Assenza del termine di 60 giorni per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 giugno 2021| n. 15720.

Assenza del termine di 60 giorni per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione.

In tema di sanzioni amministrative e pecuniarie comminate, sulla base della l.r. Campania n. 12 del 1983, dalla Regione medesima o da Enti da essa individuati, il termine, previsto dall’art. 8, comma 2, della l.r. cit., di sessanta giorni dalla data di ricezione del rapporto, completo di processo verbale e della prova delle seguite contestazioni o notificazioni, unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall’interessato, non concerne il limite temporale entro cui deve essere adottato il provvedimento, bensì quello entro il quale vanno sentiti gli interessati che, nei modi e nei termini fissati dalla normativa, abbiano fatto pervenire all’autorità competente la relativa richiesta di audizione.

Ordinanza|4 giugno 2021| n. 15720. Assenza del termine di 60 giorni per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione

Data udienza 24 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Regione Campania – Adozione dell’ordinanza ingiunzione – Artt. 7 e 8 legge n. 13/1983 – Assenza del termine di 60 giorni per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32121-2019 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) e dall’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la SENTENZA n. 1082/2019 DEL TRIBUNALE DI SALERNO, depositata il 25/3/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 24/2/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza con cui il giudice di pace aveva accolto l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza della (OMISSIS) che, in data 28/9/2010, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro. 2.064,00 per l’illecito amministrativo conseguente alla violazione della L. R. Campania n. 13 del 1983, articolo 8, accertato in data (OMISSIS) e contestato con verbale dell'(OMISSIS), sul rilievo per cui il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione del rapporto, previsto dalla L. R. Campania n. 13 cit., articolo 6, per l’adozione dell’ordinanza, ha natura perentoria.
La (OMISSIS), con ricorso notificato il 23/10/2019, ha chiesto per un motivo, la cassazione della sentenza.
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo articolato, la ricorrente, lamentando la violazione della Legge Regionale Campania n. 13 del 1983, articoli 8 e 16, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la Legge Regionale cit., articolo 8, prevedesse un termine per l’adozione dell’ordinanza pari a sessanta giorni dalla ricezione del rapporto e che tale termine avesse natura perentoria, laddove, al contrario, tale norma prevede testualmente solo che l’autorita’ competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del rapporto, determina, con ordinanza, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, senza prevedere, quindi, alcun termine per l’esercizio dell’azione sanzionatoria che non sia quello di cinque anni stabilito dalla L. n. 689 del 1981.
2.1. Il motivo e’ fondato.
2.2. La Legge Regionale Campania n. 13 del 1983, articolo 7, prevede, al comma 2, che “l’Ufficio, il comando o l’ente da cui dipende il verbalizzante… deve presentare rapporto completo di processo verbale e di prova delle eseguite contestazioni o notificazioni unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall’interessato ai sensi dell’articolo 8 successivo, nonche’ delle proprie osservazioni in merito: a) al Presidente della Giunta regionale, per le sanzioni le cui funzioni sono esercitate direttamente dalla Regione; b) al Sindaco, al Presidente della Giunta provinciale, della (OMISSIS) o del Consorzio, per le sanzioni le cui funzioni sono delegate o attribuite ai Comuni, Province, Comunita’ montane o Consorzi fra Enti locali”.
2.3. La stessa L., articolo 8, commi 1 e 2, aggiunge che “contro l’accertamento della violazione il trasgressore od il soggetto responsabile ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 2, e gli eventuali responsabili in solido ai sensi della L. medesima, articolo 6, entro trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, possono far pervenire all’autorita’ competente di cui all’articolo 7, per il tramite dell’ufficio, comando o autorita’ che ha contestato l’infrazione, scritti difensivi e documenti nonche’ richiesta di audizione da parte dell’autorita’ stessa” e che “l’autorita’ competente, acquisito il rapporto di cui al citato articolo 7, comma 2, esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi e sentiti ove lo abbiamo richiesto gli interessati nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono obbligate in solido…”.
2.4. La lettera delle disposizioni normative sopra esposte depone, con ogni evidenza, nel senso che il termine di sessanta giorni, ivi previsto, non riguarda l’adozione dell’ordinanza ingiunzione: cio’, in particolare, si puo’ evincere, per un verso, dalla mancanza di una virgola tra le espressioni “gli interessati” e “nei sessanta giorni successivi” e, per altro verso, dalla presenza di tale virgola tra le espressioni “ricevimento del rapporto” e “determina, con ordinanza motivata”, lasciando, in tal modo, inequivocamente ritenere che il predetto termine riguarda l’audizione degli interessati che, nei modi e nei termini fissati dall’articolo 8, comma 1, abbiano fatto pervenire all’autorita’ competente la richiesta di essere sentiti dall’autorita’ competente: sicche’, in definitiva, l’autorita’ competente, sentiti nel termine di sessanta giorni successivi alla ricezione del rapporto gli interessati (che ne abbiano fatto richiesta nei trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione), adotta, senza che la relativa pronuncia sia assoggettata a tale o ad altro termine, l’ordinanza che “determina… la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione…”.
3. La norma, sotto questo profilo, non deroga ma, anzi, conferma la disciplina generale in tema di sanzioni amministrative, come delineata dalla L. n. 689 del 1981, la quale non fissa il termine per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, senza, peraltro, che a tale mancanza possa ovviarsi applicando il termine, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dalla L. n. 241 del 1990, articolo 2 (originariamente trenta giorni, poi novanta a seguito della modifica apportata dal Decreto Legge n. 35 del 2005, conv. dalla L. n. 80 del 2005), in quanto la L. n. 689 cit., costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine cosi’ breve. E’, quindi, applicabile il termine quinquennale di cui alla stessa L., articolo 28, ancorche’ detta norma faccia letteralmente riferimento al termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. n. 21706 del 2018; conf., Cass. n. 17526 del 2009).
4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Salerno che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Salerno che, in differente composizione, provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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