Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 25 luglio 2018, n. 19708.
La massima estrapolata:
Anche dopo la riforma del settore pensionistico (Dlgs 252/2005) le quote accantonate del Tfr, sia trattenute dall’azienda, sia versate al Fondo Inps o conferite nel Fondo di previdenza complementare, sono dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore. Le stesse sono dunque pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo. Il principio valido per i lavoratori subordinati del settore privato si estende anche ai dipendenti pubblici.
Ordinanza 25 luglio 2018, n. 19708
Data udienza 14 dicembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20950/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
avverso la sentenza n. 258/2016 della Corte d’appello di Bari, depositata il 11/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO IN FATTO
(OMISSIS) ha sottoposto a pignoramento l’indennita’ di fine servizio dovuta dall’I.N.D.A.P. (ora dall’I.N.P.S.) ad (OMISSIS), dipendente del MIUR ancora in servizio. Stante l’omessa comparizione del terzo pignorato, ha chiesto procedersi, ai sensi dell’articolo 348 c.p.c., (nella versione applicabile ratione temporis), all’accertamento del relativo obbligo.
Il giudizio si concludeva con esito favorevole in primo grado, ma la Corte d’appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’inefficacia del pignoramento, affermando la non assoggettabilita’ a pignoramento di somme non ancora esigibili.
Contro tale decisione la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. L’I.N.P.S. ha resistito con controricorso. La (OMISSIS) ha depositato una memoria di costituzione.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380 bis c.p.c., (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1 bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In applicazione del principio della ragione piu’ liquida (Sez. U, Sentenza n. 9936 del 08/05/2014, Rv. 630490), vanno esaminati congiuntamente anzitutto il terzo e il quarto motivo, relativi alla pignorabilita’ del trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti pubblici.
Questa Corte ha gia’ chiarito che le quote accantonate del trattamento di fine rapporto sono intrinsecamente dotate di potenzialita’ satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilita’, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’articolo 547 c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 1049 del 03/02/1998, Rv. 512156).
Tale principio va tenuto fermo pur dopo la modifica della disciplina del trattamento di fine rapporto, che prevede, per le aziende con almeno 50 dipendenti, il versamento degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto sul Fondo Tesoreria dello Stato costituito presso l’I.N.P.S.. Infatti, pur nel nuovo e piu’ composito panorama normativo (che prevede altresi’ la possibilita’ per il lavoratore di optare per un sistema di previdenza complementare), resta fermo il fatto che il trattamento di fine rapporto costituisce, a tutti gli effetti, un credito che il lavoratore matura gia’ in costanza di rapporto di lavoro, sebbene la sua esigibilita’ sia subordinata al momento della cessazione del rapporto stesso. Poiche’, come attestato anche dall’articolo 553 c.p.c., commi 1 e 2, i presupposti per l’assoggettabilita’ di un credito a pignoramento sono solamente la certezza del credito e la sua liquidita’ (o liquidabilita’ in base a parametri oggettivi), ma non la sua esigibilita’, nulla osta alla pignorabilita’ del trattamento di fine rapporto, fermo restando che l’ordinanza di assegnazione non potra’ essere eseguita prima che maturino le condizioni per il pagamento. Infatti, poiche’ il terzo pignorato viene giudizialmente ceduto al creditore procedente, egli potra’ opporre a quest’ultimo tutte le eccezioni che poteva opporre al proprio creditore originario (ossia al debitore esecutato), ivi inclusa la non esigibilita’ delle somme.
Il problema della pignorabilita’ del t.f.r., dunque, si colloca semmai sul piano soggettivo, poiche’ il soggetto che eroghera’ il trattamento potrebbe essere diverso dal datore di lavoro.
Tanto chiarito, in relazione ai lavoratori dipendenti del settore privato, la questione non si pone in termini diversi per i dipendenti pubblici. Infatti, l’originario regime di impignorabilita’ del trattamento di fine servizio e’ stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997.
In particolare, risulta inappropriato il richiamo contenuto nella sentenza impugnata al Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, articolo 21, (Testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti dello Stato).
La Corte d’appello afferma che le somme dovute alla (OMISSIS) a titolo di trattamento di fine rapporto non sarebbero pignorabili, in forza del disposto del citato articolo 21, che ne limita la sequestrabilita’ e pignorabilita’ al solo caso di risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all’amministrazione. In realta’, il dettato normativo deve ritenersi superato per effetto della gia’ menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 1993, che, intervenendo sul Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, articolo 2, (Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), ha esteso, anche con riferimento al trattamento di fine rapporto, ai dipendenti pubblici il regime di pignorabilita’ – meno favorevole previsto per i lavoratori privati dall’articolo 545 c.p.c..
Successivamente, il Giudice delle leggi e’ tornato sul tema con la sentenza n. 225 del 1997, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, articolo 21, nella parte in cui prevedeva, per i dipendenti dello Stato, la sequestrabilita’ o la pignorabilita’ delle indennita’ di fine rapporto di lavoro, anche per i crediti da danno erariale, senza osservare i limiti stabiliti dall’articolo 545 c.p.c., comma 4. Con tale pronuncia, la Corte costituzionale ha inteso dichiaratamente completare, anche in relazione ai crediti da danno erariale, il percorso di totale equiparazione del regime di pignorabilita’ (e sequestrabilita’) degli emolumenti (compreso il t.f.r.) dei dipendenti pubblici e privati. Nella sentenza si legge: “Occupandosi del regime giuridico dell’indennita’ di fine rapporto erogata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950), questa Corte e’ intervenuta, con la sentenza n. 99 del 1993, sul trattamento loro riservato, e ha esteso la sequestrabilita’ o pignorabilita’ per ogni credito, negli stessi limiti stabiliti dall’articolo 545 c.p.c., comma 4. Cio’ per l’ingiustificata disparita’ fra i dipendenti pubblici, fino ad allora privilegiati, e quelli del comparto privato che erano sottoposti alla soggezione, sebbene limitata, del potere legalmente esercitato dai creditori ordinari. Disparita’ non piu’ tollerabile, secondo tale pronuncia, per la progressiva eliminazione delle differenze in materia, quale sviluppo della tendenza a omogeneizzare i due settori”. Dunque, alla luce dell’interpretazione fornita dalla stessa Corte costituzionale, non residua alcun dubbio sul fatto che la sentenza n. 99 del 1993, pur intervenendo sul Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, articolo 2, ha implicitamente dichiarato costituzionalmente illegittimo anche il Decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973, articolo 21, il cui dettato era perfettamente compreso nell’ambito applicativo dell’altra disposizione, la cui fattispecie si distingue per una maggiore ampiezza oggettiva (in quanto comprensiva non solo del t.f.r., ma anche degli stipendi e delle pensioni) e soggettiva (giacche’ si riferisce ai dipendenti non solo dallo Stato, bensi’ da tutte le pubbliche amministrazioni).
Va conclusivamente affermato il seguente principio di diritto:
“Anche dopo la riforma del settore disposta con il Decreto Legislativo n. 252 del 2005, le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Stato presso l’I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare, sono intrinsecamente dotate di potenzialita’ satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilita’, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’articolo 547 c.p.c.. Tale principio, valevole per i lavoratori subordinati del settore privato, si estende anche ai dipendenti pubblici, stante la totale equiparazione del regime di pignorabilita’ e sequestrabilita’ del trattamento di fine rapporto o di fine servizio susseguente alle sentenze della Corte costituzionale n. 99 del 1993 e n. 225 del 1997”.
In applicazione di tale principio, vanno accolti il terzo e il quarto motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il terzo e il quarto motivo ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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