Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 ottobre 2021| n. 27863.
Appello e nozione di specificità delle censure.
L’articolo 342 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non occorrendo tuttavia l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In particolare, il richiamo, contenuto nella norma in esame, alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché, quanto viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice ed indicando il perché queste siano censurabili (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità pronunciato ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ. nei confronti della società concessionaria, in relazione a danni subiti alla vettura da parte di un automobilista in conseguenza di un sinistro autostradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione del giudice d’appello la quale aveva dichiarato inammissibile il gravame ex articolo 342 cod. proc. civ.; nella circostanza, infatti, la decisione impugnata, osserva il giudice di legittimità, non ha fatto corretta applicazione dell’articolo 342 cod. proc. civ., affermando l’esistenza di un onere, a carico della parte appellante, in forza del quale essa, “…in relazione ai singoli passi della sentenza impugnata non condivisi…”, non solo “…indichi con inequivocabile nettezza i motivi dell’evidenziato dissenso…”, ma proponga pure “…un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado…”). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3° maggio 2018, n. 13535; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).
Ordinanza|12 ottobre 2021| n. 27863. Appello e nozione di specificità delle censure
Data udienza 20 aprile 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Risarcimento danno – Autostrade – Appello – Censure aspecifiche ex art. 342 cpc – Nozione di specificità delle censure – Sussistenza del vizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13950-2020 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 381/2019 del TRIBUNALE di VASTO, depositata il 06/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO.
Appello e nozione di specificità delle censure
RITENUTO IN FATTO
– che la societa’ (OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 381/19, del 6 dicembre 2019, del Tribunale di Vasto, che – dichiarando inammissibile l’appello da essa esperito avverso la sentenza n. 90/18, del 23 marzo 2018, del Giudice di pace di Vasto – ha confermato la condanna dell’odierna ricorrente a risarcire il danno subito da (OMISSIS) in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 28 novembre 2016 sull’Autostrada A14, in agro del Comune di San Giovanni Teatino;
– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio dal (OMISSIS), il quale assumeva la responsabilita’ di essa societa’ (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 2051 c.c., in relazione ai danni subiti dalla propria autovettura con riferimento al suddetto sinistro;
– che accolta dal primo giudice la domanda risarcitoria, il gravame esperito dalla convenuta soccombente veniva dichiarato inammissibile, ex articolo 342 c.p.c.;
– che avverso la sentenza del Tribunale di Vasto ricorre per cassazione la societa’ (OMISSIS), sulla base – come detto – di un unico motivo;
– che esso denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullita’ della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c., dolendosi della errata pronuncia di inammissibilita’ del gravame resa dal giudice di secondo grado, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione alla corretta interpretazione della norma suddetta, e dunque del requisito della specificita’ dei motivi di appello;
– che e’ rimasto solo intimato il (OMISSIS);
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alla ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio per il 20 aprile 2021.
Appello e nozione di specificità delle censure
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va accolto;
– che risulta, infatti, fondato il solo motivo proposto, che denuncia la nullita’ della sentenza, conseguente ad “error in procedendo” per violazione dell’articolo 342 c.p.c.;
– che tale articolo, come pure l’articolo 434 c.p.c., vanno “interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, precisando, pero’, come a tal fine non “occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un., sent. 16 novembre 2017, n. 27199, Rv. 645991-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018, n. 13535, Rv. 648722-01);
– che, invero, “il richiamo, contenuto nei citati articoli 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio”, giacche’ quanto “viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che e’ in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – e’ che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual e’ il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perche’ queste siano censurabili”, il tutto, inoltre, “senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 27199 del 2017, cit.);
– che, d’altra parte, la “specificita’ dei motivi di appello presuppone la specificita’ della motivazione della sentenza impugnata” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 24 aprile 2019, n. 11197, Rv. 653588-01), nel senso che la prima va sempre “commisurata all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice” (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15790, Rv. 641584-01), sicche’ l’appellante “che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado puo’ limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove gia’ raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive gia’ svolte in primo grado, senza che cio’ comporti di per se’ l’inammissibilita’ dell’appello”, e cio’ in quanto, sostenere il contrario, “significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un “quid novi” rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che – a tacer d’altro – non sarebbe coerente col divieto di “nova” prescritto dall’articolo 345 c.p.c.” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 8 febbraio 2018, n. 3115, Rv. 648034-01; nello stesso, nuovamente in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 novembre 2020, n. 24464, Rv. 659759-01);
– che, nel caso di specie, i motivi di gravame di societa’ (OMISSIS) censuravano la decisione del primo giudice non solo per aver negato che l’allora convenuta avesse fornito la prova del caso fortuito, idonea ad escludere l’applicazione dell’articolo 2051 c.c., ma pure per il palese travisamento dei fatti e la mancata completa verifica degli elementi di prova documentali in atti (circostanze, queste, tutte rilevanti a mente dell’indirizzo giurisprudenziale appena citato, che correla l’onere di specificita’ dei motivi di appello alla specificita’ della motivazione della sentenza di primo grado in punto di apprezzamento delle risultanze istruttorie);
– che la decisione oggi impugnata, pertanto, non ha fatto corretta applicazione dell’articolo 342 c.p.c., affermando l’esistenza di un onere, a carico della parte appellante, in forza del quale essa, “in relazione ai singoli passi della sentenza impugnata non condivisi”, non solo “indichi con inequivocabile nettezza i motivi dell’evidenziato dissenso”, ma proponga pure “un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado”;
– che la sentenza, dunque, va cassata, rinviando al Tribunale di Vasto, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito del proposto gravame, ritenuto, a torto, inammissibile ex articolo 342 c.p.c.;
– che nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio, essendo rimasto il (OMISSIS) solo intimato.
P.Q.M.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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