Al fine di ottenere il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale lamentato dal nipote

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 febbraio 2021| n. 5258.

Al fine di ottenere il risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale lamentato dal nipote, questi deve dimostrare di avere intrattenuto un rapporto di reciproco affetto e solidarietà con la defunta, non occorre invece provare un rapporto eccedente la fisiologica intensità delle relazioni con la nonna o un rapporto di convivenza con la stessa, che rileverà solo in sede di quantificazione del danno

Ordinanza|25 febbraio 2021| n. 5258

Data udienza 19 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità da circolazione stradale – Investimento di un pedone con conseguente decesso – Risarcimento del danno non patrimoniale proposto “iure proprio” – Assolvimento dell’onere della prova degli eredi con riferimento all’effettività e la consistenza della relazione parentale – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32339/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA
– intimati –
avverso la sentenza n. 1702/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:
(OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta’ genitoriale sulla minore (OMISSIS), rispettivamente coniuge, figli e nipote di (OMISSIS), convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno per la morte della propria congiunta a seguito di investimento da parte dell’autovettura condotta dal (OMISSIS). Esposero gli attori che la societa’ assicuratrice aveva corrisposto le somme di Euro 220.000,00 in favore del coniuge, Euro 200.000,00 in favore di ciascuno dei due figli, mentre nulla aveva corrisposto in favore della nipote (OMISSIS) e che gli importi erano stati trattenuti a titolo di acconto in quanto non satisfattivi del risarcimento preteso. Il Tribunale adito rigetto’ la domanda in relazione al danno non patrimoniale, ritenendo satisfattivi gli importi corrisposti, e condanno’ i convenuti in solido al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della somma di Euro 27.487,25 in favore del coniuge e di Euro 8.840,91 in favore di tutti gli attori, rigettando per il resto la domanda. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori.
Con sentenza di data 4 aprile 2018 la Corte d’appello di Milano accolse parzialmente l’appello, rideterminando nella somma di Euro 50.000,00 l’importo dovuto a titolo di danno patrimoniale da perdita dell’attivita’ domestica svolta in via esclusiva dalla (OMISSIS) e rigettando per il resto l’appello, e condanno’ gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore degli appellati nella misura della meta’, compensando le spese per la meta’ residua, stante la reciproca soccombenza che per gli appellanti riguardava due delle tre domande riproposte in sede di impugnazione.
Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, che, con riferimento al danno non patrimoniale lamentato dalla nipote per la perdita della nonna, risultava allegato esclusivamente un generico contesto di serenita’ familiare e di normale affetto fra nonna e nipote (le testimonianze, inammissibili, miravano soltanto a dimostrare la generica partecipazione della de cuius alla vita della nipote, in termini anche educativi, e la cura della nipote durante il fine settimana), laddove invece la prova di tale danno implicava la dimostrazione di un legame eccedente la fisiologica intensita’ delle relazioni con l’ascendente, diversamente dovendosi riconoscere il risarcimento per il solo fatto dell’esistenza del legame. Aggiunse, quanto ai costi sostenuti per il conferimento della gestione del sinistro a (OMISSIS) s.r.l., che l’intervento di una societa’ incaricata della gestione stragiudiziale del sinistro poteva considerarsi necessario solo ove fosse comprovata l’inefficacia delle attivita’ compiute personalmente dal danneggiato e si trattasse di costo proporzionato e conforme allo scopo, e che nel caso di specie non risultava dal contratto e dalla documentazione che fosse stato necessario incaricare un societa’ di gestione del sinistro, ne’ dalle fatture prodotte era possibile apprezzare la consistenza dell’attivita’ effettivamente svolta da (OMISSIS) s.r.l..
Hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta’ genitoriale sulla minore (OMISSIS) sulla base di tre motivi. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2727, 2729, 2043 e 2059 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., articoli 2, 29 e 30 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che il giudice di merito, pur avendo accertato che la nonna era partecipe della vita della nipote, che vi era frequentazione durante le riunioni familiari, nonche’ la cura della nipote durante i primi tre anni di vita della medesima e poi durante i fine settimana, non ha riconosciuto il danno non patrimoniale, esigendo la prova di un legame eccedente la normale relazione affettiva fra vittima e superstite, laddove invece, in assenza di convivenza, cio’ che deve essere provata e’ l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarieta’ con il familiare defunto.
Il motivo e’ fondato. In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta “iure proprio” dai congiunti dell’ucciso, questi ultimi devono provare l’effettivita’ e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma puo’ costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondita’, e cio’ anche ove l’azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, poiche’ la “societa’ naturale”, cui fa riferimento l’articolo 29 Cost., non e’ limitata alla cd. “famiglia nucleare”, il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non puo’ essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilita’ per tali congiunti di provare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarieta’ con il familiare defunto (Cass. n. 7743 del 2020, n. 29332 del 2017 e n. 21230 del 2016).
Il giudice di merito, esigendo la prova di un legame eccedente la fisiologica intensita’ della relazione fra nonni e nipoti, ha scambiato il criterio relativo al quantum del risarcimento con quello relativo all’an. Ed invero, mentre costituisce presupposto di fatto del danno risarcibile l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarieta’ con il familiare defunto, che e’ quanto risulta accertato dal giudice di merito alla stregua della motivazione della decisione impugnata, l’esistenza di un legame eccedente l’ordinario rapporto di affetto, come del resto lo stesso rapporto di convivenza ove esistente, costituiscono circostanze rilevanti ai fini della liquidazione del danno, e dunque incidenti sull’aspetto del quantum e non dell’an (cfr. Cass. n. 29332 del 2017). Il giudice di merito dovra’ quindi valutare la spettanza del risarcimento del danno non patrimoniale sulla base del principio di diritto sopra enunciato, apprezzando poi le circostanze del caso concreto in sede di liquidazione dell’ammontare del danno.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1223, 2043 e 2059 c.c., articoli 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che le spese relative alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale spettante sulla base del principio di regolarita’ causale.
Il motivo e’ inammissibile. Il giudice di merito ha accertato che non vi era prova che i costi per l’intervento di societa’ incaricata della gestione stragiudiziale del sinistro fossero necessari e giustificati. Tale ratio decidendi, peraltro conforme alla giurisprudenza di questa Corte (deve valutarsi se la spesa per l’attivita’ stragiudiziale di uno studio di assistenza infortunistica stradale sia stata necessitata e giustificata in funzione dell’attivita’ di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento, sulla base di una valutazione ex ante – Cass. n. 997 del 2010 e n. 6422 del 2017), non risulta impugnata dai ricorrenti, i quali si sono limitati a richiamare genericamente il principio di spettanza della spesa. Avrebbero dovuto invece i ricorrenti impugnare, nelle forma della denuncia del vizio motivazionale, la ratio di cui sopra allo scopo di consentire una nuova valutazione da parte del giudice di merito in ordine alla necessita’ e giustificatezza della spesa.
Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’articolo 91 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, nonostante l’esito favorevole del giudizio stante l’accoglimento del primo motivo di appello, gli appellanti sono stati condannati alla rifusione (per la meta’) delle spese processuali.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del motivo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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