L’atto di citazione anche se invalido può valere come atto di costituzione in mora

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 8 gennaio 2020, n. 124.

La massima estrapolata:

L’atto di citazione – anche se invalido come domanda giudiziale e, dunque, inidoneo a produrre effetti processuali – può tuttavia valere come atto di costituzione in mora ed avere, perciò, efficacia interruttiva della prescrizione qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati a cui è rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore. (In applicazione del principio, la S.C. ha riconosciuto efficacia interruttiva ad un atto di citazione, nullo per mancanza dell'”editio actionis”, in quanto contenente richiesta di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. con indicazione dei soggetti ritenuti responsabili, direttamente o per omesso controllo).

Sentenza 8 gennaio 2020, n. 124

Data udienza 30 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 18300/2018 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti in carica, elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’AVVOCATO (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’AVVOCATO (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente all’AVVOCATO STEFANIA GAIBA
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’AVVOCATO (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’AVVOCATO (OMISSIS) che lo rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 00240/2018 della CORTE d’APPELLO di MILANO, depositata il 18/01/2018;
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega scritta dell’Avvocato (OMISSIS) per parte ricorrente principale, l’Avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) S.p.a., l’Avvocato (OMISSIS) per delega dell’Avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) S.p.a. e l’Avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbiti gli incidentali condizionati.

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 00240 del 18/01/2018 ha, per quanto ancora qui rileva, confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede di rigetto per prescrizione di azione risarcitoria svolta ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e articolo 164 t.u.f. da (OMISSIS) ed altri nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.a., (OMISSIS) S.p.a..
Avverso la pronuncia della Corte territoriale ricorrono con tre motivi (OMISSIS) ed altri.
Resistono con separati controricorsi la (OMISSIS) S.p.a. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.), la (OMISSIS) S.r.l. (gia’ (OMISSIS) S.p.a.), la (OMISSIS) S.r.l. e la (OMISSIS) nonche’ la (OMISSIS) con la (OMISSIS), che propongono, ciascuna delle ultime due, ricorso incidentale condizionato.
I ricorrenti, la (OMISSIS) S.r.l., la (OMISSIS) e la (OMISSIS) con la (OMISSIS) hanno depositato memorie per l’udienza di discussione.
La Corte ha riscontrato la ritualita’ del deposito di copia notificata della sentenza impugnata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi del ricorso principale sono tre. Il primo mezzo verte sulla ritenuta, dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, nullita’ della citazione introduttiva del giudizio in primo grado. Il mezzo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 163 c.p.c., comma 3, nn. 3 e 4 e articolo 164 c.p.c., comma 4, per avere la Corte territoriale confermato la statuizione del primo giudice in punto di nullita’ dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Il secondo mezzo e’ proposto per articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 2943 c.c., commi 1 e 4 e articolo 1219 c.c., nonche’ dell’articolo 164 c.p.c., per avere i giudici del merito ritenuto l’inefficacia quale atto interruttivo della prescrizione dell’atto di citazione dichiarato nullo, con conseguente efficacia interruttiva solo dalla disposta rinnovazione dell’atto di citazione, a seguito di ordinanza del Tribunale.
Il mezzo afferma che comunque l’atto di citazione avrebbe efficacia interruttiva in base all’articolo 2943 c.c., comma 4, in quanto valido atto di costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 c.c.. L’efficacia interruttiva, potrebbe essere affermata, secondo la parte ricorrente, con riferimento all’avvio per notifica della citazione il 03/07/2013.
In tal caso sarebbe interrotto il termine di prescrizione quinquennale, decorrente, secondo la sentenza di appello, dal 17/11/2008, data della richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica di Ferrara nei confronti della (OMISSIS).
Il terzo motivo e’ posto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 2935 c.c. e dell’articolo 2947 c.c., con riferimento all’individuazione del momento di conoscenza della rapportabilita’ causale ai fini della decorrenza del termine di prescrizione.
Ragioni di carattere logico impongono la necessita’ di scrutinare prioritariamente il secondo motivo, che afferma l’efficacia quale atto interruttivo della prescrizione dell’atto di citazione originario.
Ai fini dell’esame del mezzo si e’ proceduto alla disamina diretta dell’atto di citazione originario, predisposto e avviato per notifica nel 2013.
Cio’ in piena adesione e conformita’ all’orientamento di questa Corte (Sez. U n. 08077 del 22/05/2012 Rv. 622361-01 e piu’ di recente Cass. n. 25308 del 28/11/2014 Rv. 633637-01): “Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullita’ del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attivita’ deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullita’ dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimita’ non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicita’ della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma e’ investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purche’ la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformita’ alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformita’ alle prescrizioni dettate dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4)”.
A seguito dello scrutinio dell’atto di citazione il secondo motivo del ricorso principale e’ fondato.
L’esame dell’atto di citazione originario, prima che ne fosse disposta l’integrazione, nel corso dell’anno 2014, da parte del Tribunale, consente di ravvisare gli elementi necessari e sufficienti per la qualificazione dello stesso quale atto di messa in mora, in quanto esso contiene richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 2043 c.c., con indicazione sia dei soggetti ritenuti responsabili direttamente, quali la (OMISSIS), la (OMISSIS), la (OMISSIS) sia di quelli ritenuti tali per omesso controllo, indicati nei responsabili della revisione e dei dipendenti delle societa’ di revisione.
L’atto di citazione, notificato pacificamente a tutti gli attuali contraddittori, aveva i requisiti necessari e sufficienti per poter valere quale atto di costituzione in mora e, quindi, quale atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’articolo 2943 c.c., comma 4 (Cass. n. 03616 del 07/08/1989 Rv. n. 463565-01): “L’atto di citazione, pur se invalido come domanda giudiziale, inidoneo cioe’ a produrre effetti processuali, puo’ tuttavia valere come atto di Costituzione in mora, ed avere percio’ l’efficacia interruttiva della prescrizione, qualora, per il suo specifico contenuto e per i risultati cui e’ rivolto, possa essere considerato come richiesta scritta stragiudiziale di adempimento rivolta dal creditore al debitore”. Il precedente di questa Corte, richiamato dalla sentenza in esame, ove letto per intero (tanto peraltro essendo necessario in quanto non massimato ufficialmente) non appare pertinente, riferentesi a lettera, asseritamente, di messa in mora.
Il giudice territoriale ha, quindi, errato nell’affermare, a pag. 52, punti 25 e 26, della motivazione, che “trattandosi di nullita’ dell’editio actionis, l’atto e’ privo di effetti processuali ma anche sostanziali, difettando di quegli elementi che consentano di individuare il diritto fatto valere”.
L’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale comporta l’inammissibilita’ del primo e del terzo, in quanto il primo e’ superato dal rilievo dell’efficacia quale atto interruttivo della prescrizione dell’originario atto di citazione del 2013 ed il terzo – concernente l’individuazione dell’inizio della prescrizione (cd. exordium prescriptionis) diviene parimenti inammissibile in quanto reso ultroneo dall’accertamento dell’esistenza di valido atto interruttivo della prescrizione decorrente comunque dal 17 novembre 2008.
I ricorsi incidentali condizionati.
Il ricorso incidentale condizionato della (OMISSIS) e della (OMISSIS), gia’ (OMISSIS) e’ articolato su tre mezzi.
Il primo censura la sentenza impugnata ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli articoli 2935 e 2947 c.c., in combinato disposto, per avere individuato il termine di esordio della prescrizione del 2008, anziche’ nel 2003.
Il mezzo e’ inammissibile in quanto censura una valutazione di fatto, logicamente ed esaustivamente motivata dai giudici del merito, che hanno fatto riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio della Procura di Repubblica di Ferrara del novembre 2008.
Il secondo mezzo del detto ricorso incidentale condizionato censura la sentenza d’appello ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’articolo 164 c.p.c., comma 5, per la ritenuta, dalla sentenza d’appello, idoneita’ delle memorie del 16/05/2014 e del 27/10/2014 degli attori a sanare la nullita’ della citazione.
Il mezzo e’ inammissibile in relazione a quanto statuito con riferimento al secondo motivo del ricorso principale.
Il terzo motivo del detto ricorso incidentale condizionato deduce vizi di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in relazione ad improcedibilita’ ed inammissibilita’ delle domande svolte in primo grado per sovrapposizione tra giudizio penale e civile e carenza di legittimazione attiva degli attori in primo grado in quanto azione attinente la lesione del credito di massa di titolarita’ dei commissari liquidatori.
Il mezzo deduce che le pretese degli attori erano state fatte valere nel giudizio penale e comunque il Commissario della procedura concorsuale aveva esercitato l’azione di cui all’articolo 2394 bis c.c..
Il terzo motivo e’ parimenti inammissibile, in quanto: richiama le risultanze di un procedimento penale, conclusosi con proscioglimento
e passaggio in giudicato del relativo provvedimento, nel quale gli amministratori e comunque i vertici della Lega Nazionale erano stati prosciolti, ma non specifica se cio’ avvenne in fase dibattimentale (articoli 651 bis e 652 c.p.p.) oppure in sede di udienza preliminare e comunque non chiarisce quale sarebbe l’efficacia preclusiva dell’accertamento penale richiamato. Il mezzo richiama l’articolo 2394 bis c.c., non avvedendosi che la norma prevede che le azioni di responsabilita’ “previste dai precedenti articoli” siano attribuite al commissario liquidatore e a quello straordinario mentre quella esercitata dagli attori nel giudizio civile con la citazione del 2013 era, ed e’, un’azione di risarcimento danni, ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e articolo 164 t.u.f..
Il ricorso incidentale condizionato della (OMISSIS) e della (OMISSIS) e’, pertanto, complessivamente inammissibile.
Il ricorso incidentale condizionato della (OMISSIS) e’ incentrato sull’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione, che, nella prospettazione di detta parte controricorrente incidentale andrebbe fatto risalire, qualora fosse accolto il ricorso principale, al 2003.
Il ricorso incidentale della Lega Nazionale delle Cooperative e’ inammissibile, in quanto il motivo richiede genericamente un diverso accertamento di merito idoneo collocare la decorrenza della prescrizione all’anno 2003.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione al (secondo) motivo (del ricorso principale) accolto e la causa rinviata alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame si atterra’ a quanto in questa sede statuito e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.
La Corte rileva, inoltre, stante l’inammissibilita’ dei ricorsi incidentali condizionati della (OMISSIS) e della (OMISSIS) con la (OMISSIS), la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle dette controricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo del ricorso principale dichiarando inammissibili i restanti e dichiara inammissibili il ricorso incidentale condizionato della (OMISSIS) e della (OMISSIS) e il ricorso incidentale condizionato della (OMISSIS);
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte Appello Milano in diversa composizione, anche per spese di questo giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti per raddoppio contributo unificato per la (OMISSIS) e per la (OMISSIS) con la (OMISSIS).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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