L’attestazione di conformità all’originale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|27 dicembre 2021| n. 41667.

L’attestazione di conformità all’originale della copia di una scrittura privata può essere idonea ad escludere l’efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra i quali non rientra l’ufficio amministrativo del Comune.

Ordinanza|27 dicembre 2021| n. 41667. L’attestazione di conformità all’originale

Data udienza 14 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: SANZIONI – AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 611-2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 8300/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 29/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
che:
1. (OMISSIS) ha proposto ricorso avverso pronuncia del Tribunale di Roma di rigetto di appello in riassunzione avverso sentenza del giudice di pace su opposizione a ordinanza-ingiunzione L. n. 689 del 1981, ex articolo 22 bis.
2. Roma Capitale e’ rimasta intimata.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., comma 4, e articolo 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO

che:
Con un unico motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2719 c.c., e articolo 111 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che l’onere di deposito della documentazione prodotta in copia dall’amministrazione in primo grado e ritenuta valida per l’attestazione di conformita’ all’originale, spettasse in appello all’appellante ai sensi delle sezioni Unite n. 3033 del 2013.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.: “Il ricorso appare manifestamente infondato. Secondo il ricorrente, dopo il disconoscimento l’onere di produzione dell’originale spettava all’amministrazione. Il motivo e’ infondato, in quanto il giudice di primo grado ha ritenuto sufficiente anche a seguito del disconoscimento, la documentazione prodotta dall’amministrazione in quanto vi era l’attestazione di conformita’. Pertanto, il ricorrente aveva l’onere di produrre la documentazione al fine di contestare la validita’ dell’attestazione di conformita’ e, dunque, doveva estrarre copia della suddetta documentazione che nonostante fosse stata disconosciuta era stata ritenuta conforme all’originale per la presenza dell’attestazione della pubblica amministrazione apposta sulla copia medesima”.
3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
3.1 La memoria del ricorrente non offre elementi che possano indurre ad una diversa decisione. L’attestazione di conformita’ della copia all’originale.
Peraltro il ricorrente non indica alcun elemento dal quale desumere che aveva contestato la validita’ dell’attestazione di conformita’ che e’ idonea ad escludere il disconoscimento.
In proposito deve richiamarsi il seguente principio: L’attestazione di conformita’ all’originale della copia di una scrittura privata puo’ essere idonea ad escludere l’efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione provenga da uno dei soggetti a cio’ espressamente autorizzati dalla legge, fra i quali non rientra l’ufficio amministrativo del Comune (Sez. 2, Sent. n. 25305 del 2008).
Inoltre, deve anche precisarsi che quando la contestazione riguardi la validita’ dell’attestazione di conformita’ cosa che non risulta nel caso di specie e il Giudice escluda l’esistenza di una rituale certificazione di conformita’ agli originali, comunque non puo’ limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformita’ contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all’eventuale attestazione, da parte dell’agente della riscossione, della conformita’ delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso (Sez. 5, Ord. n. 23426 del 2020).
4. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese non essendosi costituita la parte intimata.
5. Ricorrono i presupposti processuali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione:
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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