Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16222.
Appalto le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti
In tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d’opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l’esecuzione migliore ovvero a regola d’arte dell’appalto o, comunque, rientrino nel piano dell’opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualità distinta da quella dell’opera originaria, pur se ad essa connessi, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicché, nel primo caso, l’appaltatore è, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto.
Ordinanza|| n. 16222. Appalto le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti
Data udienza 27 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: APPALTO PRIVATO – ESECUZIONE DELL’OPERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere
Dott. TRAPUZZANO Cesare – rel. Consigliere
Dott. AMATO Cristina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 25532/2018) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), nel cui studio in (OMISSIS), ha eletto domicilio;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 173/2018, pubblicata il 31 gennaio 2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 aprile 2023 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..
Appalto le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti
FATTI DI CAUSA
1.- Con atto di citazione notificato il 30 novembre 2001, (OMISSIS), quale titolare dell’omonima impresa individuale di costruzioni edili, conveniva, davanti al Tribunale di Chieti (Sezione distaccata di Ortona), (OMISSIS), al fine di sentire condannare la convenuta, quale committente dei lavori di ristrutturazione di due fabbricati di sua proprieta’, siti in (OMISSIS), al pagamento della somma residua di Euro 15.852,92, dovuta a titolo di corrispettivo per gli ulteriori lavori eseguiti non compresi nell’oggetto dell’appalto stipulato tra le parti il 23 settembre 1999.
Resisteva alla domanda (OMISSIS), la quale, in via riconvenzionale, chiedeva che l’appaltatore fosse condannato al pagamento della penale prevista in contratto per il ritardo registrato nell’esecuzione dei lavori commissionati.
Nel corso del giudizio era assunta la prova per interpello, erano escussi i testi ammessi, era disposta consulenza tecnica d’ufficio, anche in rinnovazione del precedente incarico peritale conferito.
Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 58/2011, depositata il 21 marzo 2011, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannava (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), della somma di Euro 18.719,06, all’esito del riconoscimento della penale di Euro 25.203,10 per l’accertato ritardo di sette mesi nell’esecuzione dei lavori, da cui era detratto per compensazione l’importo di Euro 6.409,04, a titolo di maggior compenso dovuto per l’esecuzione di lavori extracontrattuali.
2.- Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2011, proponeva appello (OMISSIS), il quale lamentava: che la somma liquidata per i lavori extracontrattuali eseguiti non corrispondesse alla loro effettiva entita’, pari ad Euro 11.450,63, alla stregua delle prove offerte e dei computi metrici elaborati dal direttore dei lavori; che la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della penale fosse stata erroneamente accolta, non tenendo conto del fatto che l’esecuzione di ulteriori lavori extra-contratto avrebbe determinato il sopravvenuto venir meno dell’originario termine stabilito per la consegna delle opere.
Si costituiva nel giudizio di impugnazione (OMISSIS), la quale chiedeva che l’appello principale fosse reietto e, in accoglimento dello spiegato appello incidentale, chiedeva che fosse riformata la statuizione del Giudice di primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto il diritto al compenso per gli invocati lavori extracontrattuali.
Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di L’Aquila, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva parzialmente l’appello principale e, per l’effetto, in riforma della pronuncia impugnata, condannava (OMISSIS) al pagamento, in favore di (OMISSIS), dell’importo di Euro 6.484,04, a titolo di compenso per i lavori extracontrattuali eseguiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, disconoscendo il diritto della committente a conseguire la penale invocata per il ritardo; respingeva altresi’ il proposto appello incidentale.
A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che doveva essere confermata la statuizione in ordine alla quantificazione del compenso spettante per i lavori extracontrattuali eseguiti, poiche’ nel contratto di appalto le prestazioni commissionate erano descritte in maniera generica e indeterminata, senza la debita indicazione delle categorie dei lavori da eseguire e dei corrispondenti prezzi unitari per le singole lavorazioni, sicche’, in mancanza di un computo metrico estimativo o di un preventivo, occorreva fare riferimento alla stima effettuata in sede di indagini peritali, per l’importo di Euro 6.484,04; b) che la commissione di lavori extracontrattuali, risultante dall’istruttoria espletata, aveva comportato il superamento del termine originariamente previsto per la consegna dei lavori stessi, in quanto gli ulteriori lavori disposti implicavano delle notevoli e importanti variazioni rispetto alle iniziali pattuizioni e dovevano essere eseguiti con priorita’ rispetto ai lavori contrattuali; c) che, pertanto, la penale per il ritardo prevista nell’appalto, rispetto alla scadenza del novembre 2000, non poteva conservare efficacia, poiche’ le parti, all’esito della previsione di lavori extracontrattuali, non avevano fissato un nuovo termine, sicche’ competeva al committente l’onere di fornire la prova della colpa dell’appaltatore ai fini del risarcimento del danno da ritardata consegna dell’opera; d) che l’appello incidentale spiegato doveva essere disatteso, poiche’ era stato dato conto dell’accertamento avvenuto circa l’esecuzione di lavori extracontrattuali, correttamente quantificati dal consulente tecnico d’ufficio nell’importo di Euro 6.484,04.
3.- Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, (OMISSIS). Ha resistito con controricorso l’intimato (OMISSIS).
4.- Le parti hanno depositato memorie illustrative.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1218 e 1665 c.c., con il conseguente difetto dei presupposti in diritto per l’integrazione del corrispettivo, per avere la Corte territoriale ritenuto eseguiti i lavori extracontrattuali in quanto tali, omettendo pero’ di verificare, ai fini del riconoscimento all’appaltatore della tutela contrattuale – e della connessa declaratoria del sopravvenuto venir meno del termine originariamente pattuito per la consegna dei lavori -, la sussistenza della sottesa pattuizione di detti lavori extra-contratto.
Ad avviso dell’istante, la Corte di merito non avrebbe rilevato la ricorrenza di una pattuizione dei supposti lavori extracontrattuali, ne’ in forma scritta, ne’ in forma verbale, ostando peraltro all’accertamento di un patto modificativo mediante prova orale, alla stregua dell’articolo 2723 c.c., proprio gli effetti – dirompenti sul piano dell’economia complessiva del rapporto, compresa la penale – che l’attore assumeva esserne derivati.
1.1.- Il motivo e’ infondato.
Si premette, al riguardo, che non risulta che nei gradi di merito la committente abbia specificamente disconosciuto la pattuizione dei lavori extra-contratto (e segnatamente per la carenza del vincolo formale del relativo accordo suppletivo), ma emerge, per converso, che l’appaltante si sia limitata a negare genericamente la spettanza di un compenso integrativo in ordine a tali lavori.
E, a fronte di questa contestazione, i giudici di merito hanno previamente accertato l’esistenza di una convenzione per l’esecuzione di lavorazioni extra-contratto, come risultante dall’istruttoria espletata e confermata in sede di stima all’esito delle indagini peritali svolte.
Sicche’ solo in sede di legittimita’ e’ stata eccepita la circostanza relativa al difetto di una sottesa pattuizione scritta circa l’esecuzione dei contestati lavori extracontrattuali, ai fini di ritenere inutilizzabile la prova testimoniale espletata ai sensi dell’articolo 2723 c.c..
Ne discende l’inammissibilita’ della censura, posto che, in tema di prova testimoniale, i limiti sanciti dagli articoli 2721, 2722 e 2723 c.c. non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che la prova deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l’inammissibilita’ in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullita’, ormai sanata, possa essere eccepita per la prima volta nel giudizio di legittimita’ (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18971 del 13/06/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 3956 del 19/02/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3959 del 13/03/2012; Sez. L, Sentenza n. 10206 del 01/10/1991; Sez. 2, Sentenza n. 5068 del 03/10/1979; Sez. 2, Sentenza n. 1517 del 22/05/1974).
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Ebbene, nel giudizio di impugnazione non e’ stato contestato il rilievo – ripreso anche dal Giudice d’appello – circa l’estensione della commissione anche a lavori ulteriori rispetto alle originarie previsioni contrattuali, per carenza di un riscontro documentale.
All’uopo, l’esistenza di tale accordo e’ stata, invece, legittimamente desunta dalle prove orali assunte.
1.2.- Ne’, peraltro, tale pattuizione sull’esecuzione di lavori extra-contratto esigeva la forma scritta ai fini della prova, a fronte della redazione per iscritto del contratto principale.
In proposito, occorre precisare che, in tema di appalto, le nuove opere richieste dal committente costituiscono varianti in corso d’opera ove, pur non comprese nel progetto originario, siano necessarie per l’esecuzione migliore ovvero a regola d’arte dell’appalto o, comunque, rientrino nel piano dell’opera stessa e, invece, sono lavori extracontrattuali se siano in possesso di una individualita’ distinta da quella dell’opera originaria, pur se ad essa connessi, ovvero ne integrino una variazione quantitativa o qualitativa oltre i limiti di legge, sicche’, nel primo caso, l’appaltatore e’, in linea di principio, obbligato ad eseguirle, mentre, nel secondo, le opere debbono costituire oggetto di un nuovo appalto (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 727 del 15/01/2020; Sez. 2, Sentenza n. 9767 del 12/05/2016; Sez. 1, Sentenza n. 18438 del 01/08/2013; Sez. 1, Sentenza n. 12416 del 07/07/2004; Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 14/06/2000; Sez. 1, Sentenza n. 1531 del 19/05/1972).
Ebbene, quando, nel corso o al termine dell’esecuzione del contratto d’appalto, l’appaltatore abbia realizzato lavori extracontrattuali, non si ricade nell’ambito dei patti aggiunti o contrari al contenuto dell’appalto, per i quali operi la limitazione probatoria sulla testimonianza di cui all’articolo 2723 c.c., avendo tale pattuizione la valenza di nuovo e autonomo contratto, avente ad oggetto lavori ulteriori rispetto all’originaria opera, che non ne costituiscono un completamento o uno sviluppo, ma integrano un’opera a se stante, ovvero quelli che comportano radicali modifiche alla natura dell’opera originaria.
Si tratta, dunque, di un appalto separato ed indipendente dal primo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 347 del 10/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 28622 del 03/10/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 24314 del 05/08/2022; Sez. 2, Sentenza n. 5935 del 25/05/1991; Sez. 1, Sentenza n. 473 del 27/02/1963; Sez. 1, Sentenza n. 2384 del 03/07/1958).
Ed invero, ricadono nell’ambito dei lavori extracontrattuali le seguenti tre categorie di interventi: a) i lavori richiesti dal committente, che non abbiano alcuna relazione con l’originaria opera appaltata, non costituendone un suo completamento o un suo sviluppo o una sua sostituzione, ma una mera aggiunta; b) i lavori che incidono in modo cosi’ radicale sull’opera commissionata, tanto da modificarne la natura, cioe’ l’essenza, a cui fa riferimento l’articolo 1661 c.c., comma 2; c) le opere modificative richieste, allorquando l’opera appaltata sia stata gia’ ultimata e accettata.
Infatti, i suddetti lavori non vanno ad incidere sulle clausole negoziali, sicche’ non rilevano, se non in via di fatto, ai fini del pattuito termine di consegna delle opere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23291 del 31/10/2014).
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Solo ove tali patti posteriori avessero avuto un’efficacia integrativa o avversativa del contenuto dell’originario contratto stipulato, senza avere alcuna autonomia negoziale, a fronte della stipulazione per iscritto del contratto (non richiesta ad substantiam) – e, dunque, riscontrabile in un documento, quale scrittura racchiudente una vera e propria convenzione -, di cui tali patti avrebbero costituito mera appendice con valenza accessoria, l’ammissione della prova testimoniale sarebbe stata subordinata alla previa valutazione della qualita’ delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza da cui potesse apparire verosimile che fossero state apportate aggiunte o modificazioni verbali all’unico contratto concluso, peraltro alla stregua di una valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimita’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11932 del 22/05/2006; Sez. 3, Sentenza n. 6109 del 20/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 10319 del 28/05/2004; Sez. 2, Sentenza n. 10969 del 20/12/1994; Sez. 2, Sentenza n. 10433 del 21/10/1993; Sez. 1, Sentenza n. 7660 del 01/08/1990; Sez. 3, Sentenza n. 6246 del 24/11/1981; Sez. 3, Sentenza n. 4287 del 25/09/1978; Sez. 3, Sentenza n. 3978 del 04/12/1974; Sez. 3, Sentenza n. 2842 del 03/10/1972; Sez. 3, Sentenza n. 768 del 21/03/1970; Sez. 1, Sentenza n. 2287 del 10/08/1963).
2.- Con il secondo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo, con la conseguente insussistenza dei presupposti in fatto per l’integrazione del corrispettivo, per avere la Corte distrettuale tralasciato di considerare la previsione contrattuale secondo cui l’impresa assuntrice si impegnava ad eseguire i lavori a corpo per la ristrutturazione dei due fabbricati siti in (OMISSIS), in base alle concessioni edilizie rilasciate, atti, questi ultimi, che – unitamente ai progetti – avrebbero incluso tutti i lavori poi eseguiti dall’appaltatore.
Al riguardo, l’istante obietta che, ove tali elementi fossero stati passati in rassegna e valutati, avrebbero indotto la Corte d’appello a ricomprendere i supposti lavori extracontrattuali nell’ambito di quelli a corpo, senza la previsione di un compenso aggiuntivo.
2.1.- La doglianza e’ infondata.
E cio’ perche’ nessuna omissione su accadimenti storico-naturalistici dirimenti ricorre nella fattispecie.
Ora, gli elementi addotti dall’istante non rilevano ai fini di escludere la spettanza del compenso per i lavori extracontrattuali realizzati.
Infatti, la natura autonoma della pattuizione attraverso la quale e’ stata concordata l’esecuzione di lavori extra-contratto – secondo quanto esposto scrutinando il primo motivo – esclude, a monte, che le clausole relative all’appalto principale, in ordine alla determinazione del corrispettivo dovuto, potessero incidere sulla misura del compenso dovuto in forza del nuovo appalto stipulato.
3.- Con il terzo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 1218, 1384 e 1665 c.c., con la conseguente insussistenza dei presupposti in diritto perche’ divenisse inefficace l’originario termine pattuito per la conclusione dell’opera, per avere la Corte di merito erroneamente interpretato le pronunce di questa Corte n. 7242/2001 e n. 20484/2011, cosi’ disconoscendo il diritto della committente al conseguimento della penale.
Sul punto, l’istante osserva che il termine contrattualmente previsto per la consegna dei lavori sarebbe venuto meno soltanto allorche’ i lavori extra-contratto concordati avessero comportato notevoli e importanti variazioni rispetto alle pattuizioni iniziali, stravolgendo il piano di detti lavori, e non gia’ per la sola previsione di lavori extracontrattuali, qualunque essi fossero.
Senonche’, nella fattispecie, i lavori extracontrattuali non avrebbero richiesto alcuna predisposizione di varianti, ne’ il conseguimento di alcun apposito titolo edilizio, ne’ si sarebbero consacrati in una scrittura modificativa dell’originario contratto d’appalto, con la conseguenza che non sarebbe venuto meno il termine originariamente pattuito per l’ultimazione dell’opera, in difetto di alcuna accertata correlazione tra i tempi di effettiva ultimazione dei lavori e l’esecuzione dei supposti lavori extracontrattuali.
4.- Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell’omesso esame di fatti decisivi, con la conseguente insussistenza dei presupposti in fatto per la perdita di efficacia dell’originario termine pattuito per la consegna dell’opera, per avere la Corte in sede di gravame trascurato di considerare, non solo l’ammontare di tali asseriti lavori extracontrattuali, pari al 25% del costo base, quanto soprattutto il quadro economico di detti lavori, di cui alle osservazioni tecniche all’elaborato peritale.
In base a tali osservazioni, ai fini dell’esecuzione dei lavori extra-contratto, sarebbero bastati pochi giorni, stante che, a fronte di un monte ore ipotetico di 235, tali ore avrebbero dovuto essere divise per otto ore giornaliere e per due operai.
4.1.- Le due censure – che possono essere affrontate congiuntamente, attesa la loro connessione logica e giuridica – sono inammissibili.
E cio’ perche’ il Giudice del gravame ha fatto buon governo del principio secondo cui, ove siano previsti in corso d’opera ulteriori interventi all’origine non programmati, che diano diritto ad un termine suppletivo, per la loro notevole importanza rispetto agli interventi iniziali, l’efficacia della penale per il ritardo originariamente pattuita cessa, salvo che le parti fissino, di comune accordo, un nuovo termine, al superamento del quale operera’ la penale stabilita per l’originario termine, mentre, in mancanza di un nuovo termine, grava sul committente che intenda conseguire il risarcimento del danno per la ritardata consegna dell’opera l’onere di fornire la prova delle concrete ricadute pregiudizievoli subite e della colpa dell’appaltatore (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 347 del 10/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 10475 del 31/03/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 36330 del 23/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 22620 del 10/09/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 21515 del 20/08/2019; Sez. 2, Sentenza n. 9152 del 02/04/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8405 del 26/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 20484 del 06/10/2011; Sez. 2, Sentenza n. 7242 del 28/05/2001; Sez. 2, Sentenza n. 2394 del 07/04/1986).
In merito, la Corte d’appello ha dedotto che i lavori extracontrattuali commissionati hanno comportato notevoli ampliamenti rispetto agli accordi iniziali, desumendo cio’ dal fatto che il relativo costo e’ stato considerevole rispetto al costo base dei lavori originariamente programmati, nonche’ dalla circostanza che parte di questi lavori dovesse essere eseguita con priorita’ rispetto ai lavori contrattuali.
Ne deriva che, a fronte del quadro fattuale cosi’ cristallizzatosi, sotto l’apparente veste di vizio di violazione di legge, la terza doglianza esposta mira in realta’ ad ottenere un’alternativa ponderazione circa la notevole importanza dei lavori ulteriori, il che non puo’ avvenire attraverso il ricorso in cassazione, poiche’ la rivalutazione dei fatti storici comprovati e’ preclusa in sede di legittimita’ (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 10344 del 18/04/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8215 del 22/03/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8213 del 22/03/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Sez. 6-3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017).
Per contro, in ordine alla quarta censura, non sussiste alcuna omissione di fatti dirimenti.
5.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater , da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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