Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 3 gennaio 2020, n. 16.
La massima estrapolata:
La autorità del giudicato copre sia il dedotto, sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune a entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del primo.
Ordinanza 3 gennaio 2020, n. 16
Data udienza 8 aprile 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17469/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.n.c., in persona del socio amministratore, (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS) del foro di Torino e dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino n. 67/2015 pubblicata il 15 gennaio 2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2019 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
Ritenuto che:
– il Tribunale di Torino, con ordinanza n. 4362 del 14 ottobre 2011, accoglieva la domanda in manleva della ditta appaltante (OMISSIS) s.r.l. nei confronti della subappaltatrice (OMISSIS) s.n.c. di condanna al pagamento della somma di Euro 4.590,00 per essere stata condannata, in altro giudizio introdotto dal Condominio sito in (OMISSIS), al pagamento del minor valore dell’opera, oltre all’eliminazione dei vizi riscontrati;
– in virtu’ di rituale appello interposto dalla (OMISSIS) s.n.c., la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 67/2015, accoglieva il gravame e, in riforma dell’ordinanza appellata, respingeva la domanda proposta da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) s.n.c. per il principio del “ne bis in idem”, giacche’ tra le medesime parti era gia’ intervenuta pronuncia in ordine alla domanda di manleva formulata dalla (OMISSIS) nel giudizio introdotto dal Condominio e conclusosi con la sentenza del Tribunale di Torino n. 7076/2008;
– per la cassazione del provvedimento della Corte di appello di Torino ricorre la (OMISSIS) s.r.l. sulla base di unico motivo, illustrato anche da memoria;
– la (OMISSIS) s.n.c. resiste con controricorso.
Atteso che:
– e’ preliminare rilevare che ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso per Cassazione non costituisce condizione necessaria la corretta menzione dell’ipotesi appropriata tra quelle in cui e’ consentito adire il giudice di legittimita’, purche’ si faccia valere un vizio della decisione astrattamente idoneo a inficiare la pronuncia. Con la conseguenza che e’ ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorche’ la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anziche’ sotto il profilo dell'”error in procedendo”, di cui al citato articolo 360, n. 4 (Cass. 6 ottobre 2017 n. 23381; Cass. 21 gennaio 2013 n. 1370). Del resto, nella specie il ricorrente correttamente deduce la violazione dell’articolo 2909 c.c. non emergendo alcuna omissione nella valutazione del giudice ma un erroneo inquadramento;
-. passando al merito del ricorso, con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice del gravame erroneamente considerato l’identita’ fra la domanda proposta da (OMISSIS) nel presente giudizio e quella formulata in precedente giudizio intercorso tra le medesime parti.
La censura e’ manifestamente infondata.
Come correttamente ricostruita la vicenda dalla Corte territoriale, il precedente giudizio, intercorso tra le medesime parti processuali, oltre che nei confronti del Condominio committente, originario attore, conclusosi con sentenza n. 7076/2008, dopo aver accertato che le opere eseguite dalla (OMISSIS) erano affette da vizi imputabili alla subappaltatrice ed aver condannato la (OMISSIS) ad eseguire i lavori descritti dal c.t.u. per eliminare i difetti riscontrati, disponeva altresi’ la condanna del subappaltatore a manlevare la (OMISSIS) limitatamente al minor valore dell’opera ed alle spese di lite. Detta statuizione non risulta essere stata oggetto di impugnazione da parte dell’odierna ricorrente. A fronte di cio’ a nulla vale la dedotta offerta da parte della (OMISSIS) di eseguire spontaneamente tali lavori, non essendovi comunque obbligata.
E’ pacifico in giurisprudenza il principio di diritto in base al quale l’autorita’ del giudicato copre sia il dedotto sia il deducibile, cioe’ non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, seppure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa e dell’accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalita’ diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo (Cass. 26 febbraio 2019 n. 5486).
Orbene, l’evenienza descritta e’ quella verificatasi nel caso di specie. Sulla base del dispositivo pronunciato dalla Corte di merito, infatti, la (OMISSIS) non aveva alcun obbligo di eliminare i vizi e, d’altro lato, l’odierna ricorrente aveva la possibilita’ di proporre appello avverso la sentenza che cosi’ aveva statuito. Dal momento che cio’ non e’ accaduto, la sentenza deve essere considerata passata in giudicato.
Per tali ragioni, il motivo non puo’ essere accolto.
Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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