Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 marzo 2024| n. 7030.
In materia di esame contabile, ai sensi dell'articolo 198 del Cpc, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, pure prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni. Ovviamente, come stabilito dall'articolo 198 del Cpc, tale attività presuppone che siano state sentite le parti e che le medesime abbiano prestato il consenso, necessario anche per fare menzione di tale documentazione nei processi verbali o nella relazione redatta. Comunque, l'eventuale nullità, derivante dall'impiego di tale documentazione senza il consenso delle parti, costituisce una nullità relativa, disciplinata dall'articolo 157, comma 2, del Cpc, perché si correla a un interesse primario ma disponibile della parte.





