Art. 27 c.p.p. e la motivazione “per relationem”

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 14 dicembre 2018, n. 56455.

La massima estrapolata:

L’art. 27 c.p.p. impone al giudice competente di pronunciarsi entro 20 giorni dalla trasmissione degli atti da parte del giudice dichiaratosi incompetente in maniera autonoma su tutti i presupposti per l’adozione del titolo restrittivo, ma gli consente di motivare “per relationem”, ossia facendo riferimento alle motivazioni già espresse dal precedente giudice, salvo non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del p.m.

Sentenza 14 dicembre 2018, n. 56455

Data udienza 4 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. GIANESINI Maurizi – rel. Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/07/2018 del TRIB. LIBERTA’ di CATANIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MAURIZIO GIANESINI;
sentite le conclusioni del PG Dott. LUIGI ORSI;
Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di SIRACUSA ha proposto ricorso per Cassazione contro l’ordinanza con la quale il Tribunale di CATANIA, in sede di riesame, ha annullato il provvedimento genetico dispositivo degli arresti domiciliari di (OMISSIS) in riferimento alle imputazioni preliminari relative ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 e L. n. 895 del 1967, articoli 2 e 7 (capi A,B,C ed F della originaria imputazione provvisoria).
2. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, per violazione di legge penale processuale ex articolo 606 c.p.p., comma 1 lettera c e ha sostenuto che il Gip di SIRACUSA ben poteva limitarsi a richiamare, facendole proprie, le considerazioni in tema di gravita’ indiziaria e di esigenze cautelari gia’ esplicitate nella misura cautelare originaria, come del resto sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di legittimita’, dato che si trattava qui di richiamare valutazioni gia’ svolte da un precedente organo giurisdizionale e non gia’ quelle segnalate in sede di seconda richiesta cautelare dal Pubblico ministero di Siracusa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del Pubblico ministero e’ fondato e l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.
2. Va premesso in linea di fatto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, in data 9 maggio 2018, aveva emesso nei confronti del (OMISSIS) una misura cautelare della custodia in carcere per i reati indicati piu’ sopra e che il Tribunale di CATANIA, in sede di riesame, aveva dichiarato l’incompetenza territoriale del Gip in quanto i reati non rientravano tra quelli di competenza distrettuale ex articolo 51 c.p.p., comma 3 bis e ha contestualmente sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
2.1 Il Pubblico ministero di Siracusa, cui gli atti erano nel frattempo pervenuti, ha chiesto la misura cautelare degli arresti domiciliari al Giudice per le indagini preliminari della stessa citta’ e quest’ultimo, con l’ordinanza oggetto di successivo riesame, ha emesso la correlativa misura cautelare motivando per relationem rispetto alla precedente misura emessa dal Gip di Catania sia sotto il profilo della gravita’ indiziaria sia sotto quello delle esigenze cautelari.
2.2 L’ordinanza cautelare del Gip di Siracusa e’ stata oggetto di richiesta di riesame e il Tribunale di Catania, con l’ordinanza oggi alla valutazione della Corte di Cassazione, ha annullato l’ordinanza genetica dispostiva degli attesti domiciliari osservando che il Gip non aveva osservato i principi ripetutamente affermati dalla Corte di legittimita’ in ordine alle condizioni legittimanti la motivazione “per relationem” che si traducevano in un doveroso vaglio di congruita’ della motivazione dell’ordinanza del Giudice dichiaratosi incompetente, integralmente recepita e fatta propria dal Giudice di Siracusa senza alcun autonomo apporto critico.
2.3 Il ricorrente ha sostanzialmente lamentato una violazione di legge processuale sottolineando che il Giudice per le indagini preliminari di Siracusa ben poteva assolvere all’onere motivazionale anche con il richiamo pedissequo agli argomenti spesi nella motivazione della ordinanza del Giudice incompetente.
3. Il tema critico proposto dal Pubblico ministero ricorrente risulta fondato.
3.1 La Corte di Cassazione, infatti, (si veda Cass. Sez. 2, 2/2/2016 n. 11460, P.M. in proc. Di Pietro, Rv 266557, a conclusione di una giurisprudenza univoca sul punto) ha avuto modo di osservare che l’articolo 27 c.p.p. impone al giudice competente di esprimersi, nel termine di venti giorni dalla pronuncia del giudice dichiaratosi incompetente, in maniera autonoma su tutti i presupposti per l’adozione del titolo restrittivo, ma consente allo stesso di motivare facendo rinvio alle valutazioni gia’ espresse dal precedente giudice, dichiaratosi incompetente, su tutti i presupposti per la adozione del titolo restrittivo.
3.2 Nulla impedisce, infatti, al giudice competente di motivare “per relationem” con riferimento alla ordinanza del giudice dichiaratosi incompetente, sempre che non sia mutata la contestazione in diritto o la rappresentazione degli elementi di fatto nella richiesta del pubblico ministero” e cio’ sia in ragione dei tempi brevissimi di emissione del provvedimento da parte del giudice competente, che della stessa natura del provvedimento emesso dal giudice incompetente, pur sempre giudice terzo rispetto alla richiesta del pubblico ministero.
3.3 Nel caso in esame, i reati per i quali la misura cautelare e’ stata richiesta dal Pubblico ministero di Siracusa sono gli stessi oggetto della precedente misura emessa dal Giudice incompetente per territorio e identici sono anche gli elementi di fatto rappresentati dall’organo della Pubblica accusa a sostegno della rinnovata richiesta cautelare; dal canto suo, poi, il Giudice per le indagini preliminari di Siracusa, con la motivazione per relationem di cui si e’ detto, ha comunque dato atto della congruita’ del nuovo provvedimento rispetto alle necessarie esigenze giustificative dello stesso e ha poi consentito il controllo dell’iter logico-giuridico posto alla base del nuovo titolo cautelare, come espressamente richiesto da Cass. Sez. 3, 29/1/2015 n. 20568, Verdone, Rv 263744.
4. L’ordinanza impugnata va quindi annullata e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di CATANIA per nuovo esame, che avra’ ad oggetto i motivi di cui ai numeri 2 e 3 della originale richiesta di riesame relativi, per un verso, alla gravita’ indiziaria e, per l’altro, alle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Avv. Renato D’Isa

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