Nell’ambito di un procedimento disciplinare

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 10 febbraio 2020, n. 1015.

La massima estrapolata:

Nell’ambito di un procedimento disciplinare trovano piena utilizzazione le risultanze di intercettazioni telefoniche e ambientali.

Sentenza 10 febbraio 2020, n. 1015

Data udienza 23 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10652 del 2019, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Da. Ca., per mandato in calce all’appello, con indicazione di domicilio digitale (omissis) e numero di telefax (omissis);
contro
Il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione 1^, n. -OMISSIS-, resa tra le parti, con cui è stato rigettato il ricorso in primo grado n. r. -OMISSIS-, proposto per l’annullamento della determinazione del 17 dicembre 2018, recante irrogazione della sanzione disciplinare di stato della perdita del grado con rimozione, e conseguente cessazione dal servizio permanente, nonché degli atti presupposti, ivi compreso il conforme parere della commissione di disciplina
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 il Cons. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Da. Ca. per l’appellante, cui è stato dato rituale avviso che il Collegio si riservava di decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) L’odierno appellante, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il nucleo radiomobile di -OMISSIS-, e all’epoca dei fatti presso il nucleo operativo e radiomobile della compagnia C.C. di Cuneo, -OMISSIS- signor -OMISSIS-, è stato sottoposto a inchiesta formale perché da intercettazioni telefoniche e ambientali, svolte nel corso delle indagini relative all’omicidio del signor -OMISSIS- (all’esito delle quali il medesimo signor -OMISSIS- e il signor -OMISSIS-sono stati rinviati a giudizio per i reati di estorsione aggravata in danno del signor -OMISSIS- e detenzione illegale di armi), è risultato che:
a) si era dichiarato disponibile a identificare il proprietario di un autoveicolo di cui il cugino gli aveva fornito il numero di targa (circostanza incontroversa perché oggetto di intercettazione telefonica tra i due);
b) avrebbe fornito indicazioni circa una gioielleria in Cuneo che avrebbe potuto essere oggetto di rapina dei signori -OMISSIS- e -OMISSIS- (circostanza desunta da intercettazioni ambientali tra i due suddetti);
c) avrebbe fornito indicazioni circa gli orari di svuotamento di una cassa continua di un distributore in -OMISSIS- e gli orari notturni della pattuglia radiomobile ivi operante, nonché in ordine alla possibilità di allontanarla da -OMISSIS- (circostanze in parte incontroverse perché oggetto di intercettazione ambientale, compresente il signor -OMISSIS-).
2.) Con la sentenza gravata, sono stati rigettati tutti i motivi di ricorso (relativi in sintesi, alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in giudizio disciplinale; alla contestazione del loro contenuto qualora desunto da intercettazione ambientale tra i due sodali; al ridimensionamento di quelle alle quali era presente anche il signor -OMISSIS-; al difetto di proporzionalità ).
3.) Con l’appello in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, è stata gravata la sentenza suddetta, deducendo che essa avrebbe travisato le risultanze degli atti -sull’erronea presupposizione che l’interessato sia stato sottoposto a indagini preliminari- e sono state riproposte le censure dedotte con il ricorso in primo grado.
4.) Nella camera di consiglio del 23 gennaio 2020, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare incidentale, udito il difensore, cui è stato dato avviso che il Collegio si riservava di provvedere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., l’appello è stato riservato per la decisione.
5.) L’appello in epigrafe è manifestamente infondato e deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
Esclusa la fondatezza del dedotto travisamento del fatto in cui sarebbe incorso il T.A.R., che ha soltanto richiamato i diversi termini di instaurazione del procedimento disciplinare, tra le altre anche in ipotesi di sentenza penale di condanna, senza mai affermare che l’interessato sia stato sottoposto a indagini preliminari o destinatario di provvedimenti giurisdizionali- deve osservarsi che:
– è inconferente il richiamo al divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni stabilito dall’art. 270 comma 1 c.p.p., riferibile esclusivamente a procedimenti penali;
– al contrario, le risultanze di intercettazioni telefoniche e ambientali possono trovare piena utilizzazione nel procedimento disciplinare (in tal senso vedi Sez. IV, -OMISSIS-, richiamata da Sez. III, -OMISSIS-, nonché Sez. VI -OMISSIS-);
– non risulta violato il principio di proporzionalità, in relazione all’irrogazione della massima sanzione disciplinare espulsiva in relazione a condotte apprezzate con congrua motivazione in relazione al loro grave disvalore.
6.) In conclusione l’appello in epigrafe deve essere rigettato, con conferma della sentenza gravata.
7.) Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio d’appello, nel quale non si è costituita l’Autorità ministeriale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. r. 10652 del 2019, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) rigetta l’appello n. r. 10652 del 2019, e per l’effetto conferma la sentenza del T.A.R. per il Piemonte, Sezione 1^, n. -OMISSIS-;
2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante e le altre persone fisiche indicate in motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Leonardo Spagnoletti – Consigliere, Estensore
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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