Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24889.
La massima estrapolata:
Amministratore e singolo condomino possono agire in giudizio per rivendicare il bene comune senza necessità di estendere il contraddittorio a tutti i proprietari. Ciò, salvo che il convenuto non si limiti a contestarne la titolarità esclusiva ma si attivi, a sua volta, per chiedere al giudice di chiarirne l’appartenenza. In tale ipotesi, ampliandosi il tema della questione, non si potrebbe non rendervi partecipi tutti i comproprietari, pena la nullità della decisione resa senza il loro intervento.
Ordinanza 9 ottobre 2018, n. 24889
Data udienza 5 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5334/2014 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1397/2013 della Corte d’appello di Catania, depositata il 12 luglio 2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2018 dal Consigliere Dott. Gianluca Grasso;
vista la memoria difensiva depositata dalla ricorrente ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1.
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2007 il condominio (OMISSIS), sito in (OMISSIS), conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Catania, la (OMISSIS) s.r.l., societa’ costruttrice del complesso condominiale, per sentire dichiarare la proprieta’ comune di alcuni spazi condominiali destinati alla manovra delle automobili, che la convenuta, rimasta proprietaria di alcune unita’ immobiliari, aveva recintato e destinato a locazione, con condanna al ripristino dello stato dei luoghi e al pagamento dei canoni di locazione indebitamente percepiti;
che si costituiva in giudizio la (OMISSIS) s.r.l. eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell’amministratore condominiale per aver agito senza una preventiva autorizzazione dell’assemblea. Contestava nel merito le deduzioni attoree e svolgeva domanda riconvenzionale per far accertare la proprieta’ esclusiva di tutti gli spazi in contestazione, mai venduti o riconosciuti come comuni;
che in corso di causa interveniva volontariamente (OMISSIS), in qualita’ di condomino, aderendo alle domande proposte dal condominio e chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale;
che il Tribunale di Catania, con sentenza depositata il 2 ottobre 2009, rigettava la domanda proposta dal condominio in quanto privo di legittimazione attiva, accogliendo le domande svolte dal (OMISSIS) con l’intervento adesivo. Rigettava, di conseguenza, la domanda riconvenzionale proposta dalla (OMISSIS) s.r.l.;
che la (OMISSIS) s.r.l. impugnava la pronuncia di prime cure avanti alla Corte di appello di Catania, chiedendone la riforma;
che si costituivano in giudizio sia il condominio sia (OMISSIS) chiedendo di respingere il gravame;
che, con sentenza depositata il 12 luglio 2013, la Corte d’appello di Catania dichiarava la nullita’ della sentenza impugn (OMISSIS) per difetto di integrazione del contradditorio con tutti i condomini dell’edificio F, ove sono situati gli spazi oggetto di causa, disponendo, ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., la rimessione della causa al giudice di primo grado. Dichiarava pertanto assorbiti gli altri motivi di gravame, con condanna della societa’ (OMISSIS) s.r.l. a rifondere in favore degli appellati le spese del giudizio di appello;
che avverso la sentenza della corte d’appello la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattordici quesiti;
che hanno resistito in giudizio il condominio Orto dei Limoni e (OMISSIS) con controricorso.
Considerato che, in via preliminare, l’articolo 366 bis c.p.c., introdotto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 6, e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilita’ del ricorso per cassazione, si applica ratione temporis ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del menzionato decreto, fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47 (Cass. 19 novembre 2014, n. 24597);
che, pertanto, i plurimi quesiti contenuti nel ricorso devono essere intesi quali motivi di impugnazione, pur dandosi atto della ridondanza e ripetitivita’ delle censure, comuni e trasversali a piu’ punti delle diverse doglianze, non sempre chiaramente intellegibili;
che con il primo, il secondo, il quinto, il sesto e il tredicesimo motivo la ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione degli articoli 81 – 100 – 102 c.p.c., nonche’ degli articoli 948 – 1108 1117 – 1130 – 1131 – 1136 c.c. In particolare, si evidenzia la carenza di legittimazione attiva del condominio e dell’interveniente e, quindi, la mancata instaurazione del contraddittorio, controvertendosi in tema di rivendica di diritti reali rimasti nella signoria del costruttore del complesso condominiale. Si eccepisce, inoltre, la nullita’ della vocatio in ius per mancanza del potere ad agire dell’amministratore, senza una delibera dell’assemblea condominiale o un mandato conferito da ciascuno dei condomini. Parte ricorrente lamenta che la Corte d’appello ha limitato l’integrazione del contradditorio ai soli condomini della palazzina F, in luogo di tutti i partecipanti al condominio, affermando erroneamente l’esistenza di un condominio parziale;
che con il settimo motivo si contesta che possa essere riconosciuta a chi agisce in rivendica la titolarita’ di aree che il costruttore non ha mai ceduto a terzi e allocate in uno spazio privato;
che con il terzo, il quarto e il nono motivo si contesta l’esistenza del condominio parziale, limitato ai soli condomini della palazzina F, mentre il condominio e’ composto da aree di pertinenza di ciascuna delle cinque palazzine, nonche’ l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie in ordine ai diritti sugli spazi comuni. Si lamenta, altresi’, la violazione dell’articolo 81 c.p.c., in quanto assodato che l’amministratore del condominio non aveva legittimazione attiva, si sarebbe dovuto affermare che anche il (OMISSIS) non era portavoce della volonta’ dei condomini in ordine all’azione di rivendica di diritti reali. Di conseguenza, ne discenderebbe la nullita’ di entrambe le sentenze di merito;
che con l’ottavo e il quattordicesimo motivo si lamenta l’erroneita’ della decisione in punto spese dei due gradi di giudizio, rilevando che le sentenze impugnate hanno dichiarato la carenza di legittimazione attiva e passiva (per la domanda riconvenzionale) del condominio, cui andrebbe addebitata la pronuncia di nullita’ della Corte d’appello. La ricorrente, pertanto, non potrebbe vedersi addebitata la condanna al pagamento delle spese;
che con il decimo e l’undicesimo motivo si eccepisce la nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perche’ la Corte d’appello ha attribuito all’intervento del (OMISSIS) la legittimazione attiva idonea a tenere in piedi il giudizio, mentre cio’ doveva essere escluso in quanto si verteva in materia di diritti reali che coinvolgevano tutti i condomini, mentre egli poteva agire solo in proprio e con intervento adesivo. La ricorrente lamenta altresi’ la nullita’ della decisione sull’assunto che il (OMISSIS), nelle more del processo, aveva alienato il posto auto che lo legittimava a intervenire in causa, senza che tale circostanza fosse conosciuta dalla Corte d’appello;
che con il dodicesimo motivo si lamenta il difetto della motivazione perche’ la Corte d’appello non ha valutato che l’integrazione del contradditorio era necessaria in virtu’ del tenore della domanda di accertamento della proprieta’ comune svolta dal condominio, attore in primo grado. Parte ricorrente contesta altresi’ che la carenza imputabile a parte attrice potesse ripercuotersi negativamente a suo carico in punto di spese;
che le doglianze, da trattarsi congiuntamente stante la loro stretta correlazione, sono infondate con riferimento ai profili della mancata integrazione del contraddittorio e della condanna al pagamento delle spese, mentre inammissibili risultano gli ulteriori motivi di censura;
che qualora un condomino, convenuto dall’amministratore per il rilascio di uno spazio di proprieta’ comune occupato sine titulo, agisca in via riconvenzionale per ottenere l’accertamento della proprieta’ esclusiva su tale bene, il contraddittorio va esteso a tutti i condomini, incidendo la contro domanda sull’estensione dei diritti dei singoli (Cass. 15 marzo 2017, n. 6649);
che, nel caso di specie, gli attori (intendendosi anche l’interveniente adesivo) hanno agito correttamente dal punto di vista processuale, in quanto dalle domande proposte non scaturiva la necessita’ di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini;
che, a seguito della domanda riconvenzionale di accertamento della proprieta’ esclusiva in capo alla convenuta, vi erano i presupposti per affermare il litisconsorzio necessario con tutti i condomini, questione ignorata dal giudice di primo grado e invece correttamente rilevata dalla Corte d’appello;
che, con riferimento agli atti che evidenzierebbero la pertinenza del bene all’intero complesso condominiale e non solo alla palazzina F, va evidenziata la mancanza di specificita’, mentre la questione dei limiti dell’integrazione del contraddittorio puo’ essere riproposta al giudice del rinvio;
che nel giudizio di legittimita’ introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e percio’ non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtu’ dell’accoglimento di un’eccezione pregiudiziale e che nel caso di specie potranno essere riproposte al giudice di primo grado, cui la Corte d’appello ha rimesso gli atti dopo aver dichiarato la nullita’ della sentenza impugnata (Cass. 5 novembre 2014, n. 23558; Cass. 1 marzo 2007, n. 4804);
che la decisione d’appello non ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione ma l’ha ritenuta assorbita nel difetto di integrazione del contraddittorio, lasciando impregiudicata la relativa questione;
che nel caso di rinvio della causa al primo giudice, il giudice di appello puo’ condannare alle spese la parte che egli – con apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimita’ riconosca soccombente per aver dato causa alla nullita’ che ha dato luogo al rinvio (Cass. 19 aprile 1975, n. 1506; Cass. 3 maggio 1967, n. 838);
che la Corte d’appello ha evidenziato che la necessita’ di integrare il contraddittorio e’ scaturita dalla domanda riconvenzionale della (OMISSIS) s.r.l., che gia’ in primo grado avrebbe dovuto agire processualmente di conseguenza, mentre essa ha ritenuto di eccepire solo in sede di gravame il difetto del contradditorio;
che le spese seguono soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
che poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che si liquidano in Euro 2900,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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