Antisismica e le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 gennaio 2022| n. 2210.

Antisismica e le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori.

In tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l’allegato progetto, non termini l’intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione.

Sentenza|19 gennaio 2022| n. 2210. Antisismica e le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori

Data udienza 16 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: EDILIZIA ED URBANISTICA – REATI EDILIZI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 26/10/2020 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CERRONI Claudio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARINELLI Felicetta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

Antisismica e le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26 ottobre 2020 il Tribunale di Palermo ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro seicento di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli articoli 64, 65, 71 e 72, nonche’ Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 93, 94 e 95.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo la ricorrente, quanto all’omessa motivazione circa la richiesta di assoluzione per non avere commesso il fatto, ha osservato che nella richiesta di condono edilizio l’imputata aveva attestato che le opere erano state ultimate in data 15 marzo 2003, mentre il passaggio di proprieta’ in suo favore era avvenuto il successivo 30 aprile.
Gli illeciti edilizi risalivano quindi al precedente proprietario, e non erano emerse ulteriori attivita’ dell’acquirente.
2.2. Col secondo motivo e’ stata invece censurata la mancata declaratoria di prescrizione, atteso che le opere abusive erano state compiute entro il 15 marzo 2003 e la permanenza degli illeciti era quindi cessata. In conseguenza di cio’, all’epoca andava fissato il decorso del termine prescrizionale, ormai ampiamente maturato.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.
4. E’ stata dimessa memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso e’ fondato.
5.1. I motivi di impugnazione, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
5.1.1. Al riguardo, questa Corte ha – con orientamento maggioritario osservato che, in tema di legislazione antisismica, i reati di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l’allegato progetto, non termini l’intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione (Sez. 3, n. 26836 del 08/09/2020, Ofria, Rv. 279882; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, dep. 2016, Stabile, Rv. 266015, anche per i riferimenti giurisprudenziali pregressi).
5.1.2. Cio’ posto, nella motivazione contenuta nei prodotti titoli abilitativi rilasciati in esito all’istanza di condono edilizio (tant’e’ che in primo grado era intervenuta declaratoria di non doversi procedere nei reati edilizi per intervenuta concessione in sanatoria), era stato dato atto tanto dell’avvenuta presentazione a suo tempo di istanza di sanatoria da parte della odierna ricorrente, nella qualita’ di proprietaria dei cespiti, per avere realizzato opere abusive nell’immobile; quanto del risalente rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’, in data 31 gennaio 2005, nella quale la stessa (OMISSIS) aveva dato conto dell’ultimazione delle opere in data 15 marzo 2003.
5.1.3. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, e contrariamente ai rilievi della ricorrente che ha rivendicato la propria estraneita’ alla vicenda, non puo’ in tal modo giungersi ad un proscioglimento nel merito. In specie infatti, proprio dal tenore della documentazione acquisita, non appare possibile procedere ad un’attivita’ meramente ricognitiva circa l’esistenza di circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la rilevanza penale di esso e la non commissione del medesimo da parte dell’imputato (ad es. Sez. 6, n. 48527 del 18/11/2003, Tesserin e altro, Rv. 228505; ex multis, altresi’, Sez. 4, n. 23680 del 07/05/2013, Rizzo e altro, Rv. 256202).
Deve invece all’evidenza intendersi ampiamente maturata la prescrizione dei residui reati contravvenzionali, anche – e a maggior ragione – nell’eventualita’ di scelta ermeneutica volta ad avvalorare la natura istantanea dei reati in contestazione (cfr. Sez. 3, n. 20728 del 29/03/2018, Staiano, Rv. 273225).
6. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perche’ i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i reati sono estinti per prescrizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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