L’azione esperibile dal contraente che abbia confidato senza colpa nell’efficacia del contratto contro il rappresentante senza poteri
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L’azione esperibile dal contraente che abbia confidato senza colpa nell’efficacia del contratto contro il rappresentante senza poteri

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9679.

L'azione esperibile dal contraente che abbia confidato senza colpa nell'efficacia del contratto contro il rappresentante senza poteri

L'azione esperibile, ex art. 1398 c.c., dal contraente che abbia confidato senza colpa nell'efficacia del contratto, contro il rappresentante senza poteri della controparte, al fine di essere risarcito del danno sofferto (spese erogate, dispendio di attività, perdita di altri affari, ecc.), non coincide con quella eventualmente proponibile dal medesimo, indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico nella conclusione del contratto, per il recupero di beni o somme che il falsus procurator o altri abbiano acquisito senza titolo, in forza del negozio inefficace; ne deriva che l'esperimento di una di tali azioni non è di ostacolo alla proposizione dell'altra.

La regola generale sulla ripartizione dell’onere della prova è applicabile indipendentemente dalla natura dell’azione esperita
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La regola generale sulla ripartizione dell’onere della prova è applicabile indipendentemente dalla natura dell’azione esperita

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9706.

La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita

La regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto.

Servitù discontinue l’esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso
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Servitù discontinue l’esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9626.

In tema di servitù discontinue, l'esercizio saltuario non è di ostacolo a configurarne il possesso, dovendo lo stesso essere determinato in riferimento alle peculiari caratteristiche ed alle esigenze del fondo dominante; pertanto, ove non risultino chiari segni esteriori diretti a manifestare l'animus derelinquendi, la relazione di fatto instaurata dal possessore con il fondo servente non viene meno per l'utilizzazione non continuativa quando possa ritenersi che il bene sia rimasto nella virtuale disponibilità del possessore.

Adempimento spontaneo della controprestazione di un’obbligazione di pagamento sottoposta a condizione sospensiva ma non avveratasi
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Adempimento spontaneo della controprestazione di un’obbligazione di pagamento sottoposta a condizione sospensiva ma non avveratasi

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 aprile 2024| n. 9731.

In caso di adempimento spontaneo della controprestazione di un'obbligazione di pagamento sottoposta a condizione sospensiva ma non avveratasi, è proponibile l'azione di ingiustificato arricchimento in ragione dell'inefficacia ab origine del titolo contrattuale, che rende priva di giustificazione l'attribuzione patrimoniale per fatto non imputabile al contraente adempiente.

Il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica
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Il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2024| n. 9435.

Il giudice adito per la dichiarazione giudiziale di paternità conosce di ogni domanda consequenziale anche di natura economica, poiché la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'articolo 277 del Cc e, quindi, giusta l'articolo 261 del Cc, implica per il genitore la spettanza di tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex articolo 148 del Cc. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento, anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato articolo 148 del Cc), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'articolo 1299 del Cc nei rapporti fra condebitori solidali. Con la precisazione che la condanna al rimborso di detta quota per il periodo precedente la proposizione dell'azione non può prescindere da un'espressa domanda della parte.

Usucapione ed il possesso del bene anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo
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Usucapione ed il possesso del bene anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2024| n. 9566.

Ai fini dell'usucapione, il possesso del bene può essere acquisito anche a seguito di atto traslativo della proprietà che sia nullo, in quanto, anche dopo l'invalido trasferimento della proprietà, l'accipiens può possedere il bene animo domini; ed anzi, proprio la circostanza che la traditio venga eseguita in virtù di un contratto che, pur se invalido, è comunque volto a trasferire la proprietà del bene, costituisce elemento idoneo a far ritenere che il rapporto di fatto instauratosi tra l'accipiens e la res tradita sia sorretto dall'animus rem sibi habendi.

Il requisito dell’apparenza della servitù ai fini dell’usucapione
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Il requisito dell’apparenza della servitù ai fini dell’usucapione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2024| n. 9450.

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.

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L’eccezione riconvenzionale di usucapione e la formulazione in appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2024| n. 9452.

Il principio secondo cui non può essere scrutinata in appello l'eccezione riconvenzionale di usucapione che non sia stata riproposta nelle forme, rispettivamente, dell'appello incidentale - ove essa sia stata rigettata in prime cure - ovvero dell'articolo 346 del Cpc -ove invece essa non sia stata esaminata in primo grado - si applica anche all'eccezione di tardività dell'eccezione riconvenzionale di usucapione, posto che la stessa non costituisce mera difesa, bensì eccezione da sollevare, o riproporre, ad istanza di parte e non rilevabile ex officio.

Gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento
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Gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2024| n. 9242.

Gli effetti della ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore valgono anche nei confronti del curatore fallimentare, in quanto deve presumersi l'esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova - il cui onere grava sull'organo della procedura - della sua inesistenza o invalidità.

La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali
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La decisione che pronunci l’inammissibilità dell’appello per ragioni processuali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 aprile 2024| n. 9343.

La decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, ancorché adottata con ordinanza richiamante l'articolo 348 ter del Cpc ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale, che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti.