Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 25 ottobre 2018, n. 27117
La massima estrapolata:
Indipendentemente dalle scelte o dall’inerzia dell’organo di gestione, il tribunale può disporre d’ufficio la conversione senza dilazione, non appena abbia constatato, anche in forza dei poteri di controllo che gli competono, l’impraticabilità della soluzione di chiusura concordataria della procedura di amministrazione straordinaria.
Sentenza 25 ottobre 2018, n. 27117
Data udienza 13 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. CENICCOLA Elisabetta – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) S.p.a., in persona del liquidatore p.t. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e quali Commissari Liquidatori della (OMISSIS) S.p.a. in amministrazione straordinaria, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale condizionato;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
(OMISSIS) S.p.a.; Fallimento di (OMISSIS) S.p.a. -;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositato il 09/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/2018 dal Cons. Dott.ssa Cristiano Magda;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sorrentino Federico, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso principale e del ricorso incidentale di (OMISSIS) s.r.l., assorbito il ricorso incidentale condizionato;
udito, per il ricorrente, l’avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta;
udito, per il resistente Ministero, l’avvocato gen. dello Stato (OMISSIS) che si riporta;
udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale (OMISSIS) s.r.l., l’avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso principale;
udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali (OMISSIS) + altri, l’avvocato (OMISSIS) che si riporta.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Catania, su segnalazione di (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione holding del c.d. “gruppo (OMISSIS)”, cui appartiene (OMISSIS) s.p.a., in applicazione del Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 8, comma 3, lettera b) (c.d. “decreto sviluppo”, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011), dispose d’ufficio, con decreto dell’8.5.2014, la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria alla quale (OMISSIS) era sottoposta ai sensi della L. n. 95 del 1979, rilevando che, decorso infruttuosamente il termine per l’individuazione di un assuntore del concordato, i commissari liquidatori, anziche’ avviare senza indugio la procedura di cui alla L. n. 270 del 1999, articolo 69, in aperta violazione della norma, avevano proseguito l’attivita’ di liquidazione, promuovendo la vendita del compendio immobiliare di proprieta’ della societa’.
2. Il provvedimento fu reclamato dai commissari liquidatori di (OMISSIS) in A.S. e, nel procedimento dagli stessi introdotto, spiegarono intervento adesivo autonomo il Ministero dello Sviluppo Economico ed (OMISSIS) s.p.a., aggiudicataria dell’immobile, la quale propose successivamente un autonomo reclamo.
3. La Corte d’appello di Catania, riuniti i procedimenti, ha preliminarmente dichiarata infondata la tesi dei reclamanti circa l’insussistenza del potere ufficioso del tribunale di disporre la conversione, precisando che tale potere puo’ essere attivato anche prima che sia decorso il termine di sei mesi dall’esito negativo del procedimento per la ricerca e l’individuazione di terzi assuntori del concordato, entro il quale il Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 8, comma 3, lettera b) fa obbligo ai commissari liquidatori di avviare la procedura di cui alla L. n. 270 del 1999, articolo 69, e segg.; ha tuttavia accolto le impugnazioni e revocato la dichiarazione di fallimento di (OMISSIS), rilevando che difettavano i presupposti temporali e sostanziali previsti dal legislatore del 2011 per la conversione. A sostegno della decisione ha osservato, sotto un primo profilo, che non poteva imputarsi ai commissari di non aver attivato tempestivamente la procedura, atteso che alla data di emissione del provvedimento impugnato il predetto termine semestrale non era ancora spirato. Ha inoltre affermato che la norma non configura la conversione dell’A.S. in fallimento come l’unica possibilita’ di chiusura della vecchia procedura che residui nel caso in cui non siano state presentate domande di concordato, stante la possibilita’ che nel medesimo termine i commissari procedano alla liquidazione dei beni ed avviino autonomamente le operazioni di chiusura.
4. Il decreto, depositato il 9.10.014, e’ stato impugnato da (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione con ricorso per cassazione affidato ad un motivo e illustrato da memoria.
(OMISSIS) s.r.l. e i Commissari liquidatori di (OMISSIS) in A.S. hanno resistito con separati controricorsi, anch’essi corredati da memoria e entrambi contenenti ricorsi incidentali (il secondo dei quali condizionato) per un motivo.
Il Ministero dello Sviluppo Economico si e’ limitato a depositare memoria ex articolo 378 c.p.c..
(OMISSIS) s.p.a. ed il Fallimento di (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso principale sollevate da (OMISSIS), la quale: 1) contesta che il decreto impugnato sia ricorribile per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost.; 2) contesta la legittimazione di (OMISSIS) all’impugnazione; 3) sostiene che il ricorso, fondato su atti e documenti ad esso non allegati e dei quali non e’ indicata l’esatta collocazione processuale, difetta del requisito di specificita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e risulta inoltre improcedibile, ai sensi dell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4.
2. Tutte le eccezioni devono essere respinte.
2.1 In primo luogo non puo’ dubitarsi della natura decisoria e definitiva del decreto, che ha revocato la dichiarazione di fallimento di (OMISSIS).
2.2. (OMISSIS) ha partecipato al giudizio di reclamo quale “parte interessata” ed e’ percio’ legittimata autonomamente all’impugnazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 71.
2.3 Il ricorso, anche se inframmezzato da considerazioni superflue (circa l’illegittimita’ delle proroghe concesse dal MISE per avviare la procedura di ricerca dell’assuntore), si fonda su fatti pacifici e ha ad oggetto una questione di diritto, la cui soluzione non richiede l’esame di atti e documenti di causa.
3. Sia il ricorso principale sia quelli incidentali, che pongono problemi interpretativi fra loro strettamente connessi e vanno percio’ esaminati congiuntamente, denunciano violazione del Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 8, comma 3, – convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011 -.
L’articolo, espressamente dettato per accelerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria dichiarate ai sensi della c.d. legge Prodi ancora pendenti (fra cui quella di (OMISSIS)), ha fra l’altro stabilito che:
a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i commissari liquidatori delle procedure per le quali non risultano avviate le operazioni di chiusura devono provvedere a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori;
b) in caso di mancata individuazione dell’assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al precedente comma, il commissario liquidatore deve avviare la procedura di cui al Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 69, e segg. (di conversione dell’A.S. in fallimento).
3.1. Con l’unico motivo del ricorso principale (OMISSIS) sostiene che, ove correttamente interpretata, la disposizione impone di procedere alla conversione, senza indugio e senza possibilita’ alternative, una volta che l’invito sia stato pubblicato e non sia pervenuta alcuna proposta concordataria da parte di soggetti terzi (come accaduto nel caso di (OMISSIS)); contesta, pertanto, l’assunto della corte d’appello secondo cui il fallimento della societa’ non poteva essere dichiarato prima della scadenza dei sei mesi successivi all’ultimazione della procedura per la ricerca dell’assuntore, nel corso dei quali i Commissari avrebbero potuto provvedere autonomamente ad ultimare la liquidazione dell’attivo e ad avviare le operazioni necessarie alla chiusura della procedura.
3.2 Con l’unico motivo del ricorso incidentale, (OMISSIS) lamenta che la corte del merito, rigettando l’eccezione pregiudiziale da essa svolta in sede di reclamo, abbia ritenuto che l’articolo 8, lettera b) cit. attribuisce al tribunale il potere di sindacare se la procedura possa o meno essere utilmente proseguita e di disporne d’ufficio la conversione in fallimento. Deduce, in contrario, che dal testo della disposizione si desume con chiarezza che l’unico soggetto legittimato a richiedere la conversione e’ il commissario liquidatore.
3.3. Analoga doglianza e’ svolta, in via di ricorso incidentale condizionato, dai Commissari Liquidatori di (OMISSIS) i quali precisano di voler censurare la statuizione solo nel caso in cui la corte d’appello abbia inteso affermare che il tribunale puo’ procedere d’ufficio alla conversione anche prima dello scadere del termine di sei mesi dall’esito negativo della procedura per la ricerca dell’assuntore, e riconoscono, per contro, che, decorso il termine in questione, la conversione d’ufficio puo’ essere disposta.
4. I ricorsi incidentali devono essere respinti; quello principale va accolto nei termini che di seguito si precisano.
4.1 Nell’interpretazione della norma di cui si discute non si puo’ prescindere dal considerare che essa e’ stata adottata col dichiarato scopo di accelerare la chiusura delle procedure aperte ai sensi della L. n. 95 del 1979, gia’ poste tutte in fase di liquidazione dalla L. n. 296 del 2006, articolo 1, comma 498, imponendo a tal fine ai commissari liquidatori di attuare un programma operativo, volto dapprima alla verifica della possibile chiusura delle stesse attraverso un concordato per assunzione, e, successivamente, in caso di mancata individuazione del terzo assuntore, alla conversione dell’A.S. in fallimento secondo il procedimento regolato dal Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articoli da 69 a 77.
4.2 L’articolo 69 del Decreto Legislativo cit. stabilisce che la conversione in fallimento puo’ essere disposta dal tribunale “su richiesta del commissario straordinario o d’ufficio”, qualora “in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria risulti che la stessa non puo’ essere utilmente proseguita”. Il richiamo a tale specifica norma contenuto nel Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 8, lettera b) non puo’ dunque avere altro significato che quello di attribuire all’autorita’ giudiziaria, nell’ambito delle procedure di amministrazione straordinaria aperte in base alla legge Prodi (che non contemplava alcuna possibilita’ di conversione), i medesimi poteri previsti dal Decreto Legislativo n. 270 del 1999, estendendo anche ad esse la facolta’ del tribunale di assumere d’ufficio l’iniziativa della conversione “in qualsiasi momento” ne ravvisi i presupposti.
L’interpretazione suddetta trova conforto nella relazione allo stesso Decreto Legislativo n. 270 del 1999, secondo cui una diversa soluzione normativa – volta a subordinare la conversione all’iniziativa del commissario giudiziale – risulterebbe fortemente sospetta di illegittimita’ costituzionale, in quanto subordinerebbe all’insindacabile apprezzamento dell’organo di gestione l’adozione di un provvedimento giurisdizionale necessario ad evitare l’aggravamento del dissesto; inoltre (posto che la legge non collega alcuna specifica sanzione alla mancata assunzione dell’iniziativa da parte del commissario giudiziale e che in tal caso solo l’iniziativa ufficiosa del tribunale puo’ assicurare comunque la conversione) essa risulta la piu’ coerente con l’intento, acceleratorio della chiusura delle procedure di A.S. dichiarate ai sensi della L. n. 95 del 1979, perseguito dal legislatore del c.d. decreto sviluppo.
In tale prospettiva, il termine di sei mesi dall’esito negativo del procedimento per la ricerca dell’assuntore deve intendersi riferito ai soli commissari liquidatori; non v’e’ dubbio, poi, che si tratti di un termine entro il quale (e non a partire dal quale) il procedimento di conversione deve essere avviato, ma, proprio per l’assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, una volta che la procedura sia promossa d’ufficio, resta sostanzialmente privo di rilievo stabilire se i commissari si siano o meno attivati tempestivamente.
4.3 Si deve dunque concludere che, indipendentemente dalle scelte (o dall’inerzia) dell’organo di gestione, il tribunale puo’ disporre d’ufficio la conversione senza dilazione, non appena abbia constatato, anche in forza dei poteri di controllo che gli competono, l’impraticabilita’ della soluzione di chiusura concordataria della procedura di A.S..
4.4 Identica conclusione, va aggiunto, si impone nei diversi casi, qui non rilevanti, in cui la domanda di concordato da parte di un terzo assuntore sia stata presentata, ma il concordato non appaia omologabile o non sia stato omologato.
5. Cio’ premesso, la tesi della ricorrente principale secondo cui, nell’ipotesi di esito negativo del procedimento per la ricerca dell’assuntore, la procedura di A.S. deve essere necessariamente convertita in fallimento, non puo’ essere condivisa.
5.1. Un diverso esito deve infatti ritenersi sempre possibile, atteso che, ai sensi dell’articolo 69 cit., il tribunale dispone la conversione della procedura sempre che risulti che la stessa “non puo’ essere utilmente proseguita”.
E’ proprio alla luce di questa previsione che il termine semestrale assegnato al commissario rivela la propria ragion d’essere, dovendosi esso intendere quale termine massimo entro il quale e’ ancora consentito all’organo di gestione, nel rispetto dell’intento acceleratorio perseguito dal legislatore, di porre in essere le operazioni prodromiche alla chiusura ordinaria della procedura, ovvero di provvedere alla liquidazione dell’attivo residuo ed alla chiusura delle liti pendenti.
Nel caso in cui il procedimento di conversione sia stato promosso d’ufficio prima della scadenza dei sei mesi, spettera’ dunque al giudice di valutare se, tenuto conto dell’attivita’ gia’ compiuta e di quella che e’ ancora possibile compiere entro e non oltre il termine in questione, la procedura possa essere “utilmente proseguita” sino al suo ordinario esito finale: verificata la ricorrenza di siffatta ipotesi la conversione non dovra’ essere disposta, in quanto, lungi da costituire un rimedio acceleratorio, essa si risolverebbe in una vera e propria sanzione, in contrasto con le finalita’ sottese all’emanazione della norma di cui all’articolo 8 cit. e con l’interesse dei creditori, che vedrebbero ulteriormente allontanarsi il tempo del loro soddisfacimento.
Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che la valutazione in questione sia stata compiutamente effettuata dalla corte territoriale, la quale si e’ limitata a dare atto, in via meramente probabilistica, della sussistenza di una possibilita’, per i commissari, di ultimare la liquidazione dell’attivo di (OMISSIS) entro la scadenza del ridetto termine semestrale.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato, con rinvio del procedimento, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che regolera’ anche le spese di questo giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale nei sensi di cui in motivazione e rigetta i ricorsi incidentali; cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
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