Assegno divorzile e comparazione condizioni economico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 ottobre 2021| n. 29195.

Assegno divorzile e comparazione condizioni economico.

Qualora il coniuge richiedente l’assegno divorzile abbia svolto pienamente la propria attività professionale fuori dal contesto domestico, il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche può incidere, riducendola, sulla componente perequativa-riequilibratrice dell’assegno divorzile, ma non azzerarla, laddove risulti che il coniuge abbia contribuito, oltre che alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale ed economico dell’altro coniuge e quindi alla formazione del patrimonio familiare e personale di costui, attraverso il proprio maggiore impegno a vantaggio della famiglia.

Ordinanza|20 ottobre 2021| n. 29195. Assegno divorzile e comparazione condizioni economico

Data udienza 15 luglio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Separazione – Divorzio – Assegno divorzile – Funzione assistenziale – Contenuto perequativo – compensativo – Principio di solidarietà – Riconoscimento – Comparazione condizioni economico – patrimoniali dei coniugi – Rilevanza del grado di autonomia raggiunta – Livello reddituale adeguato al contributo fornito alla realizzazione della vita familiare – Formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge – Ricorso per cassazione – Principio di autosufficienza – Onere di allegazione non assolto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19034-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2302/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’11/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.

Assegno divorzile e comparazione condizioni economico

RILEVATO

– che la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), e in parziale riforma della sentenza n. 8143/2019 del Tribunale di Roma, ha assegnato a quest’ultima un assegno divorzile dell’importo di Euro 1.200,00 mensili a carico dell’ex marito;
– che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), affidandolo a tre motivi, mentre (OMISSIS) ha resistito con controricorso;
che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex articolo 380-bis.
CONSIDERATO
1. che con il primo motivo e’ stata dedotta violazione dell’articolo 112 c.p.c., e dell’articolo 360 c.p.c., n. 4;
che, in particolare, il ricorrente deduce di aver svolto quattro motivi d’appello, aventi ad oggetto, rispettivamente, la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., (primo motivo), il difetto di motivazione della sentenza e/o motivazione apparente (secondo motivo) e l’insufficienza, inadeguatezza, incongruita’, incoerenza, illogicita’ e/ contraddittorieta’ della motivazione della sentenza (terzo motivo), la non debenza dell’assegno divorzile (quarto motivo);
– che la Corte d’Appello non ha fatto il minimo accenno ai motivi predetti, e in particolare, alla dedotta violazione dell’articolo 132 c.p.c., con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato;
2. che il motivo e’ inammissibile per difetto di autosufficienza e specificita’;
– che, infatti, il ricorrente si e’ limitato soltanto ad indicare la rubrica dei motivi svolti in appello, ma senza indicarne il contenuto ed illustrare le argomentazioni di fatto e di diritto svolte a loro supporto, cosi’ impedendo di cogliere il significato e la portate delle censure svolte innanzi al giudice di appello;
che, peraltro, l’unico riferimento concreto dei motivi d’appello riguarda la dedotta violazione dei criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, articolo 5, su cui il giudice d’appello si e’ pronunciato;
3. che con il secondo motivo e’ stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., sulla disponibilita’ delle prove;
che, in particolare, la Corte d’Appello ha erroneamente e in modo apodittico ritenuto come acclarate e provate circostanze che sono sempre state recisamente contestate dal ricorrente, cosi’ quelle che la Spugnino si fosse sempre dedicata alla figlia e alle cure domestiche (pag. 3, rigo 18 sentenza), che il (OMISSIS) avesse lavorato per alcuni periodi all’estero (pag. 14, rigo 18), che la (OMISSIS) si fosse maggiormente dedicata, rispetto al coniuge, all’accudimento quotidiano e alla crescita della figlia e delle cure domestiche (pag. 44 rigo 22) – circostanza quest’ultima smentita dal rilievo che i coniugi si sono sempre avvalsi con frequenza plurisettimanale della collaborazione di una colf – che la convivenza si era protratta per ventitre’ anni, coincidenti con gli anni del maggior impegno professionale del ricorrente nella realizzazione professionale, sicche’ costui aveva potuto dedicarsi con maggiore dedizione e serenita’ al proprio lavoro beneficiando delle attenzioni e dell’accudimento prestato dalla coniuge alla figlia e all’ambiente domestico;
4. che il motivo e’ inammissibile;
che, infatti, questa Corte (vedi Cass. n. 20637 del 2016) ha gia’ enunciato il principio di diritto secondo cui, in virtu’ del principio di autosufficienza, il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non puo’ prescindere dalla trascrizione degli atti sulla cui base il giudice di merito ha ritenuto integrata la non contestazione che il ricorrente pretende di negare;
che, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione postula, infatti, che il vizio possa essere apprezzato sulla base del contenuto dell’atto, senza necessita’ di rimandi al contenuto di atti processuali che non siano in esso trascritti (ancorche’ non integralmente, ma pur sempre nella misura necessaria a integrare la specificita’ al motivo e a consentirne la valutazione senza necessita’ di procedere all’esame del fascicoli d’ufficio o di quelli parte), e cio’ vale – ovviamente – anche quando il vizio dedotto concerna la sussistenza delle condizioni per ritenere che una circostanza sia stata o meno contestata (cfr. Cass. n. 15961 del 2007, Cass. n. 17253 del 2009 e Cass. n. 10853 del 2012);
– che, nel caso, di specie, il ricorrente non ha adempiuto all’onere di allegazione, nei termini sopra illustrati, limitandosi alla mera enunciazione del vizio lamentato;
5. che con il terzo motivo e’ stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, violazione dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., e contraddittorieta’ della motivazione, sul rilievo che non e’ stato applicato il principio della recente sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, che consente il riconoscimento di un assegno di mantenimento in funzione assistenziale, se un coniuge sia privo di mezzi adeguati e vi sia l’impossibilita’ di procurarseli e, in funzione equilibratrice-perequativa, ove lo squilibrio economico-patrimoniale delle parti dipenda da scelte di conduzione della vita familiare condivise dai coniugi con sacrifici e rinunce professionali e reddituali, profili insussistenti nel caso di specie, in cui la sig.ra (OMISSIS) e’ economicamente indipendente ed ha sempre svolto l’attivita’ di insegnante in una scuola pubblica, professione per cui aveva studiato;
6. che il motivo presenta profili di inammissibilita’;
– che le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente stabilito che la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo, che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarieta’, e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto, ma in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, e, conseguentemente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge, in particolare, tenendo conto delle aspettative professionali, ed economiche eventualmente sacrificate (Cass. S.U. n. 18287 del 2018);
che, nel caso di specie, la Corte d’Appello ha applicato tali criteri, non considerando il livello di autosufficienza economica secondo un parametro astratto (come auspicato dal ricorrente), bensi’ ed appunto, in concreto, tenendo conto del contributo fornito dalla controricorrente alla realizzazione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge;
che proprio in questo contesto la Corte d’Appello ha valorizzato il lungo periodo di convivenza tra i coniugi, protrattosi per ventitre’ anni, nei quali il ricorrente ha potuto dedicarsi con maggiore impegno, dedizione e serenita’ al proprio lavoro e alla propria realizzazione professionale (conseguendo, man mano, redditi sempre piu’ crescenti), beneficiando effettivamente della attenzione e dell’accudimento prestato dalla coniuge alla figlia e all’ambiente domestico;
che, peraltro, la Corte d’Appello, ha, altresi’, valutato il profilo che la sig.ra (OMISSIS), avendo comunque svolto in pieno il proprio lavoro di insegnante, non aveva sacrificato aspettative professionali in ragione delle maggiori incombenze familiari, tanto e’ vero che ha ridotto ad Euro 1200,00 mensili (da Euro 1.500,00 mensili) l’assegno riconosciuto alla coniuge dal giudice di primo grado;
che, correttamente, come emerge dalle valutazioni della Corte d’Appello, il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole puo’ incidere, riducendola, sulla componente perequativa-riequilibratrice dell’assegno di mantenimento, ma non azzerarla, ove risulti – come nel caso di specie (secondo la ricostruzione del giudice di merito) – che il coniuge abbia con le proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale (ed economico) dell’altro coniuge e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge;
– che le censure del ricorrente si appalesano, inoltre, inammissibili in quanto il ricorrente, nel dedurre la violazione di legge, ha inteso, in sostanza, come nel secondo motivo, sollecitare una diversa ricostruzione della realta’ rispetto a quella operata dal giudice di merito (in ordine al contributo fornito dalla ricorrente alla realizzazione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare);
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come meglio in dispositivo; sussistono i presupposti per disporre il cd. raddoppio del contributo unificato e l’oscuramento dei dati personali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per spese a rimborso, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalita’ delle parti e gli altri dati identificativi ai sensi del Decreto Legislativo n. 168 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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