Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 29 settembre 2020, n. 20545.
La massima estrapolata:
Via libera all’ammissibilità al gratuito patrocinio anche nella cause di separazione consensuale, nelle quali non è escluso il conflitto di interessi.
Sentenza 29 settembre 2020, n. 20545
Data udienza 13 novembre 2019
Tag/parola chiave: Patrocinio gratuito – Separazione consensuale – Conflitto di interessi – Non è escluso – Procedimenti di separazione e divorzio – Cumulo dei redditi – Configurabilità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 137-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. TREVISO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente’ –
avverso l’ordinanza n. rg. 4132/2017 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 13/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere BESSO MARCHEIS CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c., (OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Treviso aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione consensuale r.g.n. 8243/2016.
Il Tribunale di Treviso, con ordinanza resa il 13 ottobre 2017, rigettava l’opposizione, affermando che i procedimenti di separazione e divorzio non sono compresi nelle cause per le quali e’ escluso il cumulo dei redditi Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 76, comma 4.
2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione (OMISSIS).
Resistono con controricorso il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Treviso.
Questa Corte, con ordinanza n. 11341/2019, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. Il ricorso e’ articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:
a) il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, comma 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere il Tribunale ritenuto che il carattere personale della causa di separazione consensuale imponesse di considerare, ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i soli redditi della ricorrente;
b) con il secondo motivo, che denuncia nuovamente “violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, comma 4 in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente si duole del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto che il conflitto di interessi tra le parti in causa imponesse di considerare unicamente i suoi redditi ai fini della ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Entrambi i motivi sono fondati. Il ricorso pone la questione della cumulabilita’ o meno dei redditi dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di separazione c.d. consensuale. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76 al comma 2 dispone che, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito e’ costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, per poi al comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell’istante “quando sono oggetto della causa diritti della personalita’, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.
Occorre pertanto stabilire se il giudizio di separazione di cui all’articolo 711 c.p.c., – che non ha ad oggetto diritti della personalita’ – rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi.
Questa Corte, che si era gia’ pronunciata sulla questione affermando l’esistenza del conflitto di interessi tra i coniugi in un caso di separazione giudiziale (Cass. 30068/2017), ha di recente esteso la soluzione al procedimento di separazione su base concordata (Cass. 20385/2019). E’ stato infatti ritenuto che la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un accordo consensuale, accesso che, di regola comune, puo’ avvenire anche unilateralmente (articolo 711 c.p.c., comma 2), non comporta l’assenza di interessi configgenti. D’altro canto, gli esiti dell’iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell’accesso al giudizio di omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento, ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che puo’ ricusare il tenore degli accordi per ragioni di contrarieta’ ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli (cfr. l’articolo 158 c.c., comma 2), come puo’ esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente concordato dai coniugi.
2. Il ricorso va pertanto accolto; il provvedimento deve essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Treviso che provvedera’ anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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