Atto presupposto: invalidità a effetto caducante e quella ad effetto viziante

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 17 gennaio 2019, n. 432.

La massima estrapolata:

Pur in presenza di vizi accertati dell’atto presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l’atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito. Però la prima ipotesi, quella appunto dell’effetto caducante, ricorre nella sola evenienza in cui l’atto successivo venga a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l’intensità del rapporto di conseguenzialità tra l’atto presupposto e l’atto successivo, con riconoscimento dell’effetto caducante solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo si ponga, nell’ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all’atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi.

Sentenza 17 gennaio 2019, n. 432

Data udienza 22 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1044 del 2012, proposto da:
Consorzio per la Ge. de. Pe. de. Mo. Bi. ne. Co. Ma. di An., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati An. Mi., Ma. Mi., Il. Br., An. Ma., con domicilio eletto presso lo studio Il. Br. in Roma, via (…);
Ditta To. Al. S.n. c. di Al. Ci. & C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. Mi., Ma. Mi., An. Ma., Il. Br., con domicilio eletto presso lo studio Il. Br. in Roma, via (…);
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pa. Co. e Mi. Ro., con domicilio eletto presso lo studio Mi. Ro. in Roma, via (…);
nei confronti
Consorzio per la Ge. de. Pe. de. Mo. Bi. nel Co. Ma. di Sa. Be. (CO.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Or., con domicilio eletto presso lo studio Li. Ra. in Roma, (…);
ed altri;
per la riforma della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA, SEZIONE I n. 00455/2011, resa tra le parti, concernente regolamento recante gestione e tutela dei molluschi bivalvi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche e del Consorzio per la Ge. de. Pe. de. Mo. Bi. nel Co. Ma. di Sa. Be. (CO.);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 novembre 2018 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati Il. Br., An. De. Ve. su delega dell’avvocato Pa. Co. Ma. Or.,;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Consorzio per la Gestione dei Molluschi Bivalvi di Ancona e la ditta To. Al. s.n. c. di Ci. Al. & C. (aderente allo stesso CO.GE.VO.) hanno impugnato il regolamento della Regione Marche n. 6 del 19 ottobre 2009, avente ad oggetto “Gestione e tutela dei molluschi bivalvi in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 13 maggio 2004, n. 11”, quest’ultima contenente “Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura”.
Si legge nella sentenza di primo grado che sono state impugnate le seguenti disposizioni regolamentari:
– l’art. 6, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di individuare le aree di pesca e le imbarcazioni autorizzate alla pesca in ciascuna di esse;
– l’art. 7, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di autorizzare il trasferimento di unità da pesca da un compartimento all’altro, nel caso in cui un consorzio acquisisca a qualsiasi titolo unità da pesca appartenenti ad altro compartimento, nonché quello di disciplinare i relativi procedimenti;
– l’art. 10, contenente la normativa transitoria, valida fino al 30 giugno 2011, ed in particolare l’articolazione delle aree di pesca e la parte in cui riconosce il CO.GE.VO avente sede a Civitanova Marche.
L’atto regolamentare e i provvedimenti ad esso presupposti sono stati impugnati per: violazione dell’art. 4 e dell’art. 6 della legge regionale n. 11 del 2004; incompetenza della Regione a disciplinare il settore e violazione art. 117 della Costituzione; difetto di istruttoria; omessa attivazione di qualsiasi forma di concerto fra la Regione e lo Stato.
1.1. Con i motivi aggiunti è stato impugnato il decreto dirigenziale n. 26/PEA10 del 18 marzo 2010, con cui è stato operato il riconoscimento dei consorzi di gestione operanti nella Regione ed in particolare quello di Civitanova Marche.
1.2. Si sono costituiti la Regione Marche e gli omologhi consorzi aventi sede in Civitanova Marche (anch’esso denominato CO.GE.VO.) e in San Benedetto del Tronto (CO..), chiedendo il rigetto del ricorso.
2. Va precisato che la ragione del contendere è data dalla norma regolamentare dell’art. 6, che consente alla Giunta regionale di individuare le aree di pesca e le imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime, e dalla disciplina transitoria di cui all’art. 10 dello stesso regolamento, con la quale sono state individuate, in via provvisoria, quattro aree di pesca dei molluschi bivalvi; in particolare, è contestata la divisione in due porzioni del tratto di mare di competenza del compartimento di Ancona (che, riducendone l’originaria estensione, pregiudica lo svolgimento dell’attività di pesca degli associati al Consorzio ricorrente, titolari di imbarcazioni iscritte al compartimento di Ancona), in base alle seguenti delimitazioni, con affidamento della gestione della pesca nelle aree di cui alle lettere b) e c) rispettivamente al CO.GE.VO di Ancona ed a quello di Civitanova Marche:
a) area A, coincidente con il compartimento di Pesaro e Urbino che va da Ga. Ma. al fiume (omissis);
b) area B, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va dal fiume (omissis) fino a Porto (omissis) e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume (omissis);
c) area C, coincidente con la porzione del compartimento di Ancona che va da Porto (omissis), e precisamente nel punto corrispondente a 1,1 km a nord del punto mediano della diga foranea della foce del fiume (omissis), al fiume (omissis);
d) area D, coincidente con il compartimento di San Benedetto del Tronto che va dal fiume (omissis) al fiume Tronto.
3. Tutto quanto sopra premesso, la sentenza impugnata ha respinto il ricorso, ritenendo:
a) quanto alla competenza a disciplinare la materia, che:
– questa sia delle Regioni, come affermato da precedente sentenza n. 855/2009 dello stesso Tribunale amministrativo regionale, in altro giudizio del quale è stato parte anche il Consorzio odierno ricorrente, non impugnata e passata in giudicato, che ha annullato per vizio di competenza gli atti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
– in esecuzione di detta sentenza, nonché nell’esercizio del potere attribuito dalla legge della Regione Marche n. 11 del 2004, art. 13, il Consiglio regionale delle Marche ha adottato il regolamento n. 6 del 2009;
b) quanto alla legittimità della deroga al principio secondo cui la pesca dei molluschi bivalvi può avvenire solo su base compartimentale, e quindi in riferimento all’art. 6 del regolamento che abilita la Giunta ad individuare le aree di pesca e le imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime, che:
– la disposizione è legittima sia perché, come già detto, la competenza appartiene alla Regione, sia perché l’organo titolare del potere (cioè il Consiglio regionale) ben può delegarne l’esercizio alla Giunta;
c) quanto alla legittimità costituzionale della norma regionale in base alla quale è stato adottato il regolamento impugnato, che:
– l’art. 117 della Costituzione assegna la materia della pesca alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, riservando allo Stato la fissazione dei principi generali, nonché di quelle regole che si rendano necessarie in relazione ad altre materie che si intersecano con la pesca oppure in relazione a situazioni di particolare emergenza;
– gli ambiti di competenza del Ministero sono stati definiti con i decreti legislativi n. 153 e n. 154 del 2004, il secondo dei quali modificato col d.l. n. 225 del 2010, convertito dalla legge n. 10 del 2011;
– rileva l’art. 2, comma 5 decies, di quest’ultimo decreto, che stabilisce che: “Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l’acquacoltura, adotta il Programma nazionale triennale della pesca, di seguito denominato “Programma nazionale”, contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria”, così facendo evidente richiamo ai limiti della competenza statale nella materia della pesca desumibili dall’art. 117 della Costituzione;
– la legislazione della Regione Marche è stata sottoposta allo scrutinio della Corte Costituzionale proprio quanto alle norme oggetto del presente giudizio, che sono risultate immuni dalle censure formulate, come da sentenza n. 213 del 2006, posta a fondamento della sentenza del TAR Marche n. 855/2009, di cui sopra;
– i medesimi principi sono stati ribaditi da altra pronuncia della Corte Costituzionale, n. 81 del 2007, che, pur se riferita alla legge della Regione Toscana n. 66 del 2005, ha un contenuto (riportato nella sentenza qui impugnata, al § 9), dal quale si desume che la legislazione marchigiana è conforme al dettato dell’art. 117 Cost.;
– in particolare, il regolamento impugnato “non mette in alcun modo in discussione il contingente massimo di licenze concedibili (la cui quantificazione compete sempre allo Stato)” e disciplina l’organizzazione dei distretti di pesca, in attuazione della competenza regionale riconosciuta dalla Corte Costituzionale;
– a quest’ultimo riguardo, “l’art. 10, comma 3, dell’impugnato regolamento stabilisce che, terminato il periodo transitorio (30 giugno 2011), l’organizzazione delle aree di pesca tornerà ad essere quella a suo tempo fissata dal D.M. n. 44/1995” (Regolamento recante norme sulla costituzione di consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi).
3.1. In merito a tale normativa transitoria, la sentenza ha ritenuto che non fosse irragionevole “il fatto che, in attesa di approfondire la problematica, si sia deciso di riprodurre con qualche variante la soluzione a suo tempo adottata dal Ministero […]”.
3.2. Ancora, la sentenza:
– ha ritenuto inammissibile per difetto d’interesse l’impugnazione dell’art. 7 del regolamento, dato che la Giunta non risultava aver autorizzato trasferimenti d’imbarcazioni tra i vari compartimenti;
– ha comunque escluso che la norma regolamentare attribuisca alla Regione il potere di disporre unilateralmente e invito domino il trasferimento di imbarcazioni tra i vari compartimenti, riconoscendo peraltro che l’assetto consolidatosi dopo l’entrata in vigore del D.M. n. 44 del 1995 ben possa essere modificato “purché naturalmente si tratti di soluzioni che abbiano quale obiettivo la conservazione della risorsa e la regolamentazione dello sforzo di pesca”;
– ha respinto i motivi di ricorso concernenti la dedotta violazione dell’art. 6 del regolamento, per non avere il Consiglio acquisito il parere della Consulta per l’economia ittica, in quanto la norma non stabilisce che il parere sia obbligatorio e/o vincolante;
– ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti, perché volti a contestare il merito della scelta del riconoscimento del CO.GE.VO. di Civitanova Marche, vale a dire una valutazione rimessa alla discrezionalità pura dell’amministrazione;
– ha rigettato un’istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere per la sopravvenienza del decreto direttoriale 27 dicembre 2010 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (con motivazione non rilevante ai fini del giudizio di appello).
4. Con il ricorso in appello, notificato alla Regione Marche il 23 gennaio 2012 e spedito per le altre notificazioni a mezzo posta il 24 gennaio 2012, il Consorzio per la Ge. de. Pe. de. Mo. Bi. ne. Co. Ma. di An. (CO.GE.VO.) e la ditta To. Al. S.n. c. di Al. Ci. & C. tornano a ribadire “la profonda erroneità ed illegittimità del regolamento anche in relazione alla norma autorizzativa contenuta nella L.R. 11/2004”, nonché in relazione all’art. 4 della legge regionale, che stabilisce che l’articolazione territoriale dei distretti di pesca “intesi non come confine” deve essere effettuata mediante il piano regionale triennale della pesca e dell’acquacoltura approvato dal Consiglio regionale.
Gli appellanti esaminano quindi le altre disposizioni della stessa legge regionale n. 11 del 2004 (artt. 2, 8 e 13) ritenute rilevanti, al fine di dimostrare l’illegittimità dell’art. 6 del regolamento e della disciplina transitoria regolamentare, per contrasto appunto con la legge regionale.
4.1. Con le restanti censure, gli appellanti:
– sostengono altresì il contrasto delle norme regolamentari impugnate con la legislazione statale, in particolare con le previsioni di cui all’art. 21 d.lgs. n. 154 del 2004 e di cui all’art. 4 d.lgs. n. 226 del 2001;
– censurano la statuizione, contenuta nella sentenza di primo grado, di carenza di interesse all’impugnazione dell’art. 7 del regolamento;
– deducono, infine, nuovamente il mancato rispetto dei principi di concertazione di cui all’art. 6 del regolamento per l’adozione della norma transitoria e l’illegittimità del riconoscimento del Consorzio CO.GE.VO. di Civitanova Marche con norma regolamentare transitoria, in difetto del previo riconoscimento di cui all’art. 2 dello stesso regolamento.
Gli appellanti evidenziano “la permanenza dell’interesse alla coltivazione del giudizio avverso il regolamento impugnato anche in considerazione del fatto che ad oggi risulta tutt’ora in essere la norma transitoria di cui all’art. 10 del predetto regolamento”.
5. Poiché, all’evidenza, l’atto di appello ha ad oggetto esclusivamente censure che riguardano il regolamento regionale n. 6 del 2009 (non risultando riproposti in secondo grado i rilievi di illegittimità, anche costituzionale, della legge regionale n. 11 del 2004), è pregiudiziale l’esame dell’eccezione di improcedibilità dell’appello sollevata sia dal Consorzio per la Ge. de. Pe. de. Mo. Bi. nel Co. Ma. di Sa. Be. del Tronto (CO.) con la memoria depositata il 19 ottobre 2018 sia dalla Regione Marche con la memoria depositata il 22 ottobre 2018.
5.1. Entrambi fondano l’eccezione sulla sopravvenienza della legge regionale 28 giugno 2017, n. 20 (Nuove disposizioni urgenti in materia di gestione dei molluschi bivalvi), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (B.U. 29 giugno 2017, n. 69).
6. L’eccezione è fondata.
L’articolo 1 (Monitoraggio) della legge regionale n. 20 del 2017 ha demandato alla Giunta regionale l’avvio di un’azione di monitoraggio e di studio volta alla valutazione della risorsa ittica molluschi bivalvi (comma 1), anche con il coinvolgimento dei consorzi (comma 2), e, quindi, ha disposto:
– al comma 3, che “Sulla base delle risultanze del monitoraggio di cui al comma 1 e di quello previsto in applicazione dell’articolo 3, lettera a), del d.m. 27 dicembre 2016 (Adozione del Piano nazionale di gestione dei rigetti degli stock della vongola Venus spp. (Chamelea gallina)), la Giunta regionale ridefinisce le aree di pesca di cui all’articolo 10, comma 3, del r.r. 6/2009”;
– al comma 4, che: “Al fine di condurre l’azione di monitoraggio di cui al comma 1, il termine di cui all’articolo 10, comma 3, del r.r. 6/2009 è prorogato al 30 giugno 2021”.
La disciplina si completa con l’art. 2 (che ha previsto la conclusione di accordi fra operatori del settore della pesca delle vongole per la costituzione di un fondo diretto ad agevolare la fuoriuscita delle ditte che operano la pesca con la draga idraulica) e con l’art. 3 (che, in deroga al regolamento, contiene un’autorizzazione alle imbarcazioni del CO.GE.VO. di Ancona allo “sbarco del pescato” nel porto di Civitanova Marche, alle condizioni ivi previste).
6.2. Per effetto di tale normativa di rango primario, sopravvenuta in corso di causa, l’assetto provvisorio delle aree di pesca e l’individuazione delle imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime, contenuti nell’art. 10 del regolamento, sono rimasti fissati per via legislativa fino alla scadenza del termine indicato nell’art. 1, comma 4 (30 giugno 2021). Inoltre, è stata definitivamente attribuita alla Giunta regionale la competenza in materia.
Ne consegue che, così come dedotto dagli appellati, è venuto meno l’interesse del Consorzio appellante, e della ditta associata, alla definizione del presente gravame, in quanto, anche in caso di esito favorevole agli appellanti dello scrutinio di legittimità delle norme regolamentari impugnate, il loro eventuale annullamento non impedirebbe la vigenza della legge regionale sopravvenuta, anche quanto alla (qui contestata) competenza della Giunta regionale.
7. La difesa degli appellanti ribatte, con le memorie appresso indicate, che l’interesse ad una pronuncia nel merito:
– sarebbe da rinvenire, oltre che nell’esigenza di accertare la soccombenza virtuale ai fini delle spese, “ancor più, ai fini di un’eventuale azione risarcitoria degli appellanti” (cfr. la memoria di replica depositata il 31 ottobre 2018);
– sussisterebbe, comunque, perché gli stessi appellanti hanno impugnato dinanzi al TAR Marche (ricorso n. 301/12 R.G.) la successiva delibera di Giunta regionale n. 118 del 30 gennaio 2012, “a mezzo della quale si stabiliva di lasciare invariate le aree di pesca individuate dal Regolamento Regionale n. 6/09 ed… ogni atto antecedente e presupposto, ivi compreso il parere della Commissione Consiliare menzionato in delibera, laddove inteso come favorevole all’adozione della decisione oggetto di gravame, nonché il Regolamento Regionale n. 6/09” e, con motivi aggiunti, nello stesso procedimento (tuttora pendente in primo grado), il medesimo regolamento regionale (segnatamente gli artt. 6 e 10, come modificato, da ultimo con la legge regionale n. 20 del 2017), la deliberazione del Consiglio regionale del 13 ottobre 2009, n. 134 e la delibera della Giunta regionale del 30 gennaio 2012 n. 118 (cfr. la memoria conclusiva depositata il 19 ottobre 2018).
7.1. L’assunto per il quale l’interesse al ricorso sarebbe dato dalla pregiudizialità della decisione rispetto ad una domanda risarcitoria non è fondato. Nel presente giudizio, non risulta essere stata avanzata domanda di risarcimento danni, essendo inequivocabili le conclusioni dell’atto di appello, limitate alla domanda caducatoria (“accogliere il presente ricorso e per l’effetto riformare integralmente l’impugnata sentenza del T.A.R. delle Marche n. 445/11 e dunque annullare i provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado”).
Anche ove si fosse fatto riferimento, nel primo grado di giudizio, ad istanze risarcitorie dei ricorrenti, queste non sono state comunque espressamente riproposte nell’atto di appello, e sono perciò escluse dall’ambito cognitivo del secondo grado di giudizio, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.
7.2. Parimenti, non è fondato l’assunto secondo cui l’interesse al presente gravame permarrebbe in ragione dell’attuale pendenza del giudizio iscritto dinanzi al TAR Marche col n. 301/12 R.G., nel quale risultano impugnati atti legislativi e provvedimenti amministrativi successivi all’emanazione del regolamento regionale n. 6 del 2009.
Nel giudizio attualmente pendente in primo grado è impugnata una delibera della Giunta regionale che è stata emanata a conclusione di un autonomo procedimento amministrativo che ha comportato un’apposita e rinnovata valutazione degli interessi pubblici coinvolti, come dimostrato dalla previa acquisizione del parere della commissione consiliare competente.
Tra le norme regolamentari qui sub iudice e la deliberazione giuntale n. 118/2012 non sussiste un rapporto di consequenzialità tale che, essendo stato impugnato l’atto presupposto, l’accertata invalidità di questo si estenda automaticamente all’atto consequenziale.
In proposito va richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale, per il quale, pur in presenza di vizi accertati dell’atto presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente all’atto consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato, mentre nel secondo caso l’atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata, e pertanto resta efficace ove non impugnato nel termine di rito. Però la prima ipotesi, quella appunto dell’effetto caducante, ricorre nella sola evenienza in cui l’atto successivo venga a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale quale inevitabile conseguenza dell’atto anteriore, senza necessità di ulteriori valutazioni, il che comporta, dunque, la necessità di verificare l’intensità del rapporto di conseguenzialità tra l’atto presupposto e l’atto successivo, con riconoscimento dell’effetto caducante solo qualora tale rapporto sia immediato, diretto e necessario, nel senso che l’atto successivo si ponga, nell’ambito dello stesso contesto procedimentale, come conseguenza ineluttabile rispetto all’atto precedente, senza necessità di nuove valutazioni di interessi (cfr., tra le tante: Cons. Stato, V, 26 maggio 2015, n. 2611 e 20 gennaio 2015, n. 163; IV, 6 dicembre 2013, n. 5813, 13 giugno 2013, n. 3272 e 24 maggio 2013, n. 2823; VI, 27 novembre 2012, n. 5986 e 5 settembre 2011, n. 4998; V, 25 novembre 2010, n. 8243). Siffatta situazione procedimentale è da escludere nel caso di specie.
Va altresì richiamata la distinzione tra atto di conferma ed atto meramente confermativo. Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei termini), occorre verificare se l’atto successivo sia stato adottato o meno senza una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi. In particolare, non può considerarsi meramente confermativo, rispetto ad un atto precedente, l’atto la cui adozione sia stata preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata, può condurre a un atto propriamente confermativo in grado, come tale, di dare vita ad un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione. Ricorre invece l’atto meramente confermativo quando l’Amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (cfr. per tutte Cons. Stato, IV, 14 aprile 2014, n. 1805; id., 12 febbraio 2015, n. 758; id., 29 febbraio 2016, n. 812; id, 12 ottobre 2016, n. 4214, nonché, da ultimo, in tema di successione di strumenti di pianificazione generale, Cons. Stato, IV, 27 gennaio 2017, n. 357).
Nel caso di specie, più che una conferma della precedente disciplina transitoria regolamentare, si è avuta l’approvazione di una nuova delibera di Giunta (n. 118 del 2012), seguita, per di più, dalle diverse leggi regionali di proroga indicate negli scritti delle parti, e, da ultimo, dalla legge regionale 27 giugno 2017, n. 20.
Correttamente pertanto il Consorzio qui appellante, e la ditta Tomassetti, hanno autonomamente impugnato gli atti sopravvenuti, senza però che tale impugnazione sia idonea a mantenere integro l’interesse all’annullamento delle disposizioni regolamentari precedentemente in vigore.
7.3. Né la permanenza di tale interesse può essere valutata in astratto, in riferimento cioè alle sole disposizioni regolamentari di cui agli artt. 6 e 7, prescindendo dalla disciplina transitoria di cui all’art. 10, poiché l’interesse dei ricorrenti è connotato dall’attualità e dalla concretezza -caratteri indispensabili dell’interesse ad agire- solo in riferimento alla vigenza della disciplina transitoria (in forza della quale si è proceduto alla suddivisione del tratto di mare del compartimento di Ancona, che pregiudica gli appellanti). D’altronde, gli stessi appellanti hanno evidenziato di avere interesse al giudizio, al fine di vedere definitivamente superato l’assetto provvisorio in deroga alle aree di pesca coincidenti con i compartimenti.
8. Quanto appena detto trova riscontro nel fatto che gli appellanti hanno proposto anche nel presente giudizio questione di legittimità costituzionale “degli artt. 23 L.R. Marche 31.10.11 n. 20, 2 L.R. Marche 27.6.16 n. 14, 4 L.R. Marche 29.3.2017 n. 11, 24 L.R. Marche 28.4.2017 n. 115, 4, comma 4, L.R. Marche 27.6.17, che proroga fino al 30.6.21 il termine previsto dall’art. 10, comma 3, del R.R. Marche n. 6/09, per violazione degli artt. 3, 24, 97, 117 Cost.”.
Si ritiene che la questione di legittimità costituzionale di tali norme, ed in specie dell’art. 1 (non 4, come erroneamente indicato in atti), comma 4, della legge regionale n. 20 del 2017 -così come posta per violazione delle norme costituzionali appena indicate, per le ragioni illustrate nella memoria di replica depositata il 31 ottobre 2018- non sia rilevante.
8.1. Ed invero, se non fossero stati adottati gli atti regionali successivi, oggetto del giudizio attualmente pendente col n. 301/12 R.G. dinanzi al TAR Marche, la verifica di legittimità costituzionale della legge regionale sopravvenuta sarebbe stata rilevante, se non altro al fine di valutare la permanenza dell’interesse degli appellanti a vedere rimosse le norme regolamentari qui impugnate, sostanzialmente trasfuse in ambito legislativo e prorogate fino al 30 giugno 2021. E ciò è tanto vero che la decisione di improcedibilità di cui sopra è stata presa proprio in conseguenza dell’emanazione della legge regionale n. 20 del 2017, della quale non può non tenersi conto fintanto che è in vigore nell’ordinamento.
8.2. Tuttavia, l’interesse alla decisione del presente appello risultava già definitivamente compromesso dalla sopravvenienza degli atti amministrativi impugnati nel giudizio attualmente pendente in primo grado, ed in particolare dalla delibera della Giunta regionale n. 118 del 30 gennaio 2012. Soltanto rimuovendo la deliberazione appena menzionata gli odierni appellanti potrebbero vedere soddisfatto il loro interesse attuale alla definitiva caducazione dell’individuazione da parte della Giunta delle aree di pesca e delle imbarcazioni autorizzate alla pesca nelle aree medesime come effettuata dall’art. 10, comma 3, del regolamento n. 6 del 2009, in deroga alle aree di pesca coincidenti con i compartimenti come previsti dal d.m. 12 gennaio 1995, n. 44.
Essendo la deliberazione, attualmente lesiva dell’interesse degli appellanti, oggetto di separato giudizio, solo in quello è rilevante la questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 20 del 2017, ed in quel giudizio va valutata altresì la non manifesta infondatezza della legge sopravvenuta, per i diversi profili di contrasto con la Costituzione sostenuti dagli appellanti (che, peraltro, hanno sollevato la stessa questione anche nel giudizio n. 301/2012 dinanzi al TAR Marche).
9. In conclusione, ritenuta non rilevante nel presente giudizio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della legge della Regione Marche 27 giugno 2017, n. 20, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
9.1. La complessità e la novità delle questioni trattate consentono di compensare per giusti motivi le spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Claudio Contessa – Consigliere
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Raffaele Prosperi – Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca – Consigliere, Estensore

Avv. Renato D’Isa

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