autorizzazione all’istallazione – Inizio e fine del tratto di viabilità riconducibile alla classificazione di strada urbana di scorrimento – Mancata specificazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19536/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), e, a seguito della procura speciale conferita il 27.01.2020 in Firenze, dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di FIRENZE, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 194/2016 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 20/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato (OMISSIS), anche in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Oggetto di ricorso e’ la sentenza del Tribunale di Firenze n. 194 del 2016, pubblicata il 20 gennaio 2016, che ha rigettato l’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del Giudice di pace di Firenze n. 2775 del 2013, e nei confronti della Prefettura UTG di Firenze.
2. Il Tribunale ha confermato la legittimita’ della sanzione irrogata alla (OMISSIS) per violazione del limite di velocita’ rilevata a mezzo di apparecchio autovelox sul (OMISSIS), il 27 agosto 2012.
2.1. Secondo il Tribunale, il tratto di strada ove era collocato l’apparecchio rilevatore della velocita’ presentava le caratteristiche della strada urbana di scorrimento, come previste dall’articolo 2 C.d.S., comma 3, lettera D e pertanto era stato legittimamente inserito nel decreto prefettizio 1 giugno 2010, emanato ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002.
3. (OMISSIS) ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ai quali resiste con controricorso la Prefettura di Firenze, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
3.1. Il ricorso, gia’ fissato per la decisione all’adunanza camerale del 13 settembre 2019, e’ stato rimesso alla pubblica udienza ai sensi dell’articolo 375 c.p.c..
In prossimita’ dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I motivi di ricorso possono essere cosi’ compendiati.
1.1. Con il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell’articolo 2 C.d.S., comma 3, lettera D) la ricorrente censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che il (OMISSIS) presenti le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, avuto riguardo alla banchina pavimentata, laddove si sarebbe in presenza di uno spazio di pochi centimetri oltre la carreggiata, per di piu’ interrotto dalla presenza di alberi, certamente non corrispondente alla nozione di banchina.
Anche ritenendo che la previsione contenuta nel Decreto Ministeriale 5 gennaio 2001, n. 6792, che fissa la larghezza minima di un metro, riguardi le strutture viarie da costruire, e percio’ non sia invocabile nel caso in esame, rimarrebbe vero che la banchina deve avere la larghezza sufficiente alla funzione che le e’ propria, di consentire il transito sosta dei pedoni e la sosta di emergenza dei veicoli, e deve essere libera da ostacoli (ad es. segnaletica verticale, delineatori di margine). Il Tribunale sarebbe incorso nel vizio denunciato per avere ritenuto irrilevanti, ai fini della verifica dell’esistenza della banchina sul (OMISSIS), sia la dimensione dello spazio presente oltre il margine della carreggiata, sia la mancanza di continuita’ dello stesso.
2. Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione dell’articolo 2 C.d.S., comma 3, lettera D)) si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il (OMISSIS) presenti le caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento, avuto riguardo alle aree per la sosta con immissioni ed uscite concentrate. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sufficiente la segnalazione del divieto di immissione sul controviale che si percorre per uscire dal parcheggio del (OMISSIS), e cio’ in quanto la sola segnaletica, in assenza di ostacoli all’uscita dal parcheggio (ad es. mini new jersey), non sarebbe sufficiente a garantire sicurezza e fluidita’ del traffico. L’interpretazione riduttiva della norma, adottata dal Tribunale, sarebbe in contrasto con la “ratio generale” della norma che descrive le caratteristiche della strada urbana di scorrimento.
3. Con il terzo motivo (omesso esame circa un fatto decisivo ai fini del giudizio, che e’ stato oggetto di disamina tra le parti, ex articolo 360 c.p.c., n. 5) si lamenta la completa pretermissione della circostanza – evidenziata nell’atto di appello – della mancata indicazione dei tratti del (OMISSIS) aventi le caratteristiche della strada urbana di scorrimento.
4. Con il quarto motivo (violazione o falsa applicazione dell’articolo 2 C.d.S., comma 3, lettera D e Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002) si lamenta, sotto il profilo del vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la mancanza di un decreto prefettizio che individuasse come strada urbana di scorrimento il tratto di (OMISSIS) in corrispondenza del quale era stata installata la postazione di controllo a mezzo di autovelox.
La ricorrente contesta che il decreto prefettizio con il quale era stata autorizzata l’installazione della postazione di controllo all’altezza del civico (OMISSIS), direzione uscita citta’ non sarebbe conforme alla previsione dell’articolo 4 citato, da leggersi alla luce del parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 marzo 2011, n. 1380 secondo cui la classificazione di un tratto di strada richiede una lunghezza ragionevole, tale da rendere riconoscibile all’utente il tipo di strada che sta percorrendo.
Nella specie il Tribunale, dopo aver riconosciuto che il tratto del (OMISSIS) avente le caratteristiche minime di cui all’articolo 2 C.d.S., comma 3, lettera D, non era particolarmente lungo, ha concluso che esso poteva essere apprezzato come diverso dal precedente, stante la presenza di segnaletica che mostra le apposite corsie di entrata e di immissione nelle aree di parcheggio dotate di un controviale per lo spostamento.
5. Le doglianze prospettate dalla ricorrente con i motivi terzo e quarto sono fondate.
6.1. Giova ricordare in premessa che, in tema di classificazione della strada urbana di scorrimento ai fini previsti dal Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, conv. con modif. dalla L. n. 168 del 2002, questa Corte ha affermato da tempo che il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali e’ possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocita’, senza obbligo di fermo immediato del conducente, puo’ includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante il rinvio alla classificazione contenuta nell’articolo 2 C.d.S. (Cass. 06/04/2011, n. 7872).
6.2. A fronte di perplessita’ suscitate dalla formulazione della norma classificatoria (articolo 2, comma 3, lettera D cit.), questa Corte ha poi chiarito che i requisiti necessari della strada urbana di scorrimento sono – oltre alle carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia – la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le aree di sosta (ex plurimis, Cass. 12/02/2019, n. 4090; Cass. 14/02/2019, n. 4451; Cass. 20/06/2019, n. 16622).
6.3. E’ necessario altresi’ riaffermare che il provvedimento prefettizio, per espressa previsione di legge, puo’ includere un percorso stradale non solo nella sua interezza ma anche in singoli tratti (ex plurimis, Cass. nn. 4090 e 4451 del 2019, cit.).
Coerentemente con il dato di realta’ che le strade raramente presentano le medesime caratteristiche per tutto il percorso, il Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4, comma 1, dispone che “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi’ utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettera C e D, del citato D.Lgs., ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.
7. Nel caso sottoposto all’odierno giudizio, assume rilevanza proprio tale modalita’ di esercizio del potere attribuito dall’articolo 4 cit. al prefetto, essendo pacifico in atti che non si discute dell’intero (OMISSIS) bensi’ di una parte di esso, relativamente al quale il giudice di merito ha accertato la presenza dei requisiti indefettibili della strada urbana di scorrimento, contestati dalla parte odierna ricorrente.
7.1. A monte di tale accertamento, che non e’ sindacabile nella parte in cui si risolve in apprezzamenti fattuali, la sentenza non chiarisce il contenuto del decreto prefettizio 1 giungo 2010 avuto riguardo alla effettiva individuazione del tratto del (OMISSIS) sul quale era autorizzata l’installazione del dispositivo di controllo della velocita’.
Si legge nella sentenza che “il tratto con queste caratteristiche non e’ particolarmente lungo”, e che “pero’ puo’ essere apprezzato come un tratto di strada con differenti caratteristiche dall’utente della strada”, ma si tratta di rilievi che non sciolgono il dubbio se e come il decreto prefettizio abbia individuato la porzione del (OMISSIS), o, invece, si sia limitato ad indicare il punto nel quale collocare il dispositivo di controllo.
E la carenza rilevata risulta dirimente giacche’ l’individuazione del tratto di strada – che implica la localizzazione, e quindi l’indicazione dell’inizio e della fine – e’ il solo modo per consentire il controllo sulla legittimita’ del provvedimento, nella parte in cui esso e’ vincolato alla classificazione contenuta nell’articolo 2 C.d.S., comma 3, lettera D). In questo senso si deve intendere l’affermazione contenuta in Cassazione 20 giugno 2019, n. 16622, secondo cui l’esistenza delle caratteristiche minime della strada urbana di scorrimento non puo’ essere limitata al tratto di strada “in prossimita’ del posizionamento dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocita’” (pag. 8).
8. La carenza rilevata, che integra ad un tempo violazione del Decreto Legge n. 121 del 2002, articolo 4 e omesso esame di fatto decisivo, non consente l’esame delle censure prospettate con i primi due motivi, che pongono questioni logicamente successive come tali assorbite, nel senso di non pregiudicate. Cio’ che peraltro non impedisce di ribadire che la verifica delle caratteristiche concrete della strada, nella parte in cui si sostanzia di valutazioni di idoneita’ funzionale, appartiene al novero degli apprezzamenti di fatto, insindacabili in questa sede ove sorretti da motivazione plausibile.
9. All’accoglimento dei motivi terzo e quarto del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame del provvedimento di autorizzazione alla installazione del dispositivo di controllo. Il giudice del rinvio provvedera’ anche a regolare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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