Attività medico-chirurgica e la carenza della necessaria specializzazione possa escludere la colpa

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17410.

Attività medico-chirurgica e la carenza della necessaria specializzazione possa escludere la colpa

In tema di attività medico-chirurgica, grava sul sanitario che esegua un esame diagnostico la responsabilità di leggere correttamente le relative immagini, senza che la carenza della necessaria specializzazione possa escludere la colpa per una erronea lettura dei suoi esiti, dovendo questi, ove insorgano dubbi, nella consapevolezza dei limiti derivanti dalla propria competenza settoriale e della mancanza di ulteriori strumenti di opportuna indagine, indirizzare il paziente presso strutture in grado di risolvere tempestivamente la criticità diagnostica in quanto, opinando diversamente, la grave imperizia della condotta posta in essere si tradurrebbe in un ingiustificato vuoto di tutela.

Ordinanza|| n. 17410. Attività medico-chirurgica e la carenza della necessaria specializzazione possa escludere la colpa

Data udienza 14 marzo  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Professionisti – Attività medico – Chirurgica esecuzione di esame diagnostico – Attività del medico – Contenuto – Erronea lettura dell’esame effettuato – Carenza della necessaria specializzazione – Esimente – Esclusione – Condotta necessaria – Contenuto – Fondamento

 

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