Crisi aziendale non può assurgere a causa di forza maggiore

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 2 novembre 2018, n. 28063

La massima estrapolata:

L’assunta crisi aziendale non può assurgere a causa di forza maggiore a fronte dell’omesso versamento delle imposte da parte di un’impresa, non rimanendo l’omissione giustificata da una temporanea carenza di liquidità.

Ordinanza 2 novembre 2018, n. 28063

Data udienza 11 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE Tributaria

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21906/2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 67/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 14/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio no partecipata del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. R.G. 21906/17.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti la contribuente ha resistito con controricorso, l’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della CTR del Molise, relativa a una cartella di pagamento per Iva e altro 2009, dove la CTR ha annullato le sanzioni irrogate per l’omesso versamento dell’imposta a causa di una crisi di liquidita’ non addebitabile alla societa’ contribuente.
L’ufficio deduce la violazione del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, del Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articoli 5 e 6, e dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d’appello avevano annullato le sanzioni irrogate per l’omesso versamento dell’imposta, ritenendo che la crisi di liquidita’ fosse da considerare automaticamente un’esimente e non invece un impedimento per l’assolvimento degli obblighi tributari che deve rivestire il carattere di assoluta insuperabilita’, tanto che la contribuente viene richiesto un onere di diligenza nella ricerca delle risorse utili all’assolvimento dei debiti tributari ultroneo rispetto all’ordinario.
Il motivo e’ fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, la sussistenza di una crisi aziendale 11011 costituisce forra maggiore, ai fini dell’operativita’ dell’esenzione prevista dal Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 6, comma 5″ (Cass. ord. n. 7850/18). In particolare, secondo Cass. ord. n. 22153/17, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicche’ non ricorre in via automatica l’esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidita’, v. anche Cass. ord. n. 3049/18, con riferimenti al concetto di forza maggiore nella giurisprudenza euro unitaria.
Nel caso di specie, la CTR ha omesso di applicare alla vicenda esaminata i superiori principi, tralasciando ogni indagine in ordine all’elemento soggettivo nonche’ sui profili dell’elemento oggettivo caratterizzanti l’imprevedibilita’ ed irresistibilita’ degli eventi che avrebbero impedito il pagamento dei tributi, nemmeno soffermandosi sull’adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale del Molise, affinche’, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione.

Avv. Renato D’Isa

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