Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 28 novembre 2018, n. 53373.
La massima estrapolata:
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell’intestatario fiduciario di quote societarie che non ottemperi all’obbligo di ritrasferirle al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto il fiduciario ha la proprietà effettiva dei beni e non la mera detenzione ed inoltre le quote societarie, in quanto beni immateriali, non rientrano nella nozione penalistica di cosa mobile, così come definita dall’art. 624, comma secondo, cod. pen.
Sentenza 28 novembre 2018, n. 53373
Data udienza 9 ottobre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente
Dott. VERGA Giovanna – Consigliere
Dott. PELLEGRINO Andrea – rel. Consigliere
Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere
Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall’avv. (OMISSIS), parte civile;
nel procedimento a carico di (OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentato e assistito dall’avv. (OMISSIS), d’ufficio e di (OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentato e assistito dall’avv. (OMISSIS), di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale, n. 3365/2015, in data 10/05/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dr. Di Nardo Marilia che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
sentita la discussione del difensore, della parte civile, avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali del grado, nella misura di Euro 4.900,00 oltre accessori di legge;
sentita la discussione del difensore dell’imputati (OMISSIS), avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 10/05/2017, la Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 15/12/2014 che aveva assolto (OMISSIS) dal reato di appropriazione indebita aggravata continuata nonche’ (OMISSIS) e lo stesso (OMISSIS) anche dal reato di violenza privata per insussistenza del fatto.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse della parte civile (OMISSIS), viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del reato di appropriazione indebita: tale conclusione viene basata sull’erroneo presupposto che le quote societarie sono beni immateriali non passibili di “appropriazione” e che – altrettanto erroneamente – non vi sarebbe alcuna interversione nel possesso, poiche’ le quote sarebbero state sempre ed esclusivamente intestate al (OMISSIS).
La sentenza, inoltre, si rivela gravemente contraddittoria laddove ha ritenuto che quest’ultimo detenesse fiduciariamente le quote per conto della parte civile, avendo le risultanze istruttorie dimostrato esattamente il contrario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza del reato di appropriazione indebita di beni (nella specie, di quote societarie) appartenenti a (OMISSIS), nonche’ l’interversione del possesso essendo state le quote sociali sempre intestate a (OMISSIS) e (OMISSIS), di tal che “la mancata ottemperanza ai dedotti accordi (peraltro non volti all’intestazione di quote societarie ad (OMISSIS), secondo le deposizioni di (OMISSIS) e (OMISSIS)) integrava al piu’ un inadempimento civilistico”.
2.1. Peraltro, si e’ ritenuto che, quand’anche si fosse ritenuto provato che il (OMISSIS) sia stato l’intestatario fiduciario delle quote delle societa’ a responsabilita’ limitata in questione, ugualmente secondo il condivisibile orientamento della Corte territoriale – non si sarebbe potuto ritenere integrato il reato di appropriazione indebita, atteso che, in ossequio alla consolidata giurisprudenza di legittimita’ non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell’intestatario fiduciario che non ottemperi all’obbligo di ritrasferire i beni immateriali intestati al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto il fiduciario ha la titolarita’ reale dei beni (Sez. 2, n. 46102 del 28/10/2015, P.C. in proc. Rizzello, Rv. 265239).
2.2. Invero, il negozio fiduciario si realizza mediante il collegamento di due negozi: l’uno di carattere esterno, realmente voluto e con efficacia verso i terzi, e l’altro di carattere interno – pure esso effettivamente voluto – ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del primo negozio, ed in virtu’ del quale il fiduciario e’ tenuto a ritrasferire il bene al fiduciante o ad un terzo. Pertanto, la intestazione fiduciaria di titoli, integra gli estremi della interposizione reale di persona, per effetto della quale l’interposto acquista – a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata – la titolarita’ delle azioni o delle quote, pur essendo, in virtu’ del rapporto interno con l’interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonche’ a ritrasferire i titoli a quest’ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario (Cass. civ., Sez. 2, 06/05/2005, n. 9402).
3. Nessun dubbio, poi, puo’ sussistere sul fatto che le quote societarie, proprio in considerazione della loro natura di bene immateriale, non rientrino nella nozione tipica di “cosa mobile” (Sez. 2, n. 20647 del 11/05/2010, P.G. e P.C. in proc. Corniani, Rv. 247270, in fattispecie relativa all’appropriazione di disegni e progetti industriali coperti da segreto in relazione ai quali la Corte ha ritenuto sussistere il reato di appropriazione indebita solo con riguardo ai documenti che li rappresentavano).
3.1. Invero, la lettera e lo spirito dell’articolo 646 c.p., non consentono altro oggetto materiale che denaro od altra cosa mobile (sulla non estensione del concetto di “cosa mobile” anche a beni immateriali v., ad es. Sez. 2, n. 36592 del 26/09/2007, Trementozzi e altri, Rv. 237807; in generale, sul concetto di cosa mobile a fini penalistici, v. altresi’ Sez. 2, n. 9802 del 07/05/1984, Dagrada, Rv. 166566; Sez. 1, n. 8514 del 12/02/1974, Rossi, Rv. 128491).
3.2. Per cosa mobile – secondo la nozione desumibile, nella sua massima estensione, dall’articolo 624 cpv. c.p. – deve intendersi qualsiasi entita’ di cui in rerum natura sia possibile una fisica detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione, e che a sua volta possa spostarsi da un luogo ad un altro o perche’ ha l’attitudine a muoversi da se’ oppure perche’ puo’ essere trasportata da un luogo ad un altro o, ancorche’ non mobile ab origine, resa tale da attivita’ di mobilizzazione ad opera dello stesso autore del fatto, mediante sua avulsione od enucleazione. In altre parole, la nozione penalistica di cosa mobile non coincide con quella civilistica, rivelandosi per certi aspetti piu’ ridotta e, per altri, piu’ ampia: e’ piu’ ridotta, laddove non considera cose mobili le entita’ immateriali come, appunto, le opere dell’ingegno e i diritti soggettivi – che, invece, l’articolo 813 c.c., assimila ai beni mobili; e’ piu’ ampia, laddove comprende beni che, originariamente immobili o costituenti pertinenze di un complesso immobiliare (queste ultime assoggettate dall’articolo 818 c.c., al regime dei beni immobili), siano mobilizzati, divenendo quindi asportabili e sottraibili e, pertanto, potenzialmente oggetto di appropriazione. Ulteriore conferma di cio’ si desume – come sopra si e’ accennato – dall’articolo 624 cpv. c.p., che considera cosa mobile anche l’energia, elettrica o di altra natura, munita di valore economico. Ma, come si e’ visto, il legislatore non si e’ spinto oltre, mantenendo costante il requisito di base della naturalistica fisicita’ della cosa mobile nella sua accezione penalistica, ne’ il principio di stretta legalita’ consente di estendere ulteriormente la nozione anche alla proprieta’ industriale.
3.3. Inconferente, infine, deve ritenersi l’evocazione difensiva del precedente giurisprudenziale che ha riconosciuto che anche i beni immateriali, se dotati di un diretto ed intrinseco valore economicamente apprezzabile, potrebbero essere suscettibili di appropriazione (Sez. 6, n. 33031 del 09/05/2018, Froio, Rv. 273775).
In realta’, il principio in parola e’ stato affermato con riferimento a (diversa) fattispecie di reato (peculato) ed in relazione, con riferimento all’oggetto, ad una banca dati informatica contenente l’anagrafe dei contribuenti di un Comune, predisposta dal concessionario del servizio di riscossione, che, in base alla previsione contrattuale, doveva essere restituita all’ente dopo la risoluzione del rapporto: bene – quello della banca dati informatica – avente certamente un valore economico, trattandosi, in ultima analisi, di documenti intesi nella loro cartacea fisicita’ non separabile dall’intrinseco valore economico consistente nella sintesi delle informazioni tecniche in essi contenuta, caratteristiche – queste che, invece, anche da un punto di vista strettamente morfologico, non si rinvengono nelle quote societarie.
4. Per il resto, le doglianze in ordine alla struttura della motivazione si presentano manifestamente infondate in quanto le stesse mirano a proporre al giudice di legittimita’ un’inammissibile lettura alternativa delle emergenze processuali. Il vizio di motivazione, per superare il vaglio di ammissibilita’, non deve essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicita’ manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
4.1. E’ noto infatti che il perimetro della giurisdizione di legittimita’ e’ limitato alla rilevazione delle illogicita’ manifeste e delle carenze motivazionali, ovvero di vizi specifici del percorso argomentativo, che non possono dilatare l’area di competenza della Suprema Corte fino a comprendere la rivalutazione dell’interno compendio indiziario. Le discrasie logiche e le carenze motivazionali per essere rilevanti devono, inoltre, avere la capacita’ di essere decisive, ovvero idonee ad incidere il compendio indiziario, incrinandone la capacita’ dimostrativa. Il vizio di motivazione per superare il vaglio di ammissibilita’ non deve dunque essere diretto a censurare genericamente la valutazione di colpevolezza, ma deve invece essere idoneo ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, sia esso identificabile come illogicita’ manifesta della motivazione, sia esso inquadrabile come carenza od omissione argomentativa; quest’ultima declinabile sia nella mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia nella carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato.
4.2. Nel caso di specie, il ricorrente piuttosto che rilevare vizi decisivi della motivazione si limitava a offrire una interpretazione degli elementi di prova raccolti diversa da quella fatta propria dalla Corte territoriale, in contrasto palese con le indicate linee interpretative.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende.
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