Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7675.

La massima estrapolata:

In tema di ammissione al gratuito patrocinio, il delitto di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115/2002 costituisce un’ipotesi speciale del reato di falso ideologico e per la sua configurabilità è richiesto, sotto il profilo psicologico, il solo dolo generico, anche se deve escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga dichiarazioni obiettivamente non veritiere, dovendosi sempre verificare che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell’agente o ad un’incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa.

Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7675

Data udienza 6 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 05/04/2018 della CORTE APPELLO di POTENZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. LIGNOLA FERDINANDO, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore Avv. (OMISSIS) in sost. dell’avv. (OMISSIS) del foro di POTENZA, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 22/06/2017 nei confronti di (OMISSIS) dal Tribunale di Potenza, che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 95 per avere omesso di comunicare variazioni rilevanti del reddito, (segnatamente la sommatoria tra il reddito del dichiarante e quello della coniuge convivente) a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Commesso in (OMISSIS) con la recidiva infraquinquennale.
2. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonche’ vizio di motivazione in relazione agli articoli 5 e 47 c.p. per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le argomentazioni difensive inerenti alla scusabilita’ dell’errore commesso dall’imputato, che aveva espletato ogni utile accertamento per giungere alla conoscenza della legislazione vigente ma era incorso in un errore sul fatto determinato dalla inesatta interpretazione di una legge extra-penale, avendo a disposizione i soli redditi del 2008 allorche’ ha presentato la domanda nel mese di gennaio 2010. La motivazione e’ illogica nel punto in cui ha escluso la possibilita’ di valutare le tesi difensive per essersi l’imputato sottratto all’esame, ed ha negato che il difensore potesse parlare per conto del proprio assistito illustrando l’ipotesi difensiva;
b) inosservanza di norme processuali stabilite a pena d’inutilizzabilita’ nonche’ manifesta illogicita’ della motivazione in relazione all’articolo 495 c.p.p., comma 4 e articolo 586 c.p.p.per avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile l’impugnazione di ordinanza dibattimentale in quanto non specificamente indicata nell’atto di gravame. Il ricorrente ritiene che sia sufficiente che nell’esposizione delle ragioni di gravame venga denunciata l’illegittimita’ dell’ordinanza che s’intende impugnare, alla quale nel caso in esame la difesa si era opposta gia’ nel corso dell’udienza del 2 marzo 2017 ed in sede di discussione; la Corte di Appello ha errato, oltre che in rito, nel valutare la superfluita’ della prova testimoniale revocata dal primo giudice, mancando di motivare sul punto;
c) vizio di motivazione in relazione all’articolo 131 bis c.p. per avere ritenuto la Corte territoriale inammissibile la richiesta non formulata entro il termine del primo grado di giudizio ed avere, nel merito, negato l’applicabilita’ della norma con illogico riferimento ad un precedente non specificato e valutato positivamente ai fini del giudizio sulla recidiva, trascurando che la mancata comunicazione fosse dovuta alle scarse conoscenze del dichiarante in merito agli adempimenti tributari, che lo scostamento dal tasso soglia fosse di Euro 637,00 e che il danno subito dall’amministrazione pubblica era esiguo in quanto la parcella liquidata al difensore ammontava ad Euro 600,00;
d) mancanza di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante del danno di particolare tenuita’ in relazione all’onorario di Euro 600,00 percepito dal difensore;
e) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’articolo 133 c.p., atteso il diniego dell’istanza di riduzione della pena sulla base della personalita’ dell’autore piuttosto che sulle caratteristiche del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
1.1. Nel ricorso viene reiterata la doglianza secondo la quale la falsa dichiarazione sarebbe stata determinata da errore, invocandosi l’applicazione dell’articolo 47 c.p.. Si deve tenere presente che il reato contestato al ricorrente costituisce un’ipotesi speciale del reato di falso ideologico (Sez. 5, n.12019 del 19/02/2008, Gallo, Rv. 23912601; Sez. 5, n. 16338 del 13/04/2006, Bevilacqua, Rv. 23412401); si e’ affermato che “pur essendo richiesto, sotto il profilo psicologico, per la configurabilita’ di detto reato, il solo dolo generico, deve tuttavia escludersi che esso possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l’atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi invece verificare, anche in tal caso, che la falsita’ non sia dovuta ad una leggerezza dell’agente come pure ad una incompleta conoscenza e/o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa” (Sez. 5, n. 27770 del 18/05/2004, Belluomo, Rv. 22871101). Rispetto al reato di cui all’articolo 483 c.p., tuttavia, il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 95 sanziona l’omessa comunicazione delle variazioni di reddito previste per il mantenimento del beneficio con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita’ dell’articolo 76, (articolo 79, comma 1, lettera d). E l’articolo 76 fa rinvio alla dichiarazione dei redditi IRPEF, oltre che ai redditi di tutti i componenti del nucleo familiare conviventi con l’istante.
1.2. Seppure non si possa ignorare che la norma incriminatrice, per quanto rapporti la falsita’ della dichiarazione sostitutiva al modello dell’articolo 483 c.p., la esprima in effetti in una previsione complessa, tanto non esclude la chiarezza del dato normativo, insuscettibile di essere frainteso. Come e’ stato chiarito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n. 6591 del 4 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 24215201) la dichiarazione non ha, infatti, ad oggetto la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al beneficio o per il suo mantenimento, bensi’ i dati da cui l’istante la induce (“determina”) quale risultato, suscettibile di valutazione discrezionale seppur vincolata dell’organo destinatario, come nel caso della dichiarazione IRPEF, su cui si modella. Fine della norma incriminatrice e’, dunque, quello di soddisfare la necessita’ della compiuta ed affidabile informazione del destinatario che, a fronte della complessita’ e del tenore dell’istanza cui e’ speculare la valutazione da svolgere, ha urgenza di decidere. Da tale presupposto discende il corollario per cui la norma richiamata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 95 debba configurarsi come legge extrapenale integratrice del precetto penale, in quanto si tratta di regola posta proprio al fine di individuare i dati che devono essere portati a conoscenza del magistrato per valutare, in primo luogo, l’ammissibilita’ dell’istanza e, successivamente, la sussistenza delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
1.3. La motivazione offerta dalla Corte territoriale risulta conforme ai sopra indicati principi e connotata da argomentazioni esenti da manifesta illogicita’; l’imputato si e’ limitato, secondo quanto indicato nella sentenza impugnata, a dedurre un errore sulla normativa che integra il precetto penale inerente al reddito pacificamente goduto dal nucleo familiare dell’istante, dunque non sussumibile nell’ipotesi dell’errore derivante da colpa ai sensi dell’articolo 47 c.p., senza allegare con la necessaria specificita’ gli elementi che avrebbero dovuto condurre i giudici di merito a differente deliberazione.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ infondato.
2.1. La censura e’ condivisibile laddove richiama il principio secondo il quale non e’ motivo di inammissibilita’ dell’impugnazione di una ordinanza dibattimentale la circostanza che nell’atto unico d’impugnazione proposto contro la sentenza manchi l’espressa dichiarazione di gravame anche dell’ordinanza, quando nello stesso venga denunciata l’illegittimita’ di questa con esposizione delle relative ragioni (Sez. 5, n. 50330 del 24/09/2014, Germano, Rv. 26322401).
2.2. Tuttavia, si tratta di errore di diritto che non e’ idoneo ad incidere sul dispositivo in quanto la Corte territoriale ha, poi, esaminato nel merito i motivi d’impugnazione dell’ordinanza con la quale era stata revocata l’ammissione della prova dichiarativa inerente all’escussione del funzionario dell’Agenzia delle Entrate che aveva redatto la nota contenente il riepilogo dei redditi percepiti dal (OMISSIS) nel periodo d’interesse.
2.3. I giudici di appello hanno confermato la superfluita’ dell’esame di tale testimone ai sensi dell’articolo 603 c.p.p. sia in ragione dell’assenza di deduzioni circa la decisivita’ di tale prova, sia in considerazione della natura eccezionale dell’istituto della rinnovazione istruttoria in appello, sia sottolineando il valore di prova documentale da riconoscere alla nota dell’Agenzia delle Entrate, ritualmente acquisita senza alcuna opposizione della difesa.
2.4. La censura concernente il vizio di motivazione risulta, pertanto, manifestamente infondata.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ fondatamente proposto.
3.1. L’articolo 131 bis c.p. esclude la punibilita’ del reato, in costanza di certi limiti edittali, ricorrendone la particolare tenuita’, riconoscibile, in concreto, quando le modalita’ della condotta, l’esiguita’ del danno e del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, l’offesa arrecata, siano valutabili da parte dell’interprete in termini, appunto, di particolare tenuita’.
3.2. Ai fini dell’apprezzamento circa l’applicabilita’ dell’articolo 131 bis c.p., occorre accertare, tra l’altro, che il fatto illecito non abbia generato un contesto concretamente e significativamente dannoso con riguardo al bene tutelato dalla norma incriminatrice. Il giudizio sulla tenuita’ del fatto richiede, dunque, una valutazione complessa in relazione alle modalita’ della condotta e all’esiguita’ del danno o del pericolo e richiede una equilibrata considerazione di tutte le peculiarita’ del caso concreto.
3.3. L’istanza di applicazione della causa di esclusione della punibilita’ puo’ essere dedotta per la prima volta con l’atto di appello, ed e’ anzi fisiologico che l’imputato manifesti in tale grado l’interesse alla pronuncia, che sottintende l’affermazione di colpevolezza. In termini strettamente processuali, l’istanza e’ ammissibile perche’ la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza, nel senso che la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilita’ soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto al reato attribuitogli, e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilita’ del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. 5, n. 46513 del 14/07/2014, Lamkja, Rv. 26103601).
3.4. Considerato che la Corte territoriale ha motivato il diniego circa la sussumibilita’ del fatto nell’ipotesi prevista dall’articolo 131 bis c.p. perche’ “essa contrasta con la valutazione complessivamente negativa dei parametri normativi di cui all’articolo 133 c.p. con particolare riguardo al grave precedente penale del prevenuto”, il Collegio ritiene tale motivazione non conforme ai criteri che, devono assistere il relativo giudizio in rapporto al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, dep.2017, Sacco, Rv.27094801).
4. La fondatezza del terzo motivo di ricorso e’ assorbente rispetto alle altre censure concernenti il trattamento sanzionatorio.
La sentenza impugnata deve, conclusivamente, essere annullata limitatamente al diniego ex articolo 131 bis c.p. con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per un nuovo giudizio sul punto. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilita’ ex articolo 131 bis c.p. e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte di Appello di Salerno.
Rigetta il ricorso nel resto.

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