Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 18 gennaio 2019, n. 483.

La massima estrapolata:

L’art. 9 della l. 24 marzo 1989 n. 122 (cd. legge Tognoli), che consente di realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, solo se essi sono realizzati nel sottosuolo per l’intera altezza, prevede una regola che, ponendosi in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, è stretta interpretazione e di rigorosa applicazione; di guisa che la realizzazione di autorimesse e parcheggi, non totalmente al di sotto del piano naturale di campagna, è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra.

Sentenza 18 gennaio 2019, n. 483

Data udienza 18 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8232 del 2012, proposto da
Do. Ni. e Ma. Gi. De., rappresentati e difesi dagli avvocati Ma. Fo. e Ma. Gi. Mu., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. De An. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Ma. Ma.in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 542 del 2012.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2018 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Gi. C. Sc., per delega dell’avv. Gi. Co., e Si. Ca. per delega degli avv.ti Ma. Fo. e Ma. Gi. Mu.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – In data 16 marzo 2007, gli appellanti hanno presentato al Comune di (omissis) una domanda di concessione edilizia in accertamento di conformità, ex art. 16 della L.R. 23/85, relativa ad un locale destinato a garage a servizio della residenza di loro proprietà .
2 – Con provvedimento n. 65442 del 14 dicembre 2009, il Comune ha respinto detta istanza.
3 – Gli appellanti hanno impugnato tale provvedimento avanti il T.A.R. per la Sardegna che, con la sentenza n. 542 del 2012, ha respinto il ricorso.
4 – Il T.A.R., a prescindere dalle ulteriori ragioni sulle quali si fonda il provvedimento impugnato, ha rilevato che l’opera realizzata non sarebbe rispettosa della cd. legge Tognoli (l. 122/1989), in quanto il box realizzato sarebbe solo in parte interrato e dunque non potrebbe trovare applicazione la disciplina derogatoria dettata dalla legge speciale.
5 – Parte appellante deduce che il T.A.R. avrebbe errato nel qualificare le opere, oggetto della richiesta di concessione in accertamento di conformità, come una struttura non interrata; da ciò il travisamento dei fatti e l’erroneità dei presupposti che inficerebbero la sentenza.
Al riguardo, nell’appello si precisa che il garage sarebbe il risultato del cavedio (vuoto tecnico) venutosi a creare a seguito dei lavori operati in urgenza per ovviare ad una grave perdita nel sistema fognario dell’edificio di proprietà dei ricorrenti, nella parte compresa tra il corpo dell’abitazione ed il muro in cemento armato di contenimento a valle; eliminata la terra oramai instabile, anziché colmare il vuoto con nuova terra di riporto per consentire il ripristino del precedente piano di calpestio del giardino, sarebbe stato realizzato un solaio, senza alterare i precedenti profili sia orizzontali che verticali.
6 – La sentenza impugnata deve trovare conferma.
La norma di cui art. 9, comma 1, della L. 122/89 (Tognoli), così recita: “i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici…”
6.1 – Secondo la giurisprudenza la realizzazione di autorimesse e parcheggi, ai sensi dell’art. 9 comma 1, l. 24/3/1989 n. 122, è condizionata dal fatto che questi siano realizzati nel sottosuolo per l’intera altezza, opera cioè solo nel caso in cui, i parcheggi da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari, siano totalmente al di sotto dell’originario piano naturale di campagna. Di conseguenza, qualora non si rispetti tale condizione, la realizzazione di un’autorimessa non può dirsi realizzata nel sottosuolo, per cui in tali casi si applica la disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra dal piano regolatore generale (cfr. Cons. St., Sez. V, 12 marzo 2013, n. 1480).
E’ stato infatti chiarito (Cons. Stato, sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2185) che: “l’art. 9 della l. 24 marzo 1989 n. 122 (cd. legge Tognoli), che consente di realizzare parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, solo se essi sono realizzati nel sottosuolo per l’intera altezza, prevede una regola che, ponendosi in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti, è stretta interpretazione e di rigorosa applicazione; di guisa che la realizzazione di autorimesse e parcheggi, non totalmente al di sotto del piano naturale di campagna, è soggetta alla disciplina urbanistica dettata per le ordinarie nuove costruzioni fuori terra.
7 – Tanto precisato, la norma speciale, come correttamente rilevato dal T.A.R., non può trovare applicazione dal momento che nel caso di specie il box non è stato realizzato nel piano terreno del fabbricato, né risulta interamente interrato.
Le considerazioni svolte dall’appellante a questo riguardo sono smentite dalla documentazione prodotta in causa ed in particolare delle foto dei luoghi, da cui si evince come il volume in questione non risulti affatto integralmente interrato.
8 – Per le ragioni esposte l’appello non può trovare accoglimento; ne consegue la condanna dell’appellante alla refusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore della controparte che si liquidano in Euro2.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Marco Buricelli – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore

Avv. Renato D’Isa

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