Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 ottobre 2023| n. 28958.
In tema di appalto, al fine di stabilire, ai sensi dell’art. 1669 cod. civ., quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi, alla quale ancorare la denunzia del committente, che, a sua volta, costituisce il “dies a quo” del termine annuale di prescrizione, il termine di un anno per la denuncia medesima del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dalla citata disposizione a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo. Infatti, non potendosi onerare il danneggiato di proporre, senza la dovuta prudenza, azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall’appaltatore, solo all’atto dell’acquisizione di idonei accertamenti tecnici






