Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 22 gennaio 2019, n. 2846.
La massima estrapolata:
La contravvenzione di cui all’art. 659, comma 1, c.p. è un reato solo eventualmente permanente, poiché si può consumare anche con un’unica condotta rumorosa suscettibile di provocare, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone.
Sentenza 22 gennaio 2019, n. 2846
Data udienza 28 novembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SARNO Giulio – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – Consigliere
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. GAI Emanuela – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/06/2018 del Tribunale di Civitavecchia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per la parte civile l’avv. (OMISSIS), che ha depositato conclusioni scritti e nota spese;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), in sost. avv. (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del Tribunale di Civitavecchia, emessa in data 29 giugno 2018, che lo ha condannato, alla pena di Euro 400,00 di multa, perche’ ritenuto responsabile, quale presidente dell’associazione culturale ” (OMISSIS)”, dei reati di cui all’articolo 659 cod. pen. in relazione al disturbo del riposo delle persone mediante rumori provenienti dall’attivita’ musicale in ora notturna del locale; in (OMISSIS), in atto al (OMISSIS) (capo a), di cui all’articolo 674 cod. pen. in relazione a molestie olfattive prodotte dall’attivita’ di ristorazione non autorizzata; in (OMISSIS), in atto al (OMISSIS) (capo b), articolo 650 cod.pen. in relazione all’inottemperanza dell’ordinanza emessa per ragioni di salute e igiene pubblica in data 17/04/2012 con la quale si imponeva l’esecuzione di opere per contenere la diffusione del rumore; in (OMISSIS), in atto al (OMISSIS).
Con la medesima sentenza il Tribunale aveva condannato il (OMISSIS) al risarcimento del danno cagionato alla parte civile (OMISSIS) da liquidarsi in separata sede.
2. Deduce con un unico motivo la violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia della prescrizione del reato intervenuta prima della pronuncia della sentenza. Per i reati, commessi il (OMISSIS) (articolo 659 cod. pen. e articolo 650 cod.pen.) e nel (OMISSIS) (articolo 674 cod. pen.) sarebbero decorsi i termini di prescrizione in epoca antecedente alla pronuncia del Tribunale che avrebbe omesso di pronunciare sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione.
L’articolo 659 cod. pen. non sarebbe un reato permanente, sicche’ la condotta dovrebbe ritenersi cessata alla data dell’accertamento il (OMISSIS) avendo l’imputato dato corso a quanto imposto dall’amministrazione comunale per ridurre le emissioni rumorose, da cui la prescrizione del reato al (OMISSIS)2017, prima della sentenza di condanna.
La parte civile ha depositato memoria scritta con cui ha chiesto l’inammissibilita’, in subordine il rigetto del ricorso.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo anche in parte diretto alla rivalutazione dei fatti, giudizio non consentito in questa sede.
5. Manifestamente infondata e’ la censura di violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di prescrizione del reato con riferimento al reato di disturbo dell’occupazione e del riposo delle persone, in atto al (OMISSIS), di cui al capo a) e cosi’ anche con riferimento al reato di getto pericolo di cose con riguardo all’emissione di fumi e odori provenienti dall’attivita’ di cottura, in atto al (OMISSIS) (capo b), rispetto ai quali il ricorrente eccepisce essere intervenuta la prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza.
Deve, al proposito, rammentarsi che la contravvenzione di cui all’articolo 659 c.p., comma 1, e’ reato solo eventualmente permanente, che si puo’ consumare anche con un’unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014, Calvarese, Rv. 262510), al pari della contravvenzione di cui all’articolo 674 cod. pen. la cui natura eventualmente permanente e’ stata ravvisata in conseguenza dello svolgimento di attivita’ economiche (Sez. 3, n. 1301 del 09/11/2016, La Manna, Rv. 269413).
Parimenti deve rammentarsi che in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma cosiddetta “aperta” o a “consumazione in atto”, senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado Sez. 2, n. 23343 dell’01/03/2016, Ariano, Rv. 267080).
Sulla scorta di tali principi e di quanto accertato nella sentenza impugnata, che aveva dato atto della protrazione dei rumori e odori per un lasso di tempo a partire dal 2009 (tant’e’ che la parte civile aveva deciso di trasferirsi altrove) e della conseguente natura permanente delle condotte, condotte che sono cessate alla data di pronuncia della sentenza in data 29/96/2018 e, dunque, la prescrizione dei reati non era affatto maturata.
Peraltro, il ricorso che non allega una diversa data di cessazione della permanenza e’ anche generico.
6. Quanto al reato di cui all’articolo 650 cod. pen. per la mancata ottemperanza all’ordinanza del Sindaco che imponeva l’esecuzione di opere necessarie al fine di contenimento del rumore, in atto alla data del (OMISSIS) (capo c), la sentenza impugnata ha dato atto che il (OMISSIS) aveva solo parzialmente e tardivamente (nel 2014) dato adempimento a quanto richiesto (apposizione di una cappa con filtri per aspirare i fumi prodotti dalla pizzeria) e dunque l’inottemperanza perdurava alla data di pronuncia della sentenza. Ora il ricorrente sollecita una rivalutazione del merito allegando l’adempimento all’ordinanza che non e’ consentita in questa sede in presenza di motivazione che non appare ne’ carente ne’ manifestamente illogica.
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen.. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Il ricorrente deve, altresi’, essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile (OMISSIS) che si liquidano in complessive Euro 3510,00 oltre spese generali e accessori di legge. In assenza dell’impugnazione della parte civile, non e’ accoglibile la richiesta, avanzata dalla stessa, di subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento dei danni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna altresi’ il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (OMISSIS) per il presente grado di giudizio che liquida in Euro 3510,00 oltre spese generali e accessori di legge.
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