Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 1 luglio 2020, n. 13293.
La massima estrapolata:
Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Ordinanza 1 luglio 2020, n. 13293
Data udienza 6 febbraio 2020
Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Declaratoria d’inammissibilità dell’appello per aspecificità – Erroneità – Sussistenza della specificità dei motivi – Pronuncia del giudice nel merito dopo la questione pregiudiziale – Esclusione d’ impugnazione del merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12062-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5423/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CIGNA MARIO.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, l’ (OMISSIS) SpA, quale Impresa Designata per la Regione Campania della gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti, iure proprio e iure hereditatis, per il decesso del loro congiunto (OMISSIS) (figlio dei coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) e fratello di (OMISSIS)), avvenuto a seguito di incidente stradale verificatosi il 25-4-2003 in Cusano Mutri, allorche’ il detto congiunto, mentre era alla guida della propria moto Aprilia sulla (OMISSIS), era stato urtato sulla sx da un veicolo rimasto ignoto, con conseguente caduta ed impatto presso lo spigolo di un fabbricato posto sulla dx rispetto alla propria direzione di marcia.
Con sentenza 71/2012 l’adito Tribunale rigetto’ la domanda, con compensazione delle spese di lite.
Con sentenza 5423/2018 la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dagli attori, con condanna degli stessi al pagamento delle spese di lite; in particolare la Corte territoriale ha rilevato -ex articolo 342 c.p.c.- una carenza di specificita’ delle formulate censure; al riguardo la Corte, dopo avere chiarito che la specificita’ dei motivi di gravame impone che alle argomentazioni della sentenza impugnate vengano contrapposte quelle dell’appellante dirette ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ha ritento che nella fattispecie in esame gli appellanti si erano limitati a riproporre a base dell’impugnazione le stesse argomentazioni precedentemente sviluppate nel corso del procedimento di primo grado gia’ disattese dal Giudicante, senza contrapporre al ragionamento svolto dalla sentenza impugnata valide e pertinenti argomentazioni volte a confutarlo; la Corte ha poi precisato che, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, il primo Giudice aveva correttamente ed accuratamente valutato le risultanze processuali, rimarcando l’insufficienza ed inidoneita’ probatoria delle stesse (anche a livello meramente indiziario) a confermare la dinamica del sinistro come dedotta dagli attori, con specifico riferimento alla circostanza (da dimostrare con particolare rigore in sinistri per i quali, come nella specie, la liquidazione e’ a carico del Fondo) che l’incidente sia avvenuto con il contributo causale di un veicolo pirata.
Avverso detta sentenza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato anche da successiva memoria.
(OMISSIS) SpA non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti, denunziando -ex articolo 360 c.p.c., n. 4-nullita’ della sentenza o del procedimento per falsa applicazione dell’articolo 342 c.p.c. e “violazione del c.d. diritto vivente della S.C. in subiecta materia”, si dolgono che la Corte territoriale abbia dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificita’ dei relativi motivi, senza tuttavia considerare che l’impugnazione deve si’ contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati, ma che non occorre l’utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione; nella specie con l’atto di appello, declinato per lo piu’ in punto di fatto, veniva demandata alla Corte una rivalutazione delle risultanze istruttorie e veniva contrapposta, passo per passo, alla visione del Giudice di primo grado quella degli appellanti, al fine di fare corretta applicazione dell’articolo 2729 c.c., la cui violazione era stata specificamente denunciata.
Il motivo e’ fondato.
Va preliminarmente precisato che correttamente il ricorrente ha incentrato il motivo di ricorso sulla pronuncia della Corte d’Appello di inammissibilita’ del gravame ex articolo 342 c.p.c., senza contrastare le ragioni di infondatezza successivamente sommariamente illustrate dalla stessa Corte territoriale.
Al riguardo va, invero, ribadito che, come gia’ precisato da Cass. S.U. 3840/2007, “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita’…, con la quale si e’ spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnare; conseguentemente e’ ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e’ viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (conf., tra le tante, Cass. 101/2017).
In relazione, quindi, alla pronuncia d’inammissibilita’ dell’appello per carenza di specificita’ dei motivi, va evidenziato che, come precisato da cass. 27199/2017, “gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nella specie, come appare evidente dagli atti di causa, gli appellanti con il gravame, sia pur senza formule sacramentali, hanno inteso contrastare il giudizio del primo Giudice in ordine alla non gravita’ precisione e concordanza delle presunzioni semplici con il relativo motivo di gravame, con il quale viene denunciata la violazione dell’articolo 2729 c.c., raffrontando specificamente le ragioni addotte dal primo Giudice per sostenere la carenza probatoria con la propria valutazione degli esiti istruttori.
La Corte territoriale, pertanto, nel caso in esame, in contrasto con il su esposto principio, ha erroneamente dichiarato inammissibile l’appello ex articolo 342 c.p.c., pervenendo poi, dopo essersi spogliata della potestas iudicandi, a valutare in merito in modo sommario infondato l’appello, raggiungendo in tal modo i
risultato, non consentito, di esimersi dal prendere in considerazione analiticamente i vari aspetti della proposta doglianza.
In conclusione, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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