Anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge

Corte di Cassazione, civile, Civile|Ordinanza|15 luglio 2021| n. 20313.

Anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge.

In tema di ricorso per cassazione, a seguito della novellazione dell’articolo 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è più denunciabile per cassazione il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma soltanto l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio consiste nella omessa valutazione di un fatto storico (ossia fenomenicamente apprezzabile), principale o secondario, e va distinto dalla omessa valutazione di una questione, più propriamente sussumibile nell’ambito del vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto. Residua, tuttavia, uno spazio per la denuncia del vizio di motivazione, sub specie di violazione del cosiddetto “minimo costituzionale” ex articolo 111, comma 6, Cost., proponibile ai sensi dell’articolo360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. In particolare, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto “sufficienza” della motivazione” (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di avvisi di accertamento per imposizione diretta ed indiretta emessi a carico di una società a responsabilità limita, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata in quanto la sequenza logico-espositiva seguita dal giudice tributario d’appello denotava senza alcun dubbio una assoluta apparenza, apoditticità e illogicità della motivazione, certamente adottata in violazione del predetto “minimo costituzionale”, avendo quest’ultimo declinato ogni effettiva valutazione, in concreto, sia delle censure mosse dall’Ufficio impositore, sia dei documenti addotti a sostegno, trincerandosi dietro un apodittico ed indimostrato giudizio di inidoneità degli uni e degli altri a scalfire le prime statuizioni). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 settembre 2019, n. 22397; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 7 aprile 2014, n. 8053).

Civile|Ordinanza|15 luglio 2021| n. 20313. Anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge

Data udienza 28 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Sindacato di legittimità – Motivazione – Anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante – Impugnazione – Mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico – Motivazione apparente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente

Dott. MANZON Enrico – Consigliere

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere

Dott. NOVIK ADET Toni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27411-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 252/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 21/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. SAIJA SALVATORE.

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate – sulla base di due p.v.c. redatti dalla G.d.F. a seguito di verifica generale – in data 3.10.2008 notifico’ a (OMISSIS) s.r.l. due avvisi di accertamento e di irrogazione di sanzioni, in relazione agli anni 2003 e 2004, recuperando a tassazione IRPEG, IRAP e IVA indebitamente detratta, perche’ relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, altresi’ contestando ricavi non contabilizzati, mascherati da finanziamenti infruttiferi dei soci.
Impugnati detti avvisi dalla societa’ con autonomi ricorsi, la C.T.P. di Roma – previa loro riunione – li accolse con sentenza n. 297/6/11. Con successiva sentenza n. 252/35/13 del 21.11.2013, la C.T.R. del Lazio accolse l’appello proposto dall’Agenzia limitatamente all’entita’ delle spese di lite cui era stata condannata (ridotte da Euro 40.000,00 ad Euro 4.000,00), rigettando nel resto. Osservo’ in particolare il giudice d’appello, a tal ultimo proposito, che gli argomenti proposti col gravame e i documenti pure prodotti non erano sufficienti a superare le statuizioni contenute nella prima decisione.
L’Agenzia delle Entrate ricorre ora per cassazione, sulla base di due motivi. La societa’, benche’ regolarmente intimata, non ha resistito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia la nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonche’ del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 36, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. La ricorrente si duole della assoluta apparenza della motivazione, per non aver effettuato il secondo giudice alcuna autonoma valutazione degli argomenti, nonche’ dei documenti prodotti da essa Agenzia nel giudizio d’appello – a confutazione e sostegno della lacunosita’ riscontrata dal primo giudice, al riguardo -, cosi’ trincerandosi dietro generiche ed apodittiche affermazioni, del tutto inidonee a consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dallo stesso giudice d’appello nella motivazione della decisione.
1.2 – Con il secondo motivo, in subordine, si lamenta omesso esame su fatti controversi e decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. L’Agenzia lamenta la mancata valutazione di una serie di fatti che, se effettivamente considerati, avrebbero indotto la C.T.R. all’accoglimento del gravame.
2.1 – Il primo motivo e’ fondato.
E’ noto che, a seguito della novellazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, operata dal Decreto Legge n. 54 del 2012, non e’ piu’ denunciabile per cassazione il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ma soltanto l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Tale vizio consiste nella omessa valutazione di un fatto storico (ossia fenomenicamente apprezzabile), principale o secondario, e va distinto dalla omessa valutazione di una questione, piu’ propriamente sussumibile nell’ambito del vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto (v. Cass. n. 22397/2019).
Residua, tuttavia, uno spazio per la denuncia del vizio di motivazione, sub specie di violazione del c.d. minimo costituzionale ex articolo 111 Cost., comma 6, proponibile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Cass., Sez. Un. 8053/2014). In particolare, come pure precisato dal citato arresto, che esprime oramai un orientamento assolutamente consolidato e univoco, “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.
Cio’ premesso, la sequenza logico-espositiva seguita dalla C.T.R., prima descritta, denota senza alcun dubbio una assoluta apparenza, apoditticita’ e illogicita’ della motivazione, certamente adottata in violazione del c.d. minimo costituzionale, perche’ il giudice d’appello declina ogni effettiva valutazione, in concreto, sia delle censure mosse dall’Agenzia alla prima decisione, sia dei documenti addotti a sostegno, trincerandosi dietro un apodittico ed indimostrato giudizio di inidoneita’ degli uni e degli altri a scalfire le prime statuizioni.
3.1 – Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito.
4.1 – In definitiva, e’ accolto il primo motivo, assorbito il secondo. La sentenza impugnata e’ dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che procedera’ a nuovo esame dell’appello erariale e provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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