Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26633.
La massima estrapolata:
Ai fini della validità della sanzione, la presenza dell’autovelox va sempre segnalata in anticipo. Il gestore della strada, tuttavia, è libero di scegliere se farlo con un cartello, orizzontale o verticale, o con l’ausilio di un segnale luminoso.
Ordinanza 22 ottobre 2018, n. 26633
Data udienza 12 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19964-2017 proposto da:
COMUNE DI SESTO CAMPANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 34/2017 del TRIBUNALE di ISERNIA, depositata il 20/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2018 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
(OMISSIS), con ricorso del 15 luglio 2010, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Sesto Campano, per violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 8.
Il Comune di Sesto Campano si costituiva ritualmente in giudizio contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresi’, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza disattendeva, la richiesta di prova testimoniale articolata dall’Ente Comunale e, con sentenza n. 463 del 2012, accoglieva l’opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato.
Avverso questa sentenza interponeva appello il Comune di Sesto Campano, ribadendo la legittimita’ del verbale di contestazione e chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace. (OMISSIS) non si costituiva.
Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 34 del 2017, rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia l’appello andava rigettato perche’ il Comune non aveva rispettato le norme dettate in materia di segnalazione della postazione autovelox. Infatti, il Prefetto di Isernia aveva emanato un decreto che intimava al Comune di adeguarsi alla normativa introdotta in materia dal Decreto Legge n. 11 del 2007, che imponeva di segnalare le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita’ sulla rete stradale con segnali stradali di indicazione e con segnali stradali luminosi.
La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta dal Comune di Sesto Campano per un motivo.
1.= Il Comune di Sesto Campano lamenta: la violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’articolo 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed ex articolo 245 cod. proc. civ.. Secondo il ricorrente, sia il Giudice di Pace che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale tempestivamente richiesta senza alcuna motivazione. E di piu’, il Giudice del merito avrebbe errato nel ritenere che la segnaletica per poter utilmente spiegare i suoi effetti di avvertimento avrebbe dovuto essere posta a congrua distanza dalla successiva postazione fissa di rilevazione della velocita’ e anche ben visibile.
(OMISSIS) in questa fase non ha svolto attivita’ giudiziale.
Su proposta del relatore, il quale riteneva che il motivo formulato con il ricorso poteva essere dichiarato fondato, con la conseguente definibilita’ nelle forme dell’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il Presidente ha fissato l’adunanza della Camera di Consiglio.
Rileva il collegio che il ricorso deve ritenersi fondato, in tal senso trovando conferma la proposta gia’ formulata dal relatore, ai sensi del citato articolo 380-bis c.p.c..
1.1.= In via preliminare, va dichiarata inammissibile, per genericita’, la censura relativa all’ammissione della prova testimoniale, dovendo considerare che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puo’ essere denunciato per cassazione, solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa, ovvero, non esaminata, in concreto, sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento.
1.2. = Fondata e’, invece, la censura relativa alla violazione di legge. Come e’ stato gia’ detto da questa Corte in altra occasione (Cass. 7949 del 2017), la validita’ delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocita’, accertato mediante “autovelox”, e’ subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocita’ sia stata preventivamente segnalata. Con l’avvertenza, comunque, che la circostanza che, nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocita’ accertata mediante “autovelox”, non sia indicato, se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende, peraltro, nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza.
1.2.= Va, altresi’ aggiunto che,come considerato da questa Corte (Cass. Sez. 2, 12/05/2016, n. 9770, in motivazione; Cass. Sez. 6 – 2, 15/11/2013, n. 25769), ai sensi del Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 2, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati “con adeguato anticipo” rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita’, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita’ locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita’ deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, e’ necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non e’ stabilita una distanza minima, ne’ assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.
1.3.= A maggior chiarezza va qui osservato che ne’ la legge, ne’ il Decreto Legge n. 117 del 2007, ne’ altra normativa successiva, indica le caratteristiche che debba avere il segnale di avvertimento perche’ cio’ che conta e’ che si tratti di strada sottoposta a rilevazione elettronica della velocita’ e che la sussistenza di una apparecchiatura di rilevamento della velocita’, sia segnalata agli utenti, nei termini di cui si e’ detto, con qualunque strumento purche’ sia adeguato e, comunque, visibile, indipendentemente, pero’ che si tratti di dispositivo luminoso, o di un cartello stradale verticale od orizzontale e/o di cartello verticale luminoso a luce intermittente. D’altra parte, il Decreto Legge n. 117 del 2007, stesso articolo 2, comma 6 bis, specificando che “(…) Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice (….)”, lascia ampia liberta’, nella scelta dello strumento segnaletico, utilizzando, proprio la disgiunzione “o”: o cartelli o dispositivi luminosi.
Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Isernia ha ampiamente disatteso questi principi. Risulta dalla stessa sentenza, e sembra un dato pacifico, che la sussistenza dell’apparecchiatura di controllo elettronico della velocita’, di cui si dice, era pubblicizzata con segnaletica stradale verticale e tale segnaletica era stata posta ad una distanza di 400 metri (dall’Autovelox). Piuttosto, il Tribunale di Isernia avrebbe potuto accertare che la distanza rilevata (di 400 metri) non era adeguata per le caratteristiche della strada di che trattasi e/o comunque, che la specifica segnaletica non era ben visibile, eppero’ tali accertamenti non sembra siano stati effettuati, nonostante le chiare indicazioni contenute nel verbale di contestazione.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, per una nuova valutazione alla luce dei principi qui espressi. Il Tribunale di Isernia provvedera’, anche, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
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