Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28936.

Assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo

Ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo, è indispensabile il previo accertamento di un significativo squilibrio delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, rilevando a tal fine anche la suddivisione del patrimonio operata dal marito durante il matrimonio e dopo la separazione, in favore della moglie. Ne consegue, che ove sia accertato che, a seguito di tali attribuzioni, la situazione patrimoniale degli ex coniugi sia sostanzialmente equivalente – ancorché costituita, per il marito, da reddito pensionistico e per la moglie da una rendita finanziaria – non sussistono i presupposti per l’attribuzione dell’assegno in favore della moglie.

Ordinanza|5 ottobre 2022| n. 28936. Assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo

Data udienza 16 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Divorzio – Assegno – Insussistenza di una situazione di squilibrio delle posizioni economiche dei coniugi – Assegnazione di una cospicua disponibilità economica in sede di separazione – Presupposti dell’assegno di divorzio ex art. 5, comma 6, legge n. 898/70

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Giuseppe – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14313/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 65/2020 depositata il 15/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2022 dal Consigliere Dr. COSMO CROLLA.

Assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) interpose appello alla sentenza emessa dal Tribunale di Brescia che, dopo aver pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pose a carico dello stesso l’obbligo di versare alla ex moglie, (OMISSIS) l’assegno divorzile fissandolo nella misura di Euro 1.000 mensili.
2. La Corte di Appello di Brescia ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale, non riconoscendo alla (OMISSIS) il diritto all’assegno post-matrimoniale. A sostegno della propria decisione la Corte ha osservato: a) che l’attribuzione da parte del marito alla moglie, in sede di separazione di una cospicua liquidita’ (circa Euro 600.000), dell’intera ed esclusiva proprieta’ della casa coniugale (del valore di Euro 500.000), acquistata con denaro provento del lavoro del marito, e della autovettura Volkswagen Lupo, aveva determinato una situazione di equilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi anche in considerazione del fatto che il (OMISSIS) aveva perso il capitale investito in titoli emessi da una societa’ lussemburghese; b) che, pur essendo innegabile il valido contributo fornito dalla (OMISSIS) alla gestione familiare, non risultava che la stessa avesse sacrificato realizzabili prospettive professionali e reddituali, avuto riguardo alla assenza di titoli di studio e di competenze da impiegare in ambito lavorativo, ne’ la ricorrente aveva fornito elementi probatori dello svolgimento di specifiche attivita’ che avessero contribuito alla produzione e all’incremento dei redditi del marito; c) che, in ogni caso, la (OMISSIS) non avrebbe realisticamente mai potuto conseguire, con le proprie sostanze e la sua capacita’ lavorativa, il patrimonio complessivo, stimabile in Euro 1.200.000, sul quale ella poteva contare alla fine del lungo rapporto matrimoniale per effetto delle elargizioni del marito; d) che, anche a voler ipotizzare il solo graduale consumo del capitale nell’arco temporale che tiene conto di una aspettativa di vita superiore alla media, senza alcuna operazione reddituale sull’immobile, la capacita’ di spesa della ricorrente si aggirava intorno agli Euro 1.500-2.000 mensili, importi che difficilmente l’appellata avrebbe potuto conseguire come trattamento pensionistico da attivita’ lavorativa o come assegno di mantenimento dal marito.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello (OMISSIS) ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a cinque motivi successivamente illustrati con memoria. (OMISSIS) ha svolto difese con controricorso e deposito di memoria.

Assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo i giudici di seconde cure statuito su fatti-costituiti dall’essersi la moglie occupata della casa e della famiglia sulla base di un accordo intervenuto tra i coniugi- pacifici e non contestati dalle parti.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2729 c.c. e articolo 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per non avere la Corte bresciana correttamente applicato i criteri e i canoni della prova per presunzione con riferimento alla circostanza del sacrificio da parte della (OMISSIS) di aspettative di lavoro per attendere alle incombenze domestiche e all’educazione dei figli.
1.2 Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6; si sostiene che i giudici di secondo grado nell’escludere il diritto all’assegno divorzile abbiano dato rilievo a fatti e circostanze non contemplati dalla disposizione secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite con la nota sentenza nr 18287/2018 che privilegia la funzione perequativa e compensativa dell’assegno
e non abbiano tenuto conto della profonda diversita’ della situazione reddituale dei due ex coniugi (la moglie a differenza del marito non percepisce alcun trattamento pensionistico).
1.3 Con il quarto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articoli 6 e 8 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si argomenta che la Corte di Appello abbia errato nell’affermare che il coniuge che abbia ricevuto in sede di separazione beni e denari non possa chiedere in sede divorzile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio un assegno.
1.4 Con il quinto motivo viene dedotta violazione dell’articolo 2697 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere i giudici di merito attribuito valore di prova a documenti formati e provenienti da una parte a vantaggio della medesima.
2. Il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono inammissibili in quanto non si confrontano con il decisum.
2.1 La decisione della Corte di Appello che ha negato il diritto della (OMISSIS) a ricevere l’assegno divorzile non trova fondamento ne’ nella mancata prova che la ricorrente si sia occupata in via esclusiva della casa e dei figli sulla base di accordi intercorsi tra i coniugi ne’ sul disconoscimento dell’importanza del ruolo svolto dalla (OMISSIS) di madre e moglie durante la vita matrimoniale.
2.2 La ratio decidendi del rigetto della pretesa economica avanzata dall’ex moglie va, piuttosto, individuata nella ritenuta insussistenza di una situazione di squilibrio delle posizioni economiche dei coniugi per effetto della suddivisione del patrimonio operata dal (OMISSIS) al momento della separazione attraverso la quale la ricorrente ha conseguito una disponibilita’ economica ” che le permette di vivere dignitosamente, tenendo conto anche delle legittime aspettative commisurate alle sue potenzialita’ in ambito lavorativo, non sfruttate, e del contributo di vita dato alla vita famigliare” (pag. 13 della sentenza).
3. Il terzo motivo e’ infondato.
3.1 Il principio di diritto enunciato dalla piu’ volte citata sentenza n. 18287/2018 e’ il seguente: “Ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilita’ di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’eta’ dell’avente diritto.”.
3.2 La natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarieta’, conduce, quindi, al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensi’ il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non e’ finalizzata, peraltro, alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente piu’ debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. S.0 18287/2018,18287/2019 e 5603/2020).
3.3 Secondo il parametro composito – assistenziale e perequativo compensativo -che e’ stato oggetto dell’elaborazione interpretativa delle S.U., occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia prodotto, alla luce dell’esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entita’. Solo ove tale disparita’ sia accertata, e’ necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
3.4 Nella specie la Corte, con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimita’ se non nei ristretti limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e in assenza di motivazione o in presenza di motivazione apparente, perplessa o del tutto illogica o contraddittoria (ipotesi che qui non ricorrono), ha affermato che, per effetto delle acquisizioni economico-patrimoniali pervenute alla ricorrente durante il matrimonio e in sede di separazione (denaro, immobile e autovettura), esclusivo provento dell’attivita’ del marito, ed in conseguenza delle perdite del capitale investito dal (OMISSIS), la situazione patrimoniale dei coniugi era pressoche’ equivalente.
3.5 La sostanziale parita’ delle condizioni economico-patrimoniale costituisce di per se’ elemento ostativo al riconoscimento dell’assegno.
3.6 I giudici di merito, in considerazione della disparita’ di reddito tra gli ex coniugi (il marito percepisce una pensione di Euro 3.000 mensili mentre la moglie puo’ contare su un rendita finanziaria da investimenti del capitale che non raggiunge le Euro 5.000 annue) si sono ulteriormente fatti carico di verificare, in ottica perequativa e compensativa, l’incidenza causale sulla situazione economico-patrimoniale della ricorrente della decisione comune di sacrificare le sue prospettive lavorative e professionali.
3.7 Ebbene, secondo l’accurata e completa indagine di fatto svolta insindacabilmente dalla Corte di Appello, l’aspettativa professionale-reddituale sacrificata dalla dedizione alle incombenze familiari che la ricorrente, in base alle proprie sostanze e alla capacita’ lavorative, avrebbe potuto raggiungere, risulta ampiamente compensata dall’ingente entita’ del compendio patrimoniale costituito esclusivamente dal (OMISSIS) (denaro, immobili e mobili per un valore complessivi di Euro 1.200.000) elargito durante il matrimonio e in occasione della separazione dal marito alla moglie e dalla prognosi economico-reddituale ad esso conseguita. In buona sostanza secondo i giudici di merito la situazione di squilibrio reddituale che indubbiamente si e’ venuta a determinare con la cessazione del matrimonio risulta adeguatamente colmata dalla consistente attribuzione patrimoniale del marito alla moglie.
3.8 La Corte distrettuale ha, quindi, correttamente applicato i nuovi parametri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio indicati dalle Sezioni Unite.
4. Il quarto motivo e’ inammissibile in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la sentenza impugnata non ha affatto affermato il principio secondo il quale chi riceve beni e denari in sede di separazione non possa poi chiedere in sede divorzile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario un assegno, ma ha semplicemente comparato, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa, la situazione economico patrimoniale dei coniugi al momento della cessazione del rapporto matrimoniale prendendo in considerazione quanto ricevuto dalla moglie sia durante il matrimonio che al momento della separazione.
4.1 Cosi’ facendo, la Corte si e’ uniformata all’orientamento seguito da questo Collegio che ha reputato idonei a soddisfare l’esigenza di riequilibrio economico non solo gli atti di disposizione patrimoniale da un coniuge ad un altro ma anche la scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni (cfr. Cass. 21228/2019).
5. Il quinto motivo e’ inammissibile.
5.1 La censura formulata come violazione o falsa applicazione di legge mira in realta’, alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimita’ se non nei ristretti limiti consentiti dall’attuale articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
5.2 Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr; ex multis, Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860 del 2014).
6. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Assegno divorzile secondo il parametro assistenziale e perequativo-compensativo

P.Q.M.

La Corte,
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessive Euro 2.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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