Attività professionale da parte dell’Avvocato totalmente inutile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 febbraio 2022| n. 5440.

Attività professionale da parte dell’Avvocato totalmente inutile.

Lo svolgimento di un’attività professionale, da parte dell’Avvocato, totalmente inutile, già “ex ante” pronosticabile come tale, non gli attribuisce alcun diritto al compenso. (Nella specie, il difensore aveva spiegato un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti dopo la scadenza dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., e come tale senza possibilità di accoglimento, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità).

Ordinanza|18 febbraio 2022| n. 5440. Attività professionale da parte dell’Avvocato totalmente inutile

Data udienza 27 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Compensi professionali – Avvocato – Svolgimento di un’attività inutile – Non spettanza di compensi – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16617-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso in proprio e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 28/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/01/2022 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. (OMISSIS), con il quale il Tribunale di Milano le aveva ingiunto il pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di Euro 13.884,54 a titolo di compenso per l’attivita’ professionale svolta dall’opposto in favore dell’opponente in relazione ad un giudizio civile.
Con l’ordinanza impugnata, resa nella resistenza della parte opposta, il Tribunale ha accolto l’opposizione, sul presupposto che l’attivita’ svolta dal professionista fosse del tutto inutile per la cliente, e che quest’ultima non fosse stata preventivamente informata di tale inutilita’.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS), affidandosi ad un solo motivo.
Resiste con controricorso (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.: “PROPOSTA DI DEFINIZIONE EX ART. 380-BIS C.P.C..
INAMMISSIBILITA’ del ricorso.
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’opposizione spiegata da (OMISSIS), revocava il decreto ingiuntivo a suo tempo emesso in favore dell’avv. (OMISSIS) per compenso dell’attivita’ professionale svolta per conto dell’opponente, ritenendo quest’ultima del tutto inutile. In particolare, il giudice di merito evidenziava che il (OMISSIS) aveva spiegato, per conto della propria cliente, un intervento autonomo in un giudizio pendente tra diverse parti, con il quale era stata formulata una domanda nuova rispetto a quella oggetto di causa; poiche’ detto intervento era stato proposto dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6, esso non aveva, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, alcuna possibilita’ di trovare accoglimento.
Ricorre per la cassazione di detta decisione il (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta la violazione dell’articolo 112 c.p.c., perche’ il giudice di merito avrebbe deciso l’opposizione in base ad una eccezione mai proposta dalla parte opponente. La censura e’ inammissibile: il giudice di merito ha ritenuto che non sia dovuto alcun compenso all’avvocato che svolga, per conto del cliente, una attivita’ inutile, conformandosi ai precedenti di questa Corte (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4781 del 26/02/2013, Rv. 625387).
Il rilievo non eccede l’oggetto dell’opposizione spiegata dalla (OMISSIS), la quale invero aveva contestato in radice di essere debitrice del (OMISSIS) di una qualsiasi somma’.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, in coerenza con la proposta del relatore.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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