Appalto il danno alle condutture esterne non costituisce difetto costruttivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18061.

Appalto il danno alle condutture esterne non costituisce difetto costruttivo

In tema di appalto, il danno alle condutture esterne, ove non incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile, non costituisce difetto costruttivo ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.

Ordinanza|| n. 18061. Appalto il danno alle condutture esterne non costituisce difetto costruttivo

Data udienza 27 aprile 2023

Integrale

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22743/2018 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in atti;

– controricorrente –

e

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 460/2018 del TRIBUNALE DI FORLI’, depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.

Appalto il danno alle condutture esterne non costituisce difetto costruttivo

Osserva

1. (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Giudice di pace la s.r.l. (OMISSIS) e la s.r.l. (OMISSIS) Espose l’attore ei essere proprietario d’un appartamento facente parte di un complesso condominiale costruito dalla (OMISSIS), successivamente incorporata nella s.r.l. (OMISSIS), con appalto alla s.r.l. (OMISSIS); che a diversi anni di distanza dalla conclusione dei lavori, a causa della rottura di un tubo di adduzione idrica, la ingente dispersione d’acqua protrattasi nel tempo aveva procurato un abnorme consumo idrico, per il quale l’esponente aveva dovuto corrispondere la somma di Euro 3.551,35, oltre ad avere dovuto affrontare il costo per il ripristino del guasto, ammontante a Euro 188,76. Chiese, pertanto, condannarsi le convenute a risarcire il danno patito.

L’adito Giudice rigetto’ la domanda, avendo escluso che il vizio riscontrato potesse qualificarsi grave difetto ai sensi dell’articolo 1669 c.c.

2. Il Tribunale di Forli’, investito dall’impugnazione del (OMISSIS), sovverti’ l’epilogo di primo grado e condanno’ la (OMISSIS) a risarcire il danno.

3. (OMISSIS) s.r.l. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c. e 1669 c.c., in quanto i fatti accertati (rottura di un manicotto esterno di adduzione dell’acqua potabile) non integravano i gravi difetti di cui all’articolo 1669 cd. civ., dai quali la costruzione era esente. Trattavasi di un modesto guasto riparato con poca spesa dagli idraulici.

5. Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, consistito nel fatto che l’attore non aveva mai patito limitazione alcuna al godimento del bene, ne’ mai aveva dimostrato una tale circostanza.

6. I due motivi sopra sunteggiati, tra loro correlati, sono fondati.

La Corte d’appello ha reputato che “la rottura del giunto ha comportato un’alterazione che ha inciso in modo considerevole sul godimento dell’immobile e sulla normale utilizzazione”.

In punto di diritto va richiamato il condiviso principio, secondo il quale in tema di responsabilita’ extracontrattuale dell’appaltatore, il difetto di costruzione che, ai sensi dell’articolo 1669 c.c., legittima il committente alla relativa azione, puo’ consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad un’insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa (e percio’ non determinandone la “rovina” od il “pericolo di rovina”), bensi’ quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui e’ destinata (quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l’impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile medesimo (Sez. 2, n. 11740, 01/08/2003, Rv. 565595; conf. Cass. n. 8140/2004).

L’esposto principio presuppone, come si e’ visto, che il difetto incida negativamente sul godimento dell’immobile.

Nel caso in esame, per vero, non consta esservi stata alcun riflesso negativo sul godimento dell’immobile, il quale ha regolarmente goduto della fruizione dell’acqua potabile, stante che il guasto consistito, in una lesione di un giunto esterno del tubo d’adduzione, sebbene ebbe a procurare dispersione idrica, senza tuttavia causare danni all’immobile (non vengono segnalati fenomeni d’infiltrazioni), allo stesso tempo, non impedi’, e neppure limito’, l’afflusso d’acqua per i servizi idrici dell’immobile. Inoltre, si ebbe a trattare di un guasto del tutto marginale, riparato con l’esborso di poche decine di Euro.

Pertanto, enunciato il seguente principio diritto: “il danno alle condutture esterne, ove non incida negativamente ed in modo considerevole sul godimento dell’immobile, non costituisce difetto costruttivo ai sensi dell’articolo 1669 c.c.”, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.

7. Con il terzo motivo viene denunciata nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 112 c.p.c.: poiche’ il danno, derivato dal consumo idrico, era dipeso dalla condotta dell’attore, la ricorrente aveva chiesto al Giudice che, in via di subordine, fosse accertata, ai sensi dell’articolo 1227 c.c., la responsabilita’ dell’appellante; ma sul punto non vi era traccia di decisione.

8. Con il quarto motivo viene denunciata la nullita’ della sentenza, ancora una volta, per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per non essersi la Corte di merito pronunciata sull’eccezione di tardivita’ della denuncia, avvenuta oltre l’anno dalla scoperta.

9. Le esposte due ultime doglianze restano assorbite dall’accoglimento delle prime due.

10. Il Giudice del rinvio regolera’ anche le spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata, in relazione agli accolti motivi, e rinvia al Tribunale di Forli’, in persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

 

 

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