Prescrizioni imposte per l’attività autorizzata di gestione di rifiuti

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 21 ottobre 2019, n. 43118.

Massima estrapolata:

La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, prevista e punita dall’art. 256, comma 4, d.l.gs. 3 aprile 2006, n. 152, è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l’attività autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice.

Sentenza 21 ottobre 2019, n. 43118

Data udienza 17 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/12/2018 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa GAI Emanuela;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito per gli imputati l’avv. (OMISSIS), in sost. avv. (OMISSIS) che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21 dicembre 2018, il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto responsabili (OMISSIS) e (OMISSIS) dei reati di cui agli articoli 81, 110 c.p., articolo 40 c.p., comma 2, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 4 – capo 1) – e il solo (OMISSIS) del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, lettera a), come diversamente qualificato il reato contestato, – capo 3) – e li ha condannati, rispettivamente, alla pena sospesa di Euro 3.000,00 di ammenda ( (OMISSIS)) e Euro 10.000,00 di ammenda ( (OMISSIS)).
Con la medesima sentenza, il Tribunale ha assolto gli imputati dal reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 260 – capo 2) – perche’ il fatto non sussiste, nonche’ la (OMISSIS) dal reato di cui al capo 3), per non avere commesso il fatto, e ha dichiarato insussistente il correlato illecito amministrativo contestato alla (OMISSIS) s.n.c., perche’ il fatto di reato presupposto non sussiste.
2. Avverso la sentenza, gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come disposto dall’articolo disp. att. c.p.p..
2.1. Col primo motivo deducono la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione all’erronea applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 4, nonche’ il correlato vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilita’ penale in ordine al capo 1).
Argomentano i ricorrenti che il Tribunale avrebbe errato nell’applicazione della legge penale in quanto non avrebbe considerato che la norma di cui al comma 4 del citato decreto, impone una puntuale indagine tra il contenuto dell’autorizzazione rilasciata ai ricorrenti, per l’attivita’ di gestione di rifiuti speciali non pericolosi (giusta autorizzazione con DDS 1202/2012) e cio’ che non e’ stato ottemperato. In tale ambito l’unica inottemperanza alle prescrizioni dovrebbe essere individuata nella difformita’ della recinzione metallica sovrastante i muretti su due lati della recinzione, in quanto le altre inottemperanze indicate nella sentenza non troverebbe alcun riferimento prescrittivo nell’autorizzazione. I ricorrenti avevano trasmesso il progetto, che riportava la situazione di fatto accertata, al dipartimento competente che preso atto non aveva sollevato questioni sulla recinzione. Difetterebbe poi la motivazione congrua con riferimento all’elemento soggettivo del reato, tenuto conto che i ricorrenti, persone non esperte nella materia, si erano affidate a professionisti del settore.
2.2. Col secondo motivo denunciano la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), in relazione all’illogicita’ della motivazione sull’affermazione della responsabilita’ penale in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, lettera a), quanto a (OMISSIS). Il Tribunale non avrebbe valutato le deposizioni testimoniali dalle quali risultava che la ex cava, ove erano stati rivenuti cumuli di rifiuti, costituiti da materiali provenienti da demolizioni e scavi, cava adiacente all’impianto di trattamento, si trovava nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento dell’acquisto da parte degli imputati in data 26/05/2011. La condotta di abbandono dei rifiuti nella ex cava sarebbe precedente all’acquisito della stessa da parte dell’imputato e, dunque, al medesimo non potrebbe essere imputata la condotta di reato.
2.3. Con il terzo motivo deducono la violazione di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e il correlato vizio di motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio in difetto di motivazione tenuto conto della sanzione prossima ai medi edittali.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l’inammissibilita’ dei ricorsi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. – I ricorsi sono inammissibili perche’ propongono motivi manifestamente infondati, di natura prettamente fattuale e generici.
5. Manifestamente infondato e’ il primo motivo di ricorso con cui si censura la violazione di legge in relazione all’erronea applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 4.
La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, prevista e punita dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 4, e’ reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l’attivita’ autorizzata di gestione di rifiuti, non essendo richiesto che la condotta sia anche idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (Sez. 3, n. 6256 del 02/02/2011, Mariottini, Rv. 249577 – 01). In tale pronuncia, si e’ chiarito che, con riferimento alla natura del reato, trattasi di reato formale, la cui configurabilita’ e’ ipotizzabile sulla base della semplice effettuazione di una delle attivita’ soggette a titolo abilitativo senza osservarne le prescrizioni (Sez. 3, n. 38186, 8/10/2003). Inoltre, la natura di reato di mera condotta fa si’ che, per l’integrazione della fattispecie, non assuma rilievo l’idoneita’ della condotta medesima a recare concreto pregiudizio al bene finale, atteso che il bene protetto e’ anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione (Sez. 3, n. 15560 del 14/03/2007, Andreani, Rv. 236341 – 01). In altra risalente pronuncia (Sez. 3, n. 35621, 27 settembre 2007), si e’ chiarito che, nel reato in esame, lo scopo del legislatore e’ quello di apprestare una difesa anticipata del bene giuridico protetto, facendo si’ che alcune condotte eminentemente formali e non collegate alla tutela di un interesse esplicitamente indicato e neppure immediatamente percepibile siano scrupolosamente osservate, con la conseguenza che la loro violazione viene punita indipendentemente da qualsiasi accertamento di una qualsiasi lesione concreta e da qualsiasi concreto interesse.
Tutto cio’ premesso, la sentenza impugnata, sulla scorta dell’accertamento fattuale, all’esito del sopralluogo che aveva rilevato l’inosservanza all’articolo 5 punti 7, 12 e 23, punto 14, allegato 5, punti del Decreto Ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, nonche’ era stata accertata l’omessa recinzione su due lati del sito, ha condannato gli imputati per la contravvenzione di cui al comma 4 cit. Ora, i ricorrenti non contestano l’inosservanza della prescrizione relativa alla recinzione, che pacificamente e’ ammessa, inosservanza che per cio’ solo integra la contravvenzione. Quanto agli ulteriori profili, mette conto di rilevare che la piena consapevolezza in capo agli imputati dell’inosservanza della prescrizione riguardante alla recinzione esclude la buona fede e costituisce prova dell’elemento soggettivo del reato.
6.- Di carattere prettamente fattuale e’ il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS). Secondo quanto accertato dal Tribunale, e non sindacabile in presenza di congrua motivazione, a seguito di ispezione presso la ex cava, adiacente all’impianto di trattamento dei rifiuti, era stata accertata la presenza di cumuli di rifiuti proveniente da demolizioni, rocce e terre da scavo, ammassati a fini di riempimento, tracce di mezzi cingolati che smentivano la tesi difensiva dell’abbandono ad opera di terzi in epoca precedente all’acquisito della ex cava. Sulla scorta dati di fatto, l’imputato (OMISSIS) e’ stato ritenuto responsabile del reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, lettera a), con motivazione congrua e corretta in diritto, rispetto alla quale il denunciato travisamento probatorio si risolve in una richiesta di rivalutazione probatoria non consentita in questa sede.
7. Il terzo motivo di ricorso, afferente al trattamento sanzionatorio, e’ manifestamente infondato e generico.
Sotto un primo profilo, i ricorrenti non indicano gli elementi positivi di valutazione a fini del riconoscimento delle circostanze di cui all’articolo 62 bis c.p., limitandosi ad esprimere dissenso rispetto alla decisione del giudice.
Come questa Corte ha piu’ volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilita’ di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entita’ del reato e della capacita’ a delinquere dello stesso, sicche’ il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900) che i ricorrenti non allegano.
Quanto al trattamento sanzionatorio, deve rammentarsi che l’obbligo della motivazione in ordine alla entita’ della pena irrogata deve ritenersi sufficientemente osservato qualora il giudice, richiamati i criteri di cui all’articolo 133 c.p., dichiari di ritenere “adeguata” o “congrua” o “equa” la misura della pena applicata o ritenuta applicabile nel caso concreto, la scelta di tali termini, infatti, e’ sufficiente a far ritenere che il giudice abbia tenuto conto, intuitivamente e globalmente, di tutti gli elementi previsti dall’articolo 133 c.p., principio che deve essere riaffermato nel caso in cui, come quello in esame, la misura della pena irrogata e’ stata esplicitamente applicata in misura media che consente di ritenere adeguata la motivazione mediante richiamo ad espressioni del tipo “pena congrua” (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv 256197; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356) e il giudice ha fatto espresso richiamo ai criteri di cui all’articolo 133 c.p..
8.- I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 c.p.p.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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