Corte di Cassazione, Civile|Ordinanza|5 ottobre 2023| n. 28126
L’ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell’articolo 395 cod. proc. civ. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché essa non può essere utilmente invocata con riferimento ad un documento formato dopo la decisione. Infatti, la necessità di intendere in termini strettamente letterali la nozione di “documento preesistente” cui fa riferimento la disposizione citata risale a ragioni di elementare certezza processuale, avendo il legislatore inteso riservare la possibilità di un’impugnazione straordinaria come quella in esame alla sola parte che, senza alcuna colpa propria, non abbia potuto produrre in giudizio una “prova già esistente”, evidentemente intendendola come precostituita alla decisione assunta come viziata, con la conseguenza che la parte che sia venuta in possesso di una prova formata successivamente al giudizio non potrà evitare gli effetti di un giudicato precedentemente consolidatosi





