Attività di concorrenza sleale

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2551.

La massima estrapolata:

Integra attività di concorrenza sleale la stipula di un contratto di locazione di immobile destinato allo svolgimento della medesima attività economica esercitata da una società cui il conduttore sia legato da un patto di non concorrenza.

Ordinanza 4 febbraio 2020, n. 2551

Data udienza 25 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20173/2015 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Srl, ora Curatela Fallimento (OMISSIS) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore; (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 433/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/11/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 27.1.2015, la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’impugnazione proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c., emessa dal Tribunale di Benevento con cui l’appellante e’ stato condannato al pagamento della somma di Euro 450.000,00, per aver violato il patto di non concorrenza stipulato dallo stesso con la (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) in data 2.9.2009 (ribadito nell’atto di cessione quote del 9.10.2009), cosi’ riducendosi in questi termini la penale determinata dalle parti in Euro 1.000.000,00.
Per quanto rileva, il giudice di secondo grado ha evidenziato che alla data di apertura dell’esercizio commerciale in Salerno, avente ad oggetto un’attivita’ concorrenziale a quella della (OMISSIS) s.r.l., il (OMISSIS) era ancora socio della (OMISSIS) s.r.l., societa’ titolare del predetto esercizio. Inoltre, qualche giorno prima di cedere le quote della (OMISSIS) s.r.l., il (OMISSIS), qualificandosi come amministratore della predetta societa’, aveva stipulato il contratto di locazione dell’esercizio commerciale in (OMISSIS), ponendo cosi’ in essere un atto di gestione, integrante effettivo esercizio dell’attivita’ concorrenziale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandolo a quattro motivi.
La (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) si sono costituiti in giudizio con controricorso.
(OMISSIS) ha, altresi’, depositato la memoria ex articolo 380 bis. 1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2596 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’omessa valutazione di allegazioni incontroverse ed elementi di prova rilevanti ai sensi dell’articolo 115 c.p.c..
Lamenta il ricorrente di aver dismesso sia la carica di socio che quella di amministratore della (OMISSIS) s.r.l. (rispettivamente in data 24.3.2010 e 7.3.2010) ancor prima dell’inaugurazione del negozio di abbigliamento, avvenuta il 28.3.2010, facente capo a tale societa’, come del resto, riconosciuto dagli stessi controricorrenti nei propri atti processuali sia in primo che in secondo grado. Cio’ escludeva che il ricorrente avesse posto in essere un’attivita’ di sviamento di clientela ai danni della (OMISSIS) s.r.l..
2. Con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1362 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha interpretato il divieto di non concorrenza alla luce di quanto espresso dalle parti nel testo contrattuale, ampliandone apoditticamente il contenuto.
3. Con il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in considerazione dell’errato inquadramento della fattispecie concreta nella disciplina dell’articolo 2105 c.c..
Lamenta il ricorrente che il giudice di secondo grado, nel ritenere che la stipula di un contratto di locazione rientri tra gli atti di gestione, ha richiamato un precedente di questa Corte non conferente, in quanto riguardante la diversa ipotesi della concorrenza sleale perpetrata dal prestatore di lavoro nel corso dello stesso rapporto di lavoro. Assume, inoltre, che la stipula di contratto di locazione di un esercizio commerciale esula dai poteri gestori in quanto non implicante tout court esercizio di impresa, come produzione e scambio di beni e servizi.
4. Con il quarto motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1384 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonche’ l’inosservanza dell’obbligo motivazione ex articolo 111 Cost..
Espone il ricorrente che la sentenza impugnata priva di ogni significato ed effetto la norma di cui all’articolo 1384 c.c., ed ha una motivazione apparente in contrasto con la norma costituzionale sopra enunciata.
5. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano profili di inammissibilita’ ed infondatezza.
Va, in primo luogo, osservato che il ricorrente, nel sostenere che l’apertura dell’esercizio commerciale – integrante l’attivita’ di concorrenza sleale – in Salerno e’ avvenuta in data 28.3.2010 e non, come affermato dalla Corte di Appello, in data 23.3.2010, svolge una censura di merito in quanto finalizzata a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito, ed e’ come tale non consentita in sede di legittimita’.
Va, inoltre, osservato che il ricorrente, nell’affermare di aver dismesso la sua carica di amministratore sin dal 7.10.2010, e quindi ben prima dell’apertura dell’esercizio commerciale in concorrenza, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti, la stessa Corte di Appello ha dato atto che in data 7.3.2010 altro soggetto era stato nominato amministratore della (OMISSIS) s.r.l., ma ha, altresi’, aggiunto che, successivamente, il ricorrente, in data 20.3.2010, ovvero quattro giorni prima di cedere le quote, aveva stipulato il contratto di locazione dell’esercizio commerciale, qualificandosi egli stesso come amministratore della (OMISSIS) s.r.l..
Ne’, peraltro, il ricorrente puo’ contestare che la stipula di un contratto di locazione di un immobile destinato ad esercizio commerciale rientri tra gli atti di gestione idonei ad integrare un effettivo esercizio di un’attivita’ in concorrenza, non potendo avere la locazione di un immobile destinato ad esercizio commerciale altra finalita’ se non la prospettiva della produzione e/o scambio di beni e servizi, e costituisce quindi un atto idoneo a consentire alla societa’ di conseguire il proprio oggetto sociale (nel caso di specie, identico a quello della societa’ concorrente).
Va, comunque, in ogni caso, evidenziato che secondo il costante orientamento di questa Corte, integrano atti di concorrenza sleale non solo gli iniziali atti di gestione di un’attivita’ economica concorrente, purche’ non meramente preparatori (vedi Cass. n. 19132/2003), ma anche soltanto la costituzione di una societa’ avente lo stesso oggetto sociale o un oggetto interferente (Cass. n. 16377/2006; Cass. n. 6654/2004).
Ne’, peraltro, puo’ rilevare che nelle pronunce sopra indicate questa Corte si fosse occupata di fattispecie in cui era lamentata la violazione del divieto di concorrenza previsto a carico del prestatore di lavoro subordinato nei confronti del datore di lavoro in corso di rapporto, a norma dell’articolo 2105 c.c., essendo indubitabile che i principi sopra enunciati trovino applicazione, ai soli fini della concreta individuazione degli atti concorrenziali, anche nella diversa ipotesi della dedotta violazione dell’articolo 2596 c.c..
6. Il secondo motivo e’ inammissibile.
Va preliminarmente osservato che e’ costante orientamento di questa Corte (Sez. Cass. n. 10554 del 30/04/2010), che l’interpretazione di un atto negoziale e’ tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli articoli 1362 c.c. e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'”iter” logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresi’, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilita’ del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realta’, nella proposta di una interpretazione diversa.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha in alcun modo precisato in che termini e con quali considerazioni il giudice del merito si sarebbe discostato dai canoni interpretativi di cui all’articolo 1362 c.c., limitandosi, di fatto ad invocare una diversa interpretazione, a se’ favorevole, del testo contrattuale.
7. Il quarto motivo e’ inammissibile.
Questa Corte ha gia’ avuto piu’ volte modo di affermare il ricorso per cassazione esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v. in particolare Cass., 19/8/2009 n. 18421; Cass., 2/4/2014, n. 7692).
Nel caso di specie, il ricorrente ha apoditticamente dedotto la violazione dell’articolo 1384 c.c., nonche’ che la Corte di merito avrebbe reso una motivazione apparente in ordine alla quantificazione della penale per il divieto del patto di non concorrenza, non confrontandosi minimamente con le articolate argomentazioni della sentenza impugnata svolte alle pagine 4 e 5.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 8.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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