Appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 maggio 2022| n. 16605.

Appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti

L’appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive già svolte in primo grado, senza che ciò comporti di per sé l’inammissibilità dell’appello. Sostenere il contrario, infatti, significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un “quid novi” rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che, a tacer d’altro, non sarebbe coerente col divieto di “nova” prescritto dall’art. 345 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., l’appello proposto dal ricorrente contro la decisione resa in prime cure, rilevando che quest’ultimo si era limitato ad invocare una nuova valutazione delle difese svolte in primo grado senza sottoporre ad autonoma critica le argomentazioni rese dal tribunale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 9 febbraio 2022, n. 4128; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 luglio 2021, n. 21401; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24464; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 28 ottobre 2020, n. 23781; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 febbraio 2018, n. 3115).

Ordinanza|23 maggio 2022| n. 16605. Appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti

Data udienza 7 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti – Giudice di primo grado – Richiesta al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte – Sottoposizione delle argomentazioni difensive già svolte in primo grado – Inammissibilità dell’appello – Esclusione – L. 134/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16270/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 710/2019 depositata il 27/03/2019.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 07/04/2022 dal Consigliere Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1 . (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) spa, con la quale aveva stipulato una polizza per il rischio infortuni che prevedeva la rimessione ad arbitri (cd. perizia contrattuale) delle controversie eventualmente insorte fra le parti in ordine all’entita’ delle conseguenze del sinistro, per sentir annullare il lodo arbitrale irrituale, emesso in data 20/3/2013, con il quale i postumi permanenti indennizzabili derivatigli da una caduta occorsagli in data (OMISSIS), erano stati quantificati nella misura del 20%.
Il Tribunale di Firenze adito rigetto’ la domanda, ritenendo che il collegio arbitrale si fosse attenuto alle previsioni contrattuali.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 27.3.2019, ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., l’appello proposto da (OMISSIS) contro la decisione, rilevando che l’appellante si era limitato ad invocare una nuova valutazione delle difese di primo grado senza sottoporre ad autonoma critica le argomentazioni del tribunale.
2. (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidandosi a due motivi illustrati da memoria. La soc. (OMISSIS) spa ha svolto le proprie difese depositando controricorso e memoria illustrativa

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 342 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4; assume che nell’atto di appello erano indicate in modo non equivoco le doglianze proposte contro la pronuncia di primo grado e lamenta l’erroneita’ della sentenza impugnata, atteso che l’articolo 342 cit., non esige dall’appellante alcun progetto alternativo di sentenza ne vacui formalismi.
1.1 Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, sempre in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Corte di Appello reso una motivazione apparente laddove ha ritenuto non censurabile, alla stregua del mandato ricevuto dagli arbitri, la valutazione dagli stessi compiuta dei postumi derivatigli dall’infortunio.
2 Il primo motivo e’ fondato.
2.1 In materia di specificita’ dei motivi di appello, a seguito della modificazione dell’articolo 342 c.p.c., operata dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, e’ intervenuto l’arresto delle Sezioni Unite che, con la sentenza n. 27199 del 2017, hanno enunciato il seguente principio “gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversita’ rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”.
2.2 E’ stato, inoltre, precisato dalla successiva giurisprudenza di legittimita’ che l’appellante “che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado puo’ limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove gia’ raccolte e sottoporgli le argomentazioni difensive gia’ svolte in primo grado, senza che cio’ comporti di per se’ l’inammissibilita’ dell’appello”, e cio’ in quanto sostenere il contrario, “significherebbe pretendere dall’appellante di introdurre sempre e comunque in appello un quid novi rispetto agli argomenti spesi in primo grado, il che – a tacer d’altro – non sarebbe coerente col divieto di nova prescritto dall’articolo 345 c.p.c.” (cfr. Cass. 3115/2018, 24464/2020, 23781/2020,21401/2021e 4128/2022).
2.3 D’altra parte, come ha giustamente posto in luce l’ordinanza n. 10916 del 2017, e’ una regola generale quella per cui le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un’ipotesi residuale. Ne’ deve dimenticarsi che le Sezioni Unite hanno gia’ ribadito, nella sentenza n. 10878 del 2015, che la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha chiarito in piu’ occasioni che le limitazioni all’accesso ad un giudice sono consentite solo in quanto espressamente previste dalla legge ed in presenza di un rapporto di proporzionalita’ tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito (v., tra le altre, la sentenza CEDU 24 febbraio 2009, in causa C.G.I.L. e Cofferati contro Italia).
2.4 Nel caso di specie, la Corte d’appello di Firenze ha dichiarato l’inammissibilita’ del gravame senza attenersi ai principi giurisprudenziali di cui si e’ appena dato conto.
2.5 Secondo quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, il Tribunale di Firenze aveva rigettato la domanda di annullamento del lodo arbitrale irrituale, (emesso, secondo la prospettazione dell’attore, in violazione dei patti contenuti nella polizza) assumendo che gli arbitri avevano correttamente ridotto al 20% la percentuale di invalidita’ permanente (determinata nella misura del 25%) derivata al (OMISSIS) dall’infortunio, atteso che questi era gia’ portatore di un’invalidita’ indotta da una pregressa patologia e che, secondo il testo coordinato delle clausole n. 3.1 e 5.2. della polizza, non era indennizzabile l’eventuale aggravamento delle condizioni preesistenti cagionato dal sinistro.
2.6 Cosi’ compendiate le argomentazioni della sentenza di primo grado, l’appellante altro non poteva fare se non criticare l’interpretazione del testo coordinato degli articoli 3.1 e 5.2 delle condizioni della polizza posta a base della decisione del Collegio Arbitrale e del Tribunale di Firenze.
E in effetti, dall’esame degli atti, si evince che era proprio questa la censura mossa col gravame alla sentenza di primo grado, avendo (OMISSIS) rilevato come il grado di invalidita’ del 25% accertato fosse conseguenza esclusiva dell’infortunio e come, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, gli arbitri non si fossero attenuti al mandato ricevuto, avendo ridotto detta percentuale, in ragione della patologia preesistente, in base ad una personale (oltre che errata) interpretazione delle clausole contrattuali che non era loro consentita.
2.7 Il motivo dell’appello che secondo quanto affermato in sentenza “si limita a riproporre una personale interpretazione delle condizioni della polizza” contiene in realta’ la chiara individuazione della questione e dei punti contestati della sentenza impugnata.
3 Il secondo motivo e’ inammissibile per carenza di interesse, essendo rivolto avverso la seconda parte della motivazione della sentenza impugnata (nella quale la corte d’appello ha ritenuto, nel merito, che gli arbitri si fossero attenuti al mandato ricevuto e che percio’ la loro decisione fosse incensurabile) che e’ priva di effetti giuridici.
3.3 Al riguardo deve darsi continuita’ all’orientamento alla stregua del quale, qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita’ (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con cui si sia spogliato della potestas iudicandi sul merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnare tale statuizione, sicche’ e’ ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale, mentre e’ inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (cfr., fra molte, Cass. nn. 17004/2015 e 23781/2020).
3.4 In accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza va cassata, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, per l’esame del merito e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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