Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 26225.
ATP la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina l’interruzione della prescrizione
L’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’articolo 2943 del Cc, l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato.
Ordinanza|| n. 26225. ATP la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina l’interruzione della prescrizione
Data udienza 5 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Giudizio civile – Accertamento tecnico preventivo – Giudizio conservativo – Ricorso – Notificazione – Interruzione della prescrizione – Art. 2943 c.c.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. POLETTI Dianora – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33978/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 983/2018, depositata il 2/05/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/04/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.
ATP la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina l’interruzione della prescrizione
PREMESSO
CHE:
(OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 983/2018. La Corte d’appello ha rigettato l’appello incidentale della ricorrente ritendo tempestiva la denuncia dei vizi, ma prescritta l’azione ex articolo 1669 c.c., u.c., essendo il diritto stato esercitato oltre l’anno dalla denuncia.
Gli intimati (OMISSIS) s.r.l. e Condominio (OMISSIS) non hanno proposto difese.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso e’ articolato in un motivo che lamenta “violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, con riferimento all’articolo 1669 c.c., comma 2 e articolo 1943 c.c., articolo 696 c.p.c., decorrenza del termine di prescrizione, atti interruttivi del termine e sospensione del termine di prescrizione”: la ricorrente ha agito nei confronti della (OMISSIS), costruttrice dell’edificio condominiale e venditrice dei due appartamenti di sua proprieta’, proponendo una domanda di condanna al risarcimento del danno ex articolo 1669 c.c.; la Corte d’appello, dopo avere ritenuta tempestiva la denuncia per vizi (intervenuta entro l’anno dalla scoperta degli stessi mediante il deposito in data 4 marzo 2009 del ricorso per accertamento tecnico preventivo), ha ritenuto tardivo l’esercizio dell’azione, avvenuto 20 luglio 2010, erroneamente non considerando che il procedimento di accertamento tecnico si era concluso, con il deposito della consulenza del tecnico, solo in data 8 febbraio 2010.
Il ricorso e’ fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l’accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell’articolo 2943 c.c., l’interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato (cosi’, da ultimo, Cass. 8637/2020, v. negli stessi termini anche Cass. 3357/2016).
2. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Catania, che provvedera’ anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.
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