Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32219.
Amministratore di sostegno e la mancata audizione del beneficiario della misura
Ai fini della scelta dell’amministratore di sostegno, l’audizione del beneficiario, qualora non si trovi in uno stato di incapacità assoluta, è sempre necessaria, dovendosi tenere nella massima considerazione la sua volontà da disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina.
Ordinanza|| n. 32219. Amministratore di sostegno e la mancata audizione del beneficiario della misura
Data udienza 26 settembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Amministratore di sostegno – Mancata audizione del beneficiario della misura – Ragioni della propria scelta – Persona da designare come Ads – Coniuge – Esame delle specifiche esigenze – Art. 1, L. n. 6/2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18777/2022 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difesa unitamente all’avv. (OMISSIS), per procura speciale in calce al controricorso;
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso l’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rappresentato e difeso, per procura speciale in atti;
(OMISSIS), quale amministratore di sostegno di (OMISSIS), autorizzata alla lite con decreto del giudice tutelare del 30.8.22, elettivamente domiciliata presso l’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, per procura speciale in atti;
– controricorrenti-
avverso il decreto n. 108/22 della Corte d’appello di Firenze, pubblicato l’8.2.2022;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/09/2023 dal Cons. rel. Dott. ROSARIO CAIAZZO.
RILEVATO
che:
Il giudice tutelare del Tribunale di Firenze disponeva l’amministrazione di sostegno a favore di (OMISSIS), nato nel (OMISSIS), ritenendo che la moglie, (OMISSIS), non fosse soggetto idoneo ad essere nominato nella carica, allo stesso modo di altre persone chiamate all’Ufficio dal contesto familiare.
(OMISSIS) proponeva reclamo, cui s’associava il coniuge, al quale resisteva l’amministratore di sostegno.
Con decreto del 2022 la Corte d’appello ha rigettato il gravame, osservando che dalla c.t.u. espletata si desumeva che sulla base degli accertamenti eseguiti il reclamante era affetto da menomazione fisica e psichica abituale (morbo di Parkinson in evoluzione progressiva con grave compromissione neurologica e parziale compromissione della sfera cognitiva) che lo rendeva parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi, cio’ che rendeva necessaria la misura di sostegno.
La Corte territoriale ha altresi’ rilevato che la scelta dell’amministratore di sostegno in persona diversa dalla moglie del (OMISSIS) era giustificata dai seguenti fatti: il ricorrente era risultato in cattive condizioni di cura, nonostante due badanti e una persona di servizio (cio’ che era da ascrivere ad un omesso controllo sulla loro efficienza); l’acquisto da parte della moglie, con denaro del marito, di una “costosa autovettura”, spesa eccessiva a fronte delle necessita’ del reclamante per il quale era avvenuta una rilevante vendita per monetizzare il patrimonio e far fronte alle spese mensili di famiglia (per circa Euro 6.000,00).
(OMISSIS) ricorre in cassazione con cinque motivi, illustrati da memoria. (OMISSIS) e l’amministratore di sostegno resistono con controricorso, illustrati da memoria.
RITENUTO
che:
Il primo motivo denunzia violazione della L. n. 6 del 2004, articolo 1, per non aver la Corte d’appello tenuto conto della volonta’ espressa da (OMISSIS) il quale si era opposto alla misura di protezione dichiarando di essere adeguatamente assistito dalla moglie, (OMISSIS), persona di sua fiducia. In particolare, la ricorrente si duole sia del fatto che la Corte territoriale avrebbe considerato la sua eta’ (oltre (OMISSIS) anni), come fattore impeditivo della relativa nomina, sia del fatto che la nomina dell’amministratore di sostegno era stata disposta su domanda della figlia (OMISSIS) al solo fine di bloccare la vendita delle quote del padre nella societa’ (OMISSIS) s.r.l., vendita poi autorizzata dal giudice tutelare il (OMISSIS), essendo con cio’ venuto meno il presupposto della misura.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’articolo 408 c.p.c., per aver la Corte d’appello effettuato la nomina dell’amministratore di sostegno senza aver riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiata poiche’ non era stato prescelto il coniuge del (OMISSIS) come da quest’ultimo indicato, non sussistendo ragioni giustificatrici della nomina di un terzo nella carica in questione.
Il terzo motivo denunzia violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, per aver la Corte territoriale adottato una motivazione apparente, limitandosi a respingere le domande della ricorrente sulla base del dato anagrafico, pur disponendo la stessa delle competenze per svolgere il ruolo in questione, come confermato dall’amministratore di sostegno.
Il quarto motivo denunzia violazione degli articoli 115,116, c.p.c., per aver la Corte d’appello respinto la domanda escludendo una rete familiare tale da garantire adeguata assistenza al beneficiario, mentre dagli atti era emerso che il (OMISSIS) era circondato dalla presenza e dall’affetto del figlio della ricorrente e dai nipoti, considerando altresi’ che i fatti impeditivi della nomina della ricorrente erano stati contestati e non provati (le piaghe da decubito erano state collegate ad un recente ricovero del (OMISSIS)).
Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per non aver il giudice di secondo grado tenuto conto del fatto che la nomina dell’amministratore di sostegno, quale persona esterna alla rete familiare, aveva cagionato alla persona inferma ulteriore dispiacere e stress cronico, cause di aggravamento della patologia da cui e’ affetto (OMISSIS), come rilevato dal c.t.p..
I vari motivi, esaminabili congiuntamente poiche’ tra loro connessi, sono fondati.
In tema di amministrazione di sostegno, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilita’, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con L. n. 18 del 2009, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – la cui volonta’ contraria, ove provenga da persona lucida, non puo’ non essere tenuta in considerazione dal giudice – sia rispetto all’incidenza della stesse sulla sua capacita’ di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilita’, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare (Cass., n. 21887/22, che ha annullato la decisione della corte territoriale che aveva disposto l’amministrazione di sostegno in favore di una persona riconosciuta capace di svolgere autonomamente attivita’ lavorativa e di curare gli aspetti della vita ordinaria, senza indagare se la protezione della stessa potesse essere assicurata grazie alla funzione vicariante del marito o alla predisposizione di un sistema di deleghe idoneo a supportare la ricorrente negli aspetti piu’ complessi della gestione non ordinaria del proprio patrimonio).
Va osservato altresi’ che nel procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno, l’audizione personale del beneficiario dell’amministrazione deve essere espletata anche quando quest’ultimo sia stato gia’ esaminato dal tribunale nel corso del procedimento d’interdizione definito con la trasmissione degli atti ex articolo 418 c.c., trattandosi di un adempimento essenziale alla procedura, non solo perche’ rispettoso della dignita’ della persona che vi e’ sottoposta, ma anche perche’ funzionale allo scopo dell’istituto, che e’ quello di perimetrare i poteri gestori alle effettive esigenze del beneficiario dell’amministrazione (Cass., n. 1667/23; n. 25855/22).
Nella specie, anzitutto, va evidenziato che il soggetto interessato non e’ stato sentito, sebbene non emerga dagli atti un’incapacita’ assoluta ad esprimere il proprio volere, mancando ogni motivazione al riguardo; tale mancata audizione ha certo precluso al beneficiario della misura di meglio illustrare le ragioni della propria scelta, con riferimento alla persona da designare come amministratore di sostegno in funzione delle sue specifiche esigenze.
Al riguardo, va osservato che la designazione anticipata dell’amministratore di sostegno da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacita’, prevista dall’articolo 408 c.c., comma 1, non ha esclusivamente la funzione di scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessita’, il giudice tutelare deve nominare, ma ha altresi’ quella di consentire al designante, che si trovi ancora nella pienezza delle proprie facolta’ cognitive e volitive, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all’amministratore designato; tali direttive possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure, in quanto il diritto fondamentale della persona all’autodeterminazione, in cui si realizza il valore fondamentale della dignita’ umana, sancito dall’articolo 32 Cost., dagli articoli 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalle convenzioni internazionali, include il diritto di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale, senza che tale rifiuto, ove informato, autentico e attuale, incontri un limite di ordine pubblico in un inesistente dovere di curarsi (Cass., n. 12998/19).
Orbene, nel caso concreto, nella nomina dell’amministratore di sostegno non si e’ tenuto conto della scelta dell’interessato circa la designazione della moglie quale persona di sua fiducia, con motivazioni non plausibili.
Invero, il riferimento alle condizioni fisiche dell’interessato (piaghe da decubito) non appare significativo, in quanto anzitutto viene in rilievo il richiamo ad una attivita’ materiale e sanitaria (la cura della persona) non oggetto di mandato (che comprende solo l’attivita’ giuridica e la responsabilita’ di scelte con effetti per la persona amministrata) in relazione a una condizione fisica che, di per se’, non si sa da chi cagionata tra le persone che accudivano il (OMISSIS) (con la presenza di due badanti, come emerge dagli atti, e quindi di un fatto che comunque esprime la cura della ricorrente verso il marito), ne’ emerge con chiarezza il nesso di causalita’ medico-legale tra l’operato delle collaboratrici domestiche e le suddette piaghe (che, come noto, sono cagionate dall’immobilita’ costante del malato).
Circa l’acquisto dell’automobile, si tratta di un fatto rimasto isolato, che comunque non ha inciso significativamente (in mancanza di apposito accertamento e motivazione) sulle capacita’ economiche del (OMISSIS), pur alla luce della vendita immobiliare segnalata dalla Corte d’appello, la cui pronuncia, secondo la quale tale spesa, in quanto eccessiva, sarebbe espressiva di un’inadeguatezza della moglie ad assumere il ruolo di amministratore di sostegno, non puo’ essere condivisa, trattandosi di un fatto non motivato con riferimento al complessivo tenore di vita del nucleo e nel complesso delle sostanze familiari disponibili e che percio’ non puo’ incidere sulla valorizzazione della volonta’ del beneficiario in questione.
In definitiva, la Corte territoriale, da un lato, non ha sentito l’interessato, e cosi’ non ha valorizzato adeguatamente la relativa scelta di designare quel familiare quale amministratore di sostegno (la moglie del (OMISSIS)), dall’altro ha attribuito rilevanza a fatti ritenuti erroneamente espressione dell’inadeguatezza della ricorrente nella carica, senza un accertamento inequivocabile al riguardo (inidoneita’ assoluta della persona designata).
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello a quo, per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi richiamati, e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
Dispone che ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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