Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17469.
Attività di pascolo di bestiame ed il possesso idoneo ad integrare l’usucapione
La sola attività di pascolo di bestiame non costituisce il possesso idoneo ad integrare l’usucapione, per di più su di un’area molto estesa, dal momento che manca in siffatta attività il possesso uti dominus attuato mediante opere stabili ovvero manifestazioni effettive di tale volontà di possesso, evidenziando al contrario una mera tolleranza del proprietario.
Ordinanza|| n. 17469. Attività di pascolo di bestiame ed il possesso idoneo ad integrare l’usucapione
Data udienza 11 maggio 2023
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 32741/2018 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
-ricorrenti-
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
-controricorrenti-
nonche’
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
-controricorrenti-
nonche’
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1694/2018 depositata il 30/08/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI.
Attività di pascolo di bestiame ed il possesso idoneo ad integrare l’usucapione
FATTI DI CAUSA
Il giudizio trae origine dalla domanda proposta da (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Si costituirono i convenuti per resistere alla domanda.
Il Tribunale di Trapani rigetto’ la domanda.
La Corte d’appello di Palermo confermo’ la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza d’appello propongono ricorso (OMISSIS) e gli altri soggetti indicati in epigrafe sulla base di cinque motivi.
Resistono con controricorso (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
In prossimita’ dell’udienza, i controricorrenti hanno depositato memorie illustrative.
Attività di pascolo di bestiame ed il possesso idoneo ad integrare l’usucapione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa interpretazione degli articoli 115 c.p.c., 116 c.p.c., 1158 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello escluso che l’attivita’ di pascolo configuri elemento costitutivo del possesso ad usucapionem, senza tener conto dell’unica possibile destinazione dei terreni, che sarebbe quella del pascolo.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articoli 115c.p.c., 116 c.p.c., 132, comma 1, n. 3 c.p.c., dell’articolo 1158 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa e carente motivazione in ordine agli elementi costitutivi del possesso, non avendo la Corte d’appello chiarito quale fosse l’elemento mancante, incerto o indimostrato.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa interpretazione degli articoli 115 c.p.c., 116 c.p.c., 1158 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello erroneamente affermato che l’attivita’ di pascolo fosse riconducibile a mera tolleranza dei proprietari, omettendo di indicare gli elementi posti a fondamento della tolleranza.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c., 116c.p.c., 1158 c.c., 2214 c.c., 2083 c.c., 2202 c.c., 2136 c.c., in relazione all’articolo 360, co 1, n. 3 c.p.c.; quanto all’assenza di opere stabili destinate all’allevamento del bestiame e alla produzione di latticini, i ricorrenti osservano che l’area era sottoposta a vincoli paesaggistici ambientali, che avrebbero impedito di predisporre nuove strutture e di intervenire su quelle esistenti ancorche’ danneggiate. In ogni caso, i testi avrebbero affermato che le strutture esistenti, ancorche’ vetuste, erano destinate al ricovero notturno del bestiame ed alla produzione e confezionamento dei prodotti caseari. L’assenza delle scritture contabili deriverebbe dall’esenzione, prevista dall’articolo 2214 c.c. in favore dei piccoli imprenditori, categoria cui andrebbe ricondotta l’attivita’ dei ricorrenti. Infine, non vi sarebbe alcuna disposizione di legge che assoggetterebbe l’azienda dei 1BONVENTRE a registrazione ai sensi dell’articolo 2202 c.c.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, la violazione e falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c., 116 c.p.c., 1158 c.c., 1165 c.c., 2943 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata non farebbe alcun riferimento agli atti interruttivi dell’usucapione posti in essere dai 2DI GIROLAMO. In particolare, gli elementi presi in considerazione dalla Corte per affermare l’esercizio del possesso da parte dei proprietari non sarebbero decisivi in quanto la concessione della servitu’ di elettrodotto avrebbe natura coattiva; la circostanza che alcuni immobili costruiti sul terreno fossero stati venduti a terzi sarebbe irrilevante perche’ riguarderebbe una particella rispetto a quella per cui era stata chiesta l’usucapione; le transazioni concluse in relazione all’attivita’ estrattiva sul territorio costituirebbero “res inter alios acta” e la realizzazione di strade sarebbe inidonea a interrompere il possesso ventennale ininterrotto – decorrente dal 1981- perche’ temporalmente collocata nel 1930.
I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili.
E’ onere di chi chiede accertarsi l’intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si e’ estrinsecato in un’attivita’ corrispondente all’esercizio del diritto di proprieta’. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilita’ del bene – ma anche l’animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cassazione civile sez. II, 02/10/2018, n. 23849);
Questa Corte ha, in piu’ occasioni, affermato che l’aver utilizzato il terreno per la coltivazione o per il pascolo del bestiame, in assenza di un atto apprensivo della proprieta’ e’ inidoneo al possesso ad usucapionem, perche’, di per se’, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento di possedere, occorrendo, invece, che tale attivita’ materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprieta’, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa e’ svolta uti dominus (Cassazione civile sez. II, 02/12/2014, n. 25498)
La coltivazione ed il pascolo del bestiame sono, invece, pienamente compatibili con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprimono attivita’ idonee a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprieta’, tanto piu’ se mancano segni esteriori in termini di ius excludendi alios (Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, n. 1796).
Del resto, il proprietario puo’ possedere anche solo animo purche’ il possessore abbia la possibilita’ di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia; soltanto qualora questa possibilita’ sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva mutata situazione dei luoghi, l’elemento intenzionale non e’ da solo sufficiente per la conservazione del possesso che si perde nel momento stesso in cui e’ venuta meno l’effettiva disponibilita’ della cosa (Cassazione civile sez. II, 29/01/2016, n. 1723; Cassazione civile sez. II, 29/07/2013, n. 18215).
La Corte di merito si e’ adeguata ai principi di diritto affermati da questa Corte in tema di onere della prova del possesso ed ha correttamente ritenuto che il pascolo del bestiame, peraltro su una vasta estensione di terreno priva di recinzione, fosse inidoneo ad integrare il possesso ad usucapionem, ravvisando nell’esercizio del pascolo una mera tolleranza del proprietario.
Con accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimita’, la Corte di merito ha ritenuto che i ricorrenti non avevano dato la prova dell’esistenza di opere stabili destinate all’allevamento del bestiame tali da rendere manifesta l’intenzione di possedere uti dominus, ne’ avevano provato che sui luoghi esercitavano l’attivita’ di trasformazione dei latticini e commercializzazione dei formaggi.
Al contrario, i proprietari avevano esteriorizzato l’esercizio del possesso compiendo atti dispositivi del bene, consistiti nell’esercizio dell’attivita’ estrattiva, nella realizzazione di strade, nella vendita di costruzioni realizzate in loco a terzi e nella costituzione della servitu’ di elettrodotto.
A fronte di tali accertamenti in fatto, i ricorrenti, sotto lo schermo della violazione di legge, invocano una diversa valutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimita’ (Cassazione civile sez. un., 30/09/2020, n. 20867).
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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