Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 febbraio 2022| n. 4076.

Appalto di un’opera e la redazione del progetto.

Nel contratto di appalto di un’opera, la legge non dispone a carico di quale parte gravi l’obbligo della redazione del progetto, onde sono decisive al riguardo le specifiche pattuizioni negoziali, che possono, perciò, essere basate anche su un preventivo predisposto dall’appaltatore – con la specifica indicazione dei lavori da eseguire – che sia incondizionatamente accettato dal committente, così dandosi luogo alla formazione di un valido ed efficace accordo contrattuale

Ordinanza|9 febbraio 2022| n. 4076. Appalto di un’opera e la redazione del progetto

Data udienza 21 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di appalto – Risoluzione giudiziale – Obbligo della redazione del progetto – Mancata indicazione ex lege – Specifiche pattuizioni negoziali – Rilevanza – Cass. n. 5734/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 7790/2017) proposto da:
(OMISSIS) a r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura alle liti del 5 novembre 2021 rilasciata dinanzi al notaio (OMISSIS) (rep. (OMISSIS)) apposta su foglio separato congiunto alla comparsa di costituzione di nuovo difensore (ai sensi dell’articolo 83 c.p.c., comma 2), dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della s.n.c. (OMISSIS), rappresentata e difesa, a mezzo di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 968/2017 (pubblicata in data 13 febbraio 2017);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate dalle difese di entrambe le parti ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

Appalto di un’opera e la redazione del progetto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione del novembre 2003 la s.r.l. (OMISSIS)” conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la (OMISSIS) s.n.c. e (OMISSIS) affinche’ venisse dichiarata la risoluzione giudiziale del contratto di appalto stipulato il (OMISSIS) per grave inadempimento di dette convenute, con la loro conseguente condanna, in solido, al risarcimento dei danni, ai sensi degli articoli 1218 e 1667 c.c., subiti e subendi da essa attrice in misura non inferiore ad Euro 88.584,48, oltre interessi e rivalutazione, nonche’ alla rifusione delle spese occorse per l’espletamento dell’ATP.
La pretesa addotta a sostegno della domanda veniva riferita all’asserito inadempimento del suddetto contratto da parte delle convenute per non aver le stesse eseguito a regola d’arte il rifacimento del manto di quattro campi da tennis, che erano rimasti impraticabili anche per giorni, con la conseguente produzione di danni patrimoniali e non, oltre ad essere stati consegnati in ritardo, non avendo effettuando, altresi’, i necessari sopralluoghi, anche quando chiamate da essa attrice.
Si costituivano in giudizio entrambe le convenute, che, oltre a instare per il rigetto dell’avversa pretesa (sul presupposto di aver eseguito gli indicati lavori a regola d’arte), formulavano domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’inadempimento dell’attore e il correlato pagamento della somma di Euro 11.392,45, documentata con fattura e dovuta a titolo di corrispettivo.
Con sentenza n. 25673/2009 l’adito Tribunale accoglieva per quanto di ragione la domanda principale, condannando le convenute al risarcimento dei danni in favore dell’attore, previa compensazione con la somma ancora dovuta dallo stesso per i lavori eseguiti dalla medesime convenute, nella misura di Euro 35.614,40, oltre iva ed interessi dal settembre 2002 al saldo.
2. Decidendo sull’appello avanzato dalle soccombenti convenute e nella costituzione delle appellate (che proponeva, a sua volta, appello incidentale per il riconoscimento dell’intera somma richiesta con l’atto di citazione), la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 968/2017 (pubblicata il 13 febbraio 2017), accoglieva il gravame principale e, in riforma dell’impugnata pronuncia, dichiarava l’insussistenza dell’inadempimento delle appellanti e rilevava la fondatezza della loro domanda riconvenzionale proposta in primo grado, condannando l’appellata al pagamento della richiesta somma di Euro 11.392,45, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonche’ alla rifusione delle spese dell’intero giudizio.
A sostegno dell’adottata decisione la Corte laziale osservava, innanzitutto, come il contratto di appalto in questione non prevedeva alcun intervento sullo strato filtrante dei campi da tennis preposto al drenaggio dell’acqua, poiche’ le convenute, come da preventivo accettato dal Circolo tennis appellato, avrebbero dovuto operare solo sui primi 5 cm. di copertura dei campi e che, in ogni caso, non rientrava negli obblighi assunti dalle stesse convenute l’asportazione dai campi di materiale in eccesso, ragion per cui il cattivo drenaggio dei campi non avrebbe potuto essere imputato alle appellanti.
Pertanto la domanda dell’originaria attrice andava respinta e doveva essere, invece, accolta quella proposta in via riconvenzionale delle originarie convenute per il pagamento del prezzo relativo ai lavori eseguiti.
3. Avverso la citata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito
ad un unico motivo, la s.r.l. (OMISSIS)”, resistito con un congiunto controricorso da entrambe le intimate. Le difese di entrambe le parti hanno anche depositato memoria difensiva ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico complesso motivo formulato la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli articoli 1655, 1667 e 1668 c.c., deducendo l’illegittimita’ dell’impugnata sentenza sul presupposto che la Corte di appello non aveva compreso quale fosse la natura del contratto stipulato tra le parti e quali le obbligazioni assunte dalle parti appaltatrici, dovendo, innanzitutto, ritenersi che con il contratto di appalto l’appaltatore assume non una mera obbligazione di mezzi, bensi’ un obbligo di risultato, dovendo assicurare al committente la realizzazione dell’opera convenuta, e, specificamente, nella vicenda in questione, il rifacimento dei campi da tennis in modo da preservarne la normale fruibilita’. In particolare, a tal fine, la ricorrente ha evidenziato che le appellanti principali-originarie convenute avrebbero dovuto eseguire le proprie prestazioni secondo buona fede e rispettando le regola dell’arte, sapendo che se non avessero asportato il materiale che avevano smosso, tale mancato intervento avrebbe pregiudicato il drenaggio dei campi, ragion per cui avrebbero dovuto inserire eventuali ulteriori attivita’ nel proprio preventivo e, comunque, realizzare tutte le prestazioni necessarie ovvero soltanto utili per consentire al Circolo tennis di ottenere il risultato previsto con il contratto di appalto.
2. Rileva il collegio che la proposta censura e’ priva di fondamento e deve, percio’, essere respinta.
Occorre, in primo luogo, osservare che con essa si chiede, in effetti, una rivalutazione dell’oggetto del contratto di appalto, senza che – tuttavia – risulti essere stata dedotta alcuna specifica violazione di criteri ermeneutici tale da condurre ad un possibile risultato interpretativo difforme da quello raggiunto dalla Corte di appello.
Con la censura, invero, viene prospettata una disamina generale sulla natura del contratto di appalto e sulle correlate obbligazioni incombenti sulle parti, ma non si valorizza il dato fondamentale che l’esecuzione di detto contratto e’ comunque dipendente dalle specifiche obbligazioni assunte dalle parti stesse e che l’appaltatore assume, solo in relazione ad esse, un obbligo di risultato.
Nel caso di specie, la Corte di appello ha, con motivazione adeguata e basata sulle acquisite risultanze probatorie (come, in particolare, quelle riconducibili alla disposta c.t.u.), accertato che le appaltatrici – sulla base del preventivo dalle stesse predisposto ed accettato dalla societa’ del Circolo tennistico committente (oggi ricorrente) – si erano obbligate ad eseguire, con materiale e macchinari adeguati, esclusivamente un intervento sul fondo (ovvero sul manto in superficie) dei quattro campi da tennis senza alcun interessamento del sottofondo (ossia del terreno sottostante mediante l’approntamento di operazioni di drenaggio), realizzando la rimozione del manto esistente, l’asportazione del materiale rimosso e soprattutto il livellamento dei primi 5 cm. del manto (come precisamente riportato nel preventivo), provvedendo, altresi’, alla fornitura e posa di tennisolite. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha rilevato che il cattivo drenaggio dei campi da tennis non poteva ritenersi imputabile alle appaltatrici, le quali, dovendo operare solo sullo strato superficiale dei campi, non erano tenute – in base alle pattuizioni contrattuali – ad intervenire anche sul sottofondo filtrante.
Pertanto, sulla scorta di detto preventivo, pacificamente approvato dalla societa’ tennistica, la Corte di appello ha legittimamente ritenuto che non fossero state pattuite ulteriori opere, le quali, quindi, non avrebbero potuto essere eseguite senza uno specifico incarico, con il correlato raggiungimento di un accordo sulla corrispondente maggiorazione del prezzo.
E che quello individuato dalla Corte di appello fosse il solo incarico conferito all’appaltatrice e’ dimostrato dalla consapevolezza espressa dalla stessa ricorrente a pag. 11 del ricorso, laddove sostiene che la societa’ appaltatrice “avrebbe dovuto inserire eventuali attivita’ ulteriori nel proprio preventivo”, quali quelle dirette a garantire il drenaggio del sottofondo dei campi da tennis. Pertanto l’oggetto del contratto era proprio quello – peraltro chiaramente risultante dal suo testo individuato dal giudice di secondo grado al quale la societa’ appaltatrice si era attenuta in sede di esecuzione.
Si osserva, al riguardo, che nel contratto di appalto di un’opera, la legge non dispone a carico di quale parte gravi l’obbligo della redazione del progetto, onde sono decisive al riguardo le specifiche pattuizioni negoziali, che possono, percio’, essere basate anche su un preventivo predisposto dall’appaltatore – con la specifica indicazione dei lavori da eseguire – che sia incondizionatamente accettato dal committente, cosi’ dandosi luogo alla formazione di un valido ed efficace accordo contrattuale (cfr. Cass. n. 7556/1986 e, piu’ recentemente, Cass. n. 5734/2019).
In termini conclusivi, deve, percio’, affermarsi che, in generale, l’appaltatore puo’ rispondere delle difformita’ e dei vizi dell’opera soltanto se essi concernano le prestazioni specificamente previste nel contratto di appalto (conclusosi, nel caso di specie, come posto in risalto, con l’accettazione del preventivo predisposto dalla societa’ appaltatrice e che contemplava esclusivamente le opere individuate dalla Corte di appello ed effettivamente eseguite), da ritenersi percio’ corrispondenti alle istruzioni e alle aspettative del committente, il quale, se volesse inserire ulteriori interventi nel contratto di appalto, dovrebbe richiederli all’appaltatore ricontrattando le conseguenti pattuizioni da concordare in via ulteriore.
3. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, in virtu’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *