Antimafia e fatti rilevanti risalenti nel tempo

Consiglio di Stato, Sentenza|9 dicembre 2021| n. 8187.

Antimafia e fatti rilevanti risalenti nel tempo.

I fatti sui quali si fonda l’interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica, cioè, la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l’irrilevanza della ‘risalenzà dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento.

Sentenza|9 dicembre 2021| n. 8187. Antimafia e fatti rilevanti risalenti nel tempo

Data udienza 11 novembre 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Antimafia – Informativa prefettizia – Fondamento – Fatti rilevanti – Risalenza nel tempo – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2805 del 2021, proposto da
Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ro. In., Gi. Le., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come in atti;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente l’informazione interdittiva antimafia;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2021 il Cons. Stefania Santoleri; dato atto, quanto ai difensori e alla loro presenza, di quanto indicato a verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Antimafia e fatti rilevanti risalenti nel tempo

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso di primo grado, proposto dinanzi al TAR Calabria, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di interdizione antimafia adottato dal Prefetto di Reggio Calabria -OMISSIS-.
Tale provvedimento è stato emesso a seguito di riesame chiesto dalla -OMISSIS- al Prefetto, e disposto dalla Prefettura solo a seguito della sentenza del TAR che ha dichiarato l’illegittimità del silenzio prestato su tale istanza, ed ha ordinato alla Prefettura di provvedere con provvedimento espresso.
Con il provvedimento impugnato il Prefetto ha ritenuto di dover confermare il provvedimento interdittivo antimafia, ritenendo che i fatti sopravvenuti rappresentati nelle due istanze di riesame non avrebbero fatto venir meno il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata.
2. – Tale provvedimento è stato contestato dinanzi al TAR di Reggio Calabria che, con la sentenza appellata, ha accolto il ricorso, sostenendo, in estrema sintesi, che il Prefetto avrebbe omesso di valorizzare le circostanze sopravvenute limitandosi a rilevarne l’irrilevanza.
2.1 – Avverso tale decisione ha proposto appello il Ministero dell’Interno proponendo anche l’istanza cautelare.
2.2 – Si è costituita -OMISSIS- per resistere all’appello che con memoria ha chiesto il rigetto dell’impugnativa.
2.3 – Con ordinanza -OMISSIS- l’istanza cautelare è stata accolta ed è stata sospesa l’esecutività della sentenza di primo grado.
2.4 – In prossimità dell’udienza di discussione l’appellata ha depositato una memoria difensiva nella quale ha insistito per il rigetto dell’appello.
3. – All’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2021 l’appello è stato trattenuto in decisione.
4. – Prima di procedere alla disamina dell’appello è opportuno precisare che -OMISSIS- è stata destinataria in precedenza di due provvedimenti di interdizione antimafia, il primo risalente all’-OMISSIS-, poi annullato dal TAR, ed il secondo datato -OMISSIS- che ha invece superato il vaglio di legittimità sia in primo che in secondo grado (sentenza -OMISSIS- del TAR e -OMISSIS- di questa Sezione).
4.1 – Nel provvedimento impugnato il Prefetto ha richiamato la pronuncia del TAR di Reggio Calabria -OMISSIS- che aveva stigmatizzato la presenza di vincoli parentali, precedenti penali e di polizia -OMISSIS-, frequentazioni controindicate (non riconducibili a sporadici contatti) con soggetti gravitanti nell’orbita di sodalizi criminali, la presenza di obiettivi elementi di pericolosità idonei a consentire l’adozione del provvedimento di interdizione antimafia; ha anche rilevato che tale decisione è stata confermata in appello con sentenza -OMISSIS-.

 

Antimafia e fatti rilevanti risalenti nel tempo

Ha quindi esaminato le due istanze di aggiornamento fondate sull’intervenuta assoluzione, con sentenza -OMISSIS- “-OMISSIS-” del -OMISSIS- -OMISSIS-, in relazione al reato di “-OMISSIS-” e la dichiarazione di “-OMISSIS-” in relazione al delitto di “-OMISSIS-“; nell’istanza di revisione -OMISSIS- ha anche rappresentato che la gestione -OMISSIS-, e che -OMISSIS- non avrebbero alcuna interferenza con l’attività del-OMISSIS- -OMISSIS-.
4.2 – Il Prefetto, dopo aver svolto la necessaria istruttoria, alla luce delle nuove circostanze evidenziale nelle istanze di riesame, ha ritenuto che:
– quanto al -OMISSIS- sarebbero continuate le frequentazioni controindicate;
– quanto ai -OMISSIS-, vi sarebbero ancora cointeressenze e rapporti tra -OMISSIS-, tali da far ritenere che si tratti di -OMISSIS- nel quale sono più che probabili i legami -OMISSIS- ed i relativi comportamenti;
– quanto al -OMISSIS-, vi sarebbero frequentazioni controindicate e, comunque, nonostante l’assoluzione, sarebbero emersi in sede penale contatti con soggetti -OMISSIS-.
Il Prefetto ha quindi ritenuto che sarebbero persistenti i rischi di condizionamento mafioso.
5. – Il TAR ha ritenuto, invece, illegittimo il provvedimento prefettizio, in quanto:
– contrariamente a quanto ritenuto dal Prefetto, non vi sarebbero cointeressenze tra la -OMISSIS- e la -OMISSIS- della quale -OMISSIS- è -OMISSIS-, né sarebbe stato chiarito come -OMISSIS- avrebbero potuto esercitare la loro ingerenza nel-OMISSIS- gestita -OMISSIS-;
– a questo proposito non rileverebbe la circostanza che -OMISSIS- sarebbe stato -OMISSIS- del-OMISSIS- del -OMISSIS-, né che -OMISSIS- avrebbe -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-;
– il Prefetto, infatti, avrebbe dovuto valutare le effettive mansioni svolte, per sostenere che tali soggetti avrebbero potuto incidere -OMISSIS- del-OMISSIS-.
5.1 – Secondo il TAR non vi sarebbe neppure una -OMISSIS-, tanto da poter ritenere possibile l’-OMISSIS- sul-OMISSIS- del -OMISSIS-; pertanto le frequentazioni del -OMISSIS- non avrebbero rilevanza ai fini del rischio di condizionamento mafioso, visto che non vi sarebbero rapporti di cointeressenza economica tra di loro, sussistendo solo -OMISSIS-;
– quanto alle frequentazioni di -OMISSIS- si tratterebbe di meri incontri occasionali, per lo più risalenti nel tempo.

 

Antimafia e fatti rilevanti risalenti nel tempo

Le affermazioni contenute nella sentenza del TAR non risultano convincenti, come già preannunciato in sede cautelare.
6. – L’appello è fondato e va, dunque, accolto.
7. – Prima di passare ad esaminare il merito dell’appello, è opportuno richiamare, sinteticamente, taluni principi espressi dalla Sezione in tema di interdittiva antimafia (cfr. Cons. Stato, Sez. III, -OMISSIS- oltre alle ulteriori decisioni in seguito indicate:
– l’interdittiva antimafia costituisce una misura preventiva diretta a neutralizzare i fattori distorsivi che nell’economia nazionale, in genere, e nei rapporti con la pubblica amministrazione, in particolare, possono generare la presenza e l’azione di soggetti in rapporto di collegamento qualificato con il crimine organizzato trattandosi di uno strumento che si pone a presidio di valori di rango costituzionale rivelandosi strettamente funzionale alla salvaguardia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche e che, a fronte della insidiosa pervasività e mutevolezza del fenomeno mafioso, è opportunamente calibrato sull’utilizzo di tecniche di tutela anticipata oltre che costruito su un cata di situazioni sintomatiche aperto al costante aggiornamento indotto dalla realtà empirica (Cons. Stato Sez. III, -OMISSIS-);
– l’informativa antimafia, ai sensi degli artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011, presuppone “concreti elementi da cui risulti che l’attività d’impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata”;
– ai fini dell’adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione ‘parcellizzatà di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri;
– è estranea al sistema delle informative antimafia, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (cfr. Cons. Stato Sez. III, -OMISSIS-) (né – tanto meno – occorre l’accertamento di responsabilità penali, quali il “concorso esterno” o la commissione di reati aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203 del 1991), poiché simile logica vanificherebbe la finalità anticipatoria dell’informativa, che è quella di prevenire un grave pericolo e non già quella di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante;

 

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– il rischio di inquinamento mafioso deve essere valutato in base al criterio del più “probabile che non”, alla luce di una regola di giudizio, cioè, che ben può essere integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali, qual è, anzitutto, anche quello mafioso (cfr. Cons. Stato Sez. III, -OMISSIS-);
– pertanto, gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Cons. Stato Sez. III, -OMISSIS-);
– quanto ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali -OMISSIS- e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, l’Amministrazione può dare loro rilievo laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regì a familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto (cfr. Cons. Stato Sez. III, -OMISSIS-; Cons. Stato Sez. III, -OMISSIS-);
– nei contesti sociali in cui attecchisce il fenomeno mafioso, all’interno della famiglia si può verificare una “influenza reciproca” di comportamenti e possono sorgere legami di cointeressenza, di solidarietà, di copertura o quanto meno di soggezione o di tolleranza (cfr. Cons. Stato Sez. III, -OMISSIS-);
– una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in contrasto con i principi costituzionali) che il parente di un mafioso sia anch’egli mafioso, ma per la doverosa considerazione, per converso, che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica, si fonda e si articola, a livello particellare, sul nucleo fondante della famiglia, sicché in una famiglia mafiosa anche il soggetto che non sia attinto da pregiudizio mafioso può subire, nolente, l’influenza del’capofamiglià e dell’associazione;
– hanno dunque rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad es., la convivenza, la cointeressenza di interessi economici, il coinvolgimento nei medesimi fatti, che pur non abbiano dato luogo a condanne in sede penale);

 

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– la valutazione del pericolo di infiltrazioni mafiose, di competenza del Prefetto, è connotata, per la specifica natura del giudizio formulato, dall’utilizzo di peculiari cognizioni di tecnica investigativa e poliziesca, che esclude la possibilità per il giudice amministrativo di sostituirvi la propria, ma non impedisce ad esso di rilevare se i fatti riferiti dal Prefetto configurino o meno la fattispecie prevista dalla legge e di formulare un giudizio di logicità e congruità con riguardo sia alle informazioni acquisite, sia alle valutazioni che il Prefetto ne abbia tratto (Cons. Stato, -OMISSIS-; Cons. Stato, -OMISSIS-; Cons. Stato, -OMISSIS-);
– gli elementi raccolti ai fini dell’interdittiva antimafia non vanno considerati separatamente dovendosi piuttosto stabilire se sia configurabile un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento a carico -OMISSIS- sottoposta all’attenzione della criminalità organizzata (Cons. Stato Sez. III, -OMISSIS-);
– i fatti sui quali si fonda l’interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l’esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica, cioè, la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l’irrilevanza della ‘risalenzà dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento. (Cons. Stato Sez. III, -OMISSIS-);
– in tema di informativa antimafia, fino a che non intervenga un aggiornamento alla luce dell’evoluzione della situazione delle imprese e delle persone interessate, gli elementi indizianti posti a fondamento di un’interdittiva, rimangono inalterati fino al sopraggiungere di fatti nuovi e ulteriori rispetto alla precedente valutazione circa la presenza di tentativi siffatti, che siano idonei ad evidenziare il venir meno della situazione di pericolo. Infatti, ai fini dell’aggiornamento, l’istanza dell’impresa, per quanto fondata su specifici e documentati elementi di novità rappresentati alla Prefettura, non delimita l’à mbito di valutazione discrezionale che a questa spetta, nel rinnovato esercizio del suo potere ai fini dell’aggiornamento, né la vincola al solo spazio di indagine costituito dagli elementi sopravvenuti indicati dall’impresa, entro, per così dire, binari precisi o rime obbligate (cfr. Cons. Stato Sez. III, -OMISSIS-).
8. – Prima di procedere alla disamina dell’unico motivo di appello, il Collegio deve pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità sollevata dalla appellata per violazione dell’art. 101 c.p.a.

 

Antimafia e fatti rilevanti risalenti nel tempo

Secondo -OMISSIS-, infatti, il Ministero dell’Interno si sarebbe limitato a richiamare la motivazione del decreto prefettizio senza predisporre specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata.
8.1 – L’eccezione non può essere condivisa.
Sebbene la tecnica di redazione dell’appello utilizzata sia anomala, in quanto non vengono rubricati i singoli motivi di appello con pericolo di commistione tra fatto e diritto, nondimeno ritiene il Collegio che le doglianze avverso i singoli capi di sentenza siano stati articolati, superando quindi l’inammissibilità dell’appello.
Può richiamarsi al riguardo la giurisprudenza secondo cui “Anche considerando che l’art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, non essendo sufficiente la mera riproposizione dei motivi contenuti nel ricorso introduttivo, deve essere precisato come l’appello debba ritenersi ammissibile qualora dallo stesso sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da colui che ha impugnato la sentenza” (cfr. di recente, Cons. Stato sez. IV, 2/04/2020, n. 2238).
8.2 – Nell’atto di appello, infatti, si contesta la rilevanza assegnata all’-OMISSIS-; si contesta la tesi del TAR secondo cui non sarebbe provata l’-OMISSIS- ribadendo che dall’istruttoria è emerso che si tratta di -OMISSIS-, nei termini e con le conseguenze indicate dalla giurisprudenza di questa Sezione; viene contestata l’occasionalità delle frequentazioni e vengono evidenziate le cointeressenze esistenti tra -OMISSIS-; vengono richiamati i presupposti sui quali si fondava la precedente interdittiva antimafia -OMISSIS-, rilevando che i fatti sopravvenuti non avevano scalfito le conclusioni assunte del Prefetto.
Ne consegue che, sebbene tali argomentazioni siano state dedotte senza aver articolato specifici motivi classificati in ordine numerico, le critiche alla sentenza appellata possono essere agevolmente ricostruite.
L’eccezione va quindi rigettata.

 

Antimafia e fatti rilevanti risalenti nel tempo

9. – Svolte queste premesse può procedersi alla disamina della controversia nel merito.
Innanzitutto ritiene il Collegio di dover rilevare che già in sede cautelare (ord. -OMISSIS-) è stato sottolineato che “con sentenza -OMISSIS-, passata in giudicato, questa Sezione si è pronunciata sulla posizione dell’-OMISSIS- del–OMISSIS-, ritenendo immune di vizi la valutazione effettuata dal Prefetto nel provvedimento di interdizione antimafia emesso in data -OMISSIS- (che, a sua volta, faceva seguito al precedente provvedimento emesso il -OMISSIS-)”.
Nella stessa ordinanza la Sezione ha sottolineato che i fattori sopravvenuti legittimamente sono stati ritenuti dal Prefetto insufficienti a far venire meno il rischio di condizionamento della criminalità organizzata, in quanto secondo la giurisprudenza della Sezione sono valutabili anche le sentenze di assoluzione e gli elementi fattuali indicati nel provvedimento impugnato (-OMISSIS-).
Tali principi vanno ribaditi anche in sede di merito, non potendo essere condivisa l’impostazione parcellizzata seguita dal TAR.
9.1 – Ritiene il Collegio di dover esaminare prioritariamente la posizione dell’-OMISSIS-.
La sua posizione è stata oggetto di approfondita valutazione nella precedente interdittiva antimafia -OMISSIS- della quale è stata chiesta la revisione.
Nella sentenza appellata il TAR ha richiamato i presupposti sui quali si fonda la precedente interdittiva antimafia:
“- -OMISSIS- (-OMISSIS- -OMISSIS-) fa capo a-OMISSIS-;
– -OMISSIS-:
I. è imputato nel procedimento penale -OMISSIS- per -OMISSIS-;
II. è stato deferito all’A.G. per -OMISSIS-;
III. è stato -OMISSIS-;
IV. è stato più volte controllato in compagnia di soggetti controindicati;
V. è -OMISSIS-;
VI. è -OMISSIS- di:
a. -OMISSIS- della -OMISSIS- e più volte notato con soggetti controindicati;
b. -OMISSIS- presso la -OMISSIS- e condannato con sentenza -OMISSIS- per -OMISSIS-, più volte controllato con soggetti controindicati. -OMISSIS-;
c. -OMISSIS- dalla -OMISSIS-, -OMISSIS-“.
9.2 – Tali presupposti sono stati ritenuti idonei a sostenere il rischio di condizionamento -OMISSIS- sia in primo che secondo grado. In particolare, questa Sezione nella sentenza -OMISSIS- ha ritenuto che -OMISSIS- era stato segnalato per rapporti con -OMISSIS-; tale collegamento è stato rafforzato dal -OMISSIS-.
La precedente interdittiva, quindi, si fondava innanzitutto sulla figura dell’-OMISSIS-, in quanto avente contatti con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata.
9.3 – In sede di revisione l’Amministrazione ha preliminarmente accertato se tali collegamenti fossero venuti meno: nel provvedimento di interdizione antimafia oggetto di impugnazione, si rappresenta che “-OMISSIS- continua a frequentare soggetti controindicati”, a dimostrazione che, nonostante il tempo trascorso, la situazione non è mutata.

 

Antimafia e fatti rilevanti risalenti nel tempo

Sebbene il provvedimento di interdizione antimafia non abbia durata illimitata, tanto che lo stesso legislatore ha previsto il suo aggiornamento al trascorrere del tempo, nondimeno ciò non implica l’automatico “azzeramento” della situazione pregressa (come sostenuto nelle difese dell’appellata), dovendo semmai partirsi dai dati fattuali rinvenuti al momento dell’adozione del precedente provvedimento antimafia per verificare la loro persistenza, ovvero il loro venir meno.
Come più volte affermato da questa Sezione in tema di “attualità ” dei fatti ai fini antimafia, il trascorrere del tempo ha valenza neutra, non implica necessariamente ed automaticamente il venir meno del rischio di condizionamento: pertanto, il Prefetto in sede di riesame ed aggiornamento dell’interdittiva antimafia, non può omettere di verificare se il rischio di condizionamento rilevato in passato, sia ancora presente.
9.4 – Venendo al caso di specie, correttamente il Prefetto ha considerato -OMISSIS- per verificare se fossero continuati i contatti con soggetti controindicati (circostanza poi verificatasi).
9.5 – Nella propria memoria l’appellata sostiene che si sarebbe trattato di incontri occasionali e che i soggetti indicati nell’interdittiva non potrebbero costituire un collegamento con la criminalità organizzata: la tesi dell’appellata non può essere condivisa in quanto, -OMISSIS- è stato destinatario di interdittiva antimafia; -OMISSIS- è legato alla -OMISSIS-; i -OMISSIS- sono stati attinti da pregiudizi: tali contatti supportano la valutazione circa l’insussistenza di una cesura tra la situazione pregressa e quella successiva al provvedimento antimafia oggetto di aggiornamento.
10. – Quanto alla posizione de-OMISSIS-, -OMISSIS-, l’intervenuta assoluzione del -OMISSIS- non ha fatto venir meno il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata, atteso che dalla motivazione della sentenza -OMISSIS-, relativa al reato di -OMISSIS-, si evincono sicuri contatti con appartenenti a consorterie criminali.
La giurisprudenza della Sezione (in precedenza richiamata) ha costantemente ritenuto che, anche dalle sentenze di assoluzione possono desumersi elementi dai quali desumere il rischio di permeabilità da parte della criminalità organizzata.
11. – Infine, i dati fattuali evidenziati nell’istanza di riesame non hanno comportato il venir meno della qualificazione della -OMISSIS- come -OMISSIS-, tale da far ritenere più probabile che non, il condizionamento -OMISSIS-.
Nell’interdittiva impugnata, infatti, vengono evidenziate chiarissime connessioni -OMISSIS-, tanto da poter ritenere, in base al criterio della c.d. probabilità cruciale, che, nel caso di specie, il rischio di permeabilità mafiosa possa derivare anche indirettamente attraverso -OMISSIS- che intrattengono rapporti con soggetti collegati alla criminalità organizzata: per tale ragione non può condividersi l’assunto del TAR secondo cui non sarebbe stato dimostrato dal Prefetto come -OMISSIS- avrebbero potuto incidere sulla -OMISSIS-.
Nella materia della prevenzione antimafia il Prefetto prende in considerazione non soltanto la -OMISSIS-, ma anche e soprattutto le influenze di fatto che possono derivare da soggetti che apparentemente -OMISSIS-, ma che ciò nonostante possono -OMISSIS- -OMISSIS-.
Ciò è particolarmente rilevante all’interno di -OMISSIS-.
12. – Alla stregua delle suesposte considerazioni l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
13. – Le spese del doppio grado possono compensarsi in considerazione dell’esito difforme dei giudizi di primo e secondo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle persone indicate nella motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini – Consigliere
Giovanni Tulumello – Consigliere
Antonio

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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